Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 1154 depositata il 3 ottobre 2024

Al giudice tributario è precluso rimettere in discussione l’accertamento della situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto contenuti nel giudicato esterno ed essenziali ai fini della decisione di uno o più punti o dell’intera lite fiscale, a condizione che, pur nella diversità del petitum, entrambi i giudizi vertano tra le stesse parti e abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico. In questi termini, ispirandosi a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La G.di F. in data 27.11.2017 iniziava una verifica fiscale nei confronti della C. s.r.l., determinando in sede di P.V.C. il reddito prodotto nell’anno 2015, risultando la società contribuente evasore totale. In particolare, il reddito era stato rideterminato considerando come elementi attivi le vendite immobiliare effettuate, come risultanti da apposite fatture, ed elementi negativi le rimanenze finali al 2014.

L’ufficio, condividendo i rilievi indicati nella verifica effettate dalla G.di F., procedeva all’emissione dell’avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale richiedeva le maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed interessi.

Successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento la società ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione, la cui procedura si concludeva negativamente, per cui la società contribuente proponeva ricorso alla competente commissione tributaria provinciale avverso l’atto indicato in epigrafe.

Costituito il contraddittorio, la commissione tributaria di prime cure rigettava integralmente il ricorso, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio.

Propone appello la società, censurando l’impugnata sentenza per nullità a causa dell’omesso pronunciamento in tema di illegittimità delle sanzioni irrogate, nonché nullità della sentenza per omessa e carente motivazione in ordine agli effetti del giudicato esterno del giudizio civile instaurato presso il Tribunale di Pisa. Reiterando quindi i motivi di ricorso relativi alla illegittimità delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione; illegittimità delle sanzioni irrogate per fatto imputabile all'(ex) commercialista; sproporzione delle sanzioni irrogate.

Si costituisce l’Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma della legittimità del proprio operato.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Toscana, all’esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Quanto al primo motivo di impugnazione, relativamente all’omessa pronuncia circa la pretesa del contribuente alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni per fatto imputabile all’ex commercialista, occorre

preliminarmente rilevare che il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l’annullamento della quale non comporti l’obbligo di rimessione al primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019, Rv. 653561 – 02). Conseguentemente Il giudice d’appello che pur dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all’art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023, Rv. 669280 – 01). Nel processo tributario i casi in cui il processo vada rimesso alla Corte di Giustizia di I Grado sono scanditi dall’art. 59 D. Lgs. n. 546/1992, e tra questi non rientra l’ipotesi dell’omessa pronuncia su una domanda della parte.

Ciò posto, va affermato, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che in nessun caso della mera omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato possa giovarsi il contribuente.

Ed invero, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018, Rv. 649886 – 01). Sottolineano i giudici di legittimità che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016, Rv. 640018 – 01).

Nel caso in esame la contribuente non evidenzia alcun fatto fraudolento del professionista – che peraltro in sede di verbalizzazione della G.diF ha dichiarato di aver rinunciato all’incarico professionale in data 01.12.2015 non avendo ricevuto dalla società alcuna documentazione contabile relativa a tale anno – che possa aver eluso il dovere di vigilanza che incombe sulla contribuente stessa, a mezzo dei soggetti che ne compongono la compagine a seconda delle rispettive funzioni sociali.

Anche in merito al secondo motivo di appello bisogna rilevare che l’omessa pronuncia sulla questione relativa al riconoscimento del giudicato esterno del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Pisa circa la nullità dei contratti di compravendita, oggetto delle fatture richiamate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento in parola, non costituisce motivo di remissione del processo al giudice di prime cure ma impone al giudice di secondo grado di pronunciarsi nel merito.

Trattasi di questione del tutto infondata.

Insegna la giurisprudenza che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 – 01).

È vero quindi che, in tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28973 del 05/10/2022, Rv. 666093 – 01), ma nel caso in esame s’invoca l’effetto del giudicato esterno in relazione ad una causa iniziata in epoca successiva all’accertamento dell’Ufficio – la notifica dell’avviso di accertamento è stata effettuata in data 31.10.2018, mentre il giudizio civile è stato instaurato solo nel dicembre del 2018 – tra soggetti diversi da quelli del presente giudizio (ossia nei confronti della società “H. srl”) e, soprattutto, non risulta ancora definito con sentenza passata in cosa giudicata (a dirla tutta non si conosce nemmeno l’esito del giudizio di primo grado).

È chiaro che la mera futura eventualità di una pronuncia di nullità dei contratti di compravendita, il cui ricavo costituisce oggetto del recupero a tassazione dell’Erario, data in un processo – in tutta evidenza instaurato con finalità strumentali – cui l’Amministrazione nemmeno partecipa, non può incidere in alcun modo sul presente giudizio, e tantomeno nei confronti della validità ed efficacia dell’avviso di accertamento impugnato.

Quanto alle ulteriori censure relative alle sanzioni irrogate, ricordando che nel caso in esame trattasi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emerge agevolmente dalla lettura dell’avviso di accertamento impugnato che le sanzioni contestate sono accompagnate dalla indicazione della norma in base alla quale la stessa è stata comminata, nonché dell’importo irrogato nel concreto, che – in riferimento all’invocata violazione del principio di proporzionalità è pari al minimo edittale – nonché la ragione per cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è stato calcolato come cumulo giuridico, in quanto più favorevole per il contribuente rispetto al cumulo materiale. Sul punto va altresì ribadita l’esegesi giurisprudenziale per cui in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021, Rv. 661340 – 01).

Nel caso in esame l’avviso di accertamento dispone l’irrogazione delle sanzioni – contenute nel minimo, e quindi tutt’altro che sproporzionate in eccesso – contestualmente all’esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della pretesa erariale. Naturalmente – per le ragioni già esposte – non può essere presa in considerazione una pretesa colpa del professionista incaricato per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto tale responsabilità è affermata solo assertivamente dalla parte contribuente, mentre la prova dell’assenza di colpa grava specificatamente sulla stessa. Come già detto, la società contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza atteso che non emerge che la stessa abbia vigilato sul corretto adempimento dell’incarico affidato, non potendosi certo ritenere “attività di vigilanza” il mero invio di lettere al professionista (rinunciatario all’incarico già dal 01.12.2015) di richieste di informazioni inviate nel 2018, in epoca successiva all’avvio della procedura di accertamento da parte della G. di F., iniziata già dal novembre 2017.

L’impugnazione pertanto non merita accoglimento e consequenzialmente la sentenza impugnata merita conferma.

La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana:

Rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giustizia che liquida complessiva in € 2.500,00 più accessori per entrambi i gradi di giudizio.