Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 3 depositata il 3 gennaio 2023

Le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si applicano alle attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate mentre non possono essere applicate alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 56/22 del 21/03-07/04/222 la CTP di Prato respingeva il ricorso della M. F.P. M. S.r.l. avverso l’avviso di accertamento per un maggior reddito di E. 39.740,00 ai fini delle IIDD e dell’IVA, per E. 9.742,80, indebitamente detratta per fatture passive afferenti operazioni ritenute inesistenti emesse dalla ditta H.D. di L. Y.
La ricorrente eccepiva preliminarmente l’inesistenza dell’invito, ex art. 5 ter d.lgs. 218/97, all’accertamento per adesione e, nel merito, lamentava l’inadeguata indagine sulla struttura operativa del fornitore con il quale, peraltro, erano intervenuti rapporti effettivi di fornitura merci, adeguatamente documentati dalla Contribuente.
L’Agenzia contestava le pretese e la CTP, respinte le eccezioni preliminari e le argomentazioni in punto di merito della ricorrente, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente medesima alle spese, maggiorate del 50%.
Appella la M. F. P. M. S.r.l. che eccepisce il difetto di sottoscrizione da parte del relatore estensore e del Presidente della sentenza e la conseguente nullità della stessa.
Censura il rigetto dell’eccezione di nullità per il mancato invio all’accertamento con adesione che non poteva essere formato digitalmente, con conseguente nullità dell’attività istruttoria, e contesta l’inesistenza delle operazioni di vendita oggetto delle fatture controverse, argomentando di aver fornito adeguata documentazione e torna a contestare la inadeguatezza delle indagini circa la struttura della ditta H.D. di L. Y.
Conclude per la riforma della sentenza con vittoria di spese, previa sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, producendo l’ultimo bilancio depositato.
Controdeduce l’Agenzia che contesta l’eccezione riferita alla sottoscrizione ed alla notifica dell’avviso di accertamento, richiamando l’art. 52 del DPR 633/72, l’art. 7 quater, co. 6 del D.L. 193/16, il Regolamento UE Eidas e l’art. 2 del d.lgs. 217/17; viene richiamata la sentenza 1150/21 della Cassazione.
Quanto al merito riepiloga le precedenti deduzioni circa la sostanziale inesistenza della ditta H.D. di L. Y. e la irrilevanza, in contrario, del pagamento della fattura accompagnatoria, conclude per il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
Con successiva memoria la Contribuente evidenzia come l’Agenzia non abbia preso posizione circa la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione, con richiesta di rimessione della causa al primo grado ex art. 59, co. 1, lett. E del d.lgs. 546/92, ribadisce l’eccezione di nullità dell’invito all’accertamento con adesione e l’ingiusto accertamento dell’inesistenza delle operazioni definite inesistenti ed insiste nelle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata risulta firmata digitalmente dal relatore e dalla Presidente, quindi l’eccezione preliminare avanzata dall’appellante non può essere accolta.
Parimenti non è accoglibile l’eccezione relativa alla nullità dell’invito all’accertamento con adesione che non avrebbe potuto essere redatto e firmato digitalmente.
In proposito basti osservare, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1150, sez. trib., del 21/01/21, che “le norme del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni “ispettive e di controllo fiscale”.
Tale decisione è stata motivata con un’approfondita valutazione riguardante la differenza fra l’attività accertativa e l’attività preliminare di verifica e controllo. In secondo luogo, i Giudici di legittimità hanno confermato l’inesistenza di alcun necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC. In forza di siffatte considerazioni si è ritenuto che nulla impedisca la notifica, secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale.
Tenuto conto, infatti, della distinzione normativa afferente l’attività ispettiva e di controllo e quella di accertamento, appare opportuno rilevare che, mentre nell’ambito dell’attività di verifica è imprescindibile la partecipazione del Contribuente il quale potrebbe non essere munito di firma digitale, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla digitalizzazione in quella fase, l’invito alla adesione, oggetto del presente contenzioso, ben poteva essere redatto e sottoscritto in formato digitale, in quanto contenente l’analitica elencazione dei rilievi fiscali e la quantificazione del debito fiscale, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. 82/05.

Le eccezioni preliminari formulate dal contribuente ed oggetto dei primi due motivi di appello devono, quindi, essere rigettate.
Nel merito, premesso che grava sul Contribuente l’onere di dimostrare esistenza e natura del costo e rilevato che non risultano dati documentali che comprovino l’effettività di quanto rilevabile dal solo dato contabile, tenuto conto che la ditta individuale H.D. di L. Y. non risulta aver mai presentato la propria dichiarazione dei redditi, salvo che nel 2015, e che non è stata individuata una correlata struttura operativa, si perviene ad un grave quadro indiziario della falsità oggettiva, tenuto conto che, “assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili” (Cass. Civ. sez. trib. 14/03/19 n. 7235).

In proposito, peraltro, la medesima SC ha avuto modo di affermare che, prima ancora di contrastare la maggior pretesa erariale, il Contribuente deve documentare l’esistenza e la natura del costo in correlazione con la propria attività di impresa.
Nella specie, quindi, la parte privata non ha adeguatamente dimostrato quanto asserito e documentato unicamente con il mero dato contabile, in sé insufficiente all’assolvimento dell’onere della prova.

Questa Corte, pertanto, ritiene l’appello infondato, lo rigetta e conferma la sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La richiesta di sospensiva viene rigettata in quanto assorbita dalla reiezione dell’appello.

P.Q.M.

La Corte respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese che liquida in E. 2.000,00, oltre accessori fiscali se dovuti.