Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 769 depositata il 13 giugno 2024
È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dep. il 17.12.2021 e decreto di fissazione udienza ritualmente notificato, Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze, (C.F. 80045610484) in persona del Segretario Generale (TAR), ha proposto appello avverso la sentenza la sentenza n. 260/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze depositata il 18/05/2021, chiedendo “l’accoglimento dell’appello e, dunque, per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Spese vinte in entrambi i gradi di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l’appellante ha dedotto che:
1. Con sentenza n. 260/2021 (All.1), depositata in data 18/5/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha accolto il ricorso della D. D. S.p.a. per l’annullamento dell’invito al pagamento n. 1XX del 21/5/2019, concernente l’omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. XX/2019 dinanzi al T.A.R. Toscana;
2. Emerge in fatto quanto segue: – con il ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana (All.2), depositato in data 2/4/2019, la società appellata ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla A. T. C., avente ad oggetto lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio ospedaliero “M. e D.” di Prato. Con successivi motivi aggiunti (All.3), depositati in data 23/4/2019, è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di A. R., nonché l’atto di segnalazione dell’esclusione della società all’ANAC; – in relazione all’atto di motivi aggiunti, tuttavia, non vi è stato il versamento del contributo unificato dovuto; – riscontrato detto inadempimento fiscale, la Segreteria del T.A.R. ha adottato l’invito al pagamento n. 1XX del 21/5/2019 (All.4), sul presupposto i motivi aggiunti hanno determinato un ontologico ampliamento del petitum e, di conseguenza del thema decidendum, vale a dire dell’oggetto della controversia già pendente; – l’invito al pagamento è stato impugnato dinanzi alla C.T.P. di Firenze (All.5), con deduzione dei seguenti vizi: i) i motivi aggiunti non sconterebbero alcun prelievo, poiché non ampliativi dell’oggetto del giudizio amministrativo (primo motivo); ii) l’invito al pagamento non recherebbe alcuna soddisfacente motivazione riguardo alla debenza del contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti (secondo motivo); – il giudice tributario di primo grado ha accolto l’impugnazione avverso l’invito al pagamento, sul presupposto che i motivi aggiunti non avrebbero determinato alcun considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia (con reiezione del secondo motivo di ricorso, relativo ad un supposto deficit motivazionale);
3. Avverso la decisione è stato proposto appello deducendo la violazione e falsa applicazione dell’ art. 13, co. 6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 .
Nessuno si è costituito per la contribuente.
L’udienza svoltasi in modalità mista.
la Corte si è riunita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disposizione che viene in esame prevede che “Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi (…)”, chiarendo, per quanto di immediato interesse, che “Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove” (comma 6-bis.1).
La norma fa dunque specifico riferimento ai motivi aggiunti che determinano un ampliamento del petitum, distinguendo fra i motivi aggiunti che recano “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” (per usare la terminologia di cui all’art. 43 del codice del processo amministrativo) ed i motivi aggiunti che, come nel caso di specie, introducono “domande nuove purché connesse a quelle già proposte”: è evidente che la prima ipotesi è quella classica, che configura un ampliamento del thema decidendum legato alla sola estensione della causa petendi, in quanto limitato alla proposizione di ulteriori motivi di doglianza nei confronti di atti amministrativi già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; di converso, la seconda tipologia di motivi aggiunti comporta un ben più pregnante allargamento dello spettro cognitivo e decisionale del giudice amministrativo, nel senso che con essi si propone una domanda annullatoria (di accertamento o di condanna) “nuova”, in quanto diretta ad eliminare dal mondo giuridico atti “nuovi” e diversi da quelli originariamente gravati, sia pur “connessi” a questi ultimi, il che postula l’estensione del petitum.
Il concetto di “domande nuove”, di cui all’art. 13, comma 6-bis.1. anzidetto, riferito al processo amministrativo, quindi, è strettamente legato alla proposizione di una diversa azione, di annullamento in quanto relativa ad un diverso provvedimento lesivo, o di altra natura (ad esempio, un’azione risarcitoria), rispetto all’azione di annullamento proposta inizialmente in relazione ad un altro atto.
La facoltà di proporre la nuova domanda con motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso, risponde a principi di economicità e di semplificazione processuale, atteso che la concentrazione in un unico giudizio di una serie di distinte impugnazioni, sia pur collegate da un comune intento finale, risponde sia alla preminente esigenza di effettività della tutela, che a quella di consentire una più rapida definizione di tutte le questioni aperte, tanto che il terzo comma dell’art. 43 del codice del processo amministrativo prevede espressamente la riunione di giudizi nel caso in cui la “domanda nuova” sia stata proposta con separato ricorso davanti allo stesso tribunale.
Perfettamente in linea con quanto detto si pone la definizione di “ricorso” che l’ art. 13, co. 6-bis, D.P.R. 115/2002 fornisce ai fini fiscali, equiparando ad esso il ricorso incidentale e, appunto, i “motivi aggiunti che introducono domande nuove”, per la cui individuazione e definizione vanno applicate le regole del codice del processo amministrativo.
Tale assetto ha una logica intrinseca anche dal punto tributario, in quanto, se da un lato si consente la concentrazione in un unico contesto di giudizi fra loro connessi, dall’altro si prevede l’invarianza del carico fiscale, in quanto si continua a colpire la “domanda nuova” anche quando essa venga proposta con lo strumento dei motivi aggiunti.
Infatti – rilevato che, in linea generale, è facoltà del ricorrente impugnare un atto connesso ad altro atto già impugnato attraverso un ricorso autonomo o con motivi aggiunti proponendo nell’ambito del ricorso introduttivo una “domanda nuova” – sarebbe paradossale ritenere che, mentre nel primo caso (ricorso autonomo) sorge l’obbligazione tributaria a carico del ricorrente, nel secondo caso, che nella sostanza è identico al primo, sia possibile per il ricorrente non divenire soggetto passivo del tributo.
In sostanza, non è neanche astrattamente ipotizzabile ritenere che l’obbligazione tributaria nasca in relazione alla scelta discrezionale del ricorrente di impugnare l’atto connesso in via autonoma o con motivi aggiunti, atteso che in tal modo si demanderebbe alla mera volontà dell’interessato, e non alla legge, la formazione del presupposto d’imposta, il che, ovviamente, non è compatibile con la riserva di legge costituzionale in materia tributaria.
Con circolare n. 20766/2015 (All.6) il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha evidenziato che “ogni volta che con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio”.
Secondo la giurisprudenza, ogni qualvolta con i motivi aggiunti si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio, vale a dire di un più ampio petitum, che integra pienamente il criterio del “considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia” elaborato dalla Corte di Giustizia. La giurisprudenza più recente riconosce la debenza del tributo per il deposito dei motivi aggiunti (cfr. ex plurimis, C.T.R. Lombardia n. 2484/2021, depositata in data 2/7/2021; C.T.R. Campania, n. 170/18/2018, depositata il 10/1/2018; C.T.R. Lombardia, n. 710/50/2015, depositata il 27/2/2015). Tale formante giurisprudenziale è stato di recente autorevolmente confermato in sede di legittimità (cfr. Cassazione civ., sez. trib., 27/10/2020 nn. 23528 (All.7), 23529 (All.8) e 23530).
Ciò posto, emergono con chiarezza gli errori di giudizio che inficiano il percorso motivazionale della sentenza appellata, che va quindi integralmente riformata con reiezione dell’originario ricorso della contribuente e conferma dell’atto impositivo gravato.
Anzitutto, è incontestabile che, rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio presso il T. A.R., i motivi aggiunti hanno esteso l’impugnativa ad atti non già gravati. In particolare, mentre con il ricorso principale è stato impugnato il provvedimento di esclusione della società dalla gara, con i successivi motivi aggiunti è stato impugnato il distinto provvedimento di aggiudicazione della medesima procedura in favore di altro concorrente, nonché l’atto di segnalazione dell’esclusione della società all’ANAC. Il che consente di ritenere soddisfatto il primo degli elementi che integrano il presupposto del tributo de quo, ossia la proposizione in giudizio di più domande, secondo quanto esposto dalla Suprema Corte nel richiamato arresto (“Ne consegue che, in tema di pagamento del contributo unificato, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale, motivi aggiunti, o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi”).
D’altra parte, proseguendo nella declinazione delle coordinate ermeneutiche dianzi esposte, deve anche escludersi che tra i due atti impugnati rispettivamente con il ricorso (l’esclusione dalla gara) e con i motivi aggiunti (l’aggiudicazione della gara) sussista quel nesso di connessione “forte” che, sempre a giudizio della Suprema Corte, può giustificare la non assoggettabilità dei motivi aggiunti impropri al contributo unificato.
In conclusione, l’appello del TAR va accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione gravata va reputato legittimo l’atto impositivo gravato in prime cure dal contribuente con integrale reiezione del gravame interposto dal medesimo.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza dell’appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’appello e condanna la parte contribuente a rifondere al Tar le spese dei due gradi, che liquida, per ciascun grado, in 100 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.