Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 1096 depositata il 12 settembre 2024

In materia di revocazione straordinaria, il ricorso è inammissibile se non contiene – oltre all’indicazione del motivo di revocazione – la prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e del giorno della scoperta, della falsità dichiarata o del recupero del documento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato il 16.4.2024, R. V., già socia accomandante della cancellata CED D. e P. di P. C. & C S.A.S., A. D., già socio accomandante stessa s.a.s. e C. P., già socia accomandataria stessa società propongono ricorso per revocazione straordinaria avverso la sentenza della CTR Toscana sez. 13 n. 1586/2014, deducendo il dolo dell’Agenzia delle Entrate nell’aver contestato (nel 2009) un’inesistente evasione fiscale.

2. Resiste l’Agenzia delle Entrate spiegando che a seguito di un procedimento penale iniziato nel 2008, all’interno del quale era stata espletata una consulenza tecnica, a seguito della quale veniva riscontrata l’esistenza di numerose differenze di importi fra quanto versato dai clienti al C.E.D. e quanto riversato dal C.E.D. a titolo di imposte per i clienti stessi, confermando sostanzialmente l’ipotesi di reato. Gli esiti della C.T.U. venivano utilizzati, ai fini fiscali e previa autorizzazione dell’A.G., dalla Guardia di Finanza, che li trasfondeva in un processo verbale di constatazione elevato a carico della Società per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, notificato in data 29/10/2009 e conseguenti avvisi di accertamento che venivano impugnati.

La CTR, con sentenza n. 701/6/18, depositata il 10 aprile 2018, risolveva a favore dell’Agenzia delle Entrate la controversia relativa alle annualità 2004, 2006, 2007 e 2008. La sentenza, non tempestivamente impugnata, era oggetto di ricorso per revocazione straordinaria conclusosi con sentenza n. 1251/2019, con la quale la C.T.R. dichiarava inammissibile il ricorso.

Con altro ricorso 16.4.2024, chiamato anch’esso all’odierna udienza, i ricorrenti propongono ulteriore ricorso per revocazione straordinaria.

Per l’annualità 2005, la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 1586/13/14, depositata il 29 agosto 2014, rigettava gli appelli della Società e dei soci, confermando, quindi, la correttezza degli atti impositivi. La sentenza della C.T.R. n. 1586/13/14 diveniva definitiva in data 16/03/2015 per mancata impugnazione. Avverso la stessa, in data 22/05/15 Società e soci presentavano ricorso per revocazione, conclusosi con sentenza n. 752/2016 con la quale la C.T.R. dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione.

Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione.

3. All’esito dell’udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 del c.p.c., numeri 1, 2, 3, e 6, asserendo che l’Agenzia delle Entrate avrebbe colposamente o dolosamente ignorato delle istanze di autotutela presentate dalle parti, i cui documenti allegati avrebbero provato l’assenza di evasione, oltre ad aver erroneamente valutato la documentazione contabile in suo possesso.

I ricorrenti, però, nulla deducono in punto termine per la proposizione del ricorso in revocazione.

Com’è noto, infatti, l’art. 51 c. 2 d.lgs. 546/1992 prevede che “2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni [per l’impugnazione della sentenza, come previsto dall’art. 51 c. 1] decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.” E l’art. 65 c. 2 dispone che “2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento”.

Non solo nel ricorso non è specificato il giorno in cui si sarebbe verificata la conoscenza dei motivi di revocazione, ma è evidente – essendo stata già proposta istanza di revocazione straordinaria avverso la sentenza oggi impugnata, sostanzialmente per i medesimi motivi – che la conoscenza dei fatti su cui si fonda il ricorso per revocazione è ben anteriore ai 60 giorni antecedenti la proposizione del ricorso.

Né a diverse conclusioni porta la valutazione delle sentenze del Tribunale di Grosseto dell’aprile 2024, sentenze che, per stessa ammissione dei ricorrenti, confermano la prospettazione attorea (che dunque ha avuto cognizione dei fatti su cui la prospettazione si fonda quantomeno al momento della proposizione delle azioni, nel 2019).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), mentre non appaiono sussistere i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria.

5. L’inammissibilità del ricorso determina la revoca dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile il ricorso. Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 2.500.