Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 22 depositata il 10 gennaio 2023
Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento
L’appello proposto dalla signora B. A., nata a Firenze il X.X.19XX, c.f. XXX, assistita, rappresentata e difesa dall’avv. C. P., ha per oggetto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 601/2021 pubblicata il 20.12.2021 (r.g. n. 408/2021), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla A. avverso l’irrogazione di sanzione notificata a mezzo pec il 22.12.2020 per euro 1.080,00, ogni altro atto conseguente e presupposto, tra cui l’atto n. UX202000120XX C notificato il 14.9.2020 per euro 540,00.
La sentenza appellata, riconosce la legittimità dell’operato dell’Ufficio in relazione al ricorso distinto dal RGR n. 408/2021, avente ad oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato Tributario e la conseguente sanzione, causa l’omesso pagamento del Contributo Unificato Tributario dovuto per il ricorso distinto dal RGR n. 741/2020, per il quale, per espressa previsione normativa, artt. 13 e 14 T.U.S.G., è dovuto il contributo unificato in misura variabile, a seconda del valore della lite, in relazione a ciascun atto impugnato.
Nel caso controverso, il quantum dovuto, relativo a 11 atti impugnati, ammontava ad Euro 540,00, mentre il ricorrente non versava alcun contributo unificato.
A fronte dell’omesso versamento del CUT di Euro 540,00, l’Ufficio invitava il ricorrente a corrispondere l’ulteriore importo di Euro 1.080,00, a titolo di sanzione, con atto prot. 1XX0/2020/RU del 22/12/2020, regolarmente notificato all’indirizzo PEC del difensore, in data 22/12/2020.
Riferisce l’appellante che in data 9.9.2020, iscriveva a ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il ricorso n. 741/2020, avverso l’avviso di intimazione n. 0X20199018XX/000, notificato il 12.12.2019, per l’importo complessivo di euro 49.557,72. Tale importo, indicato nell’avviso di intimazione impugnato, derivava dal complessivo ammontare dei tributi (con interessi, sanzioni, spese) esposti in dieci cartelle di pagamento, che la signora A. deduceva in causa di non aver mai ricevuto. Le cartelle e l’avviso di pagamento esponevano gli stessi tributi.
L’appellante contesta la nullità/illegittimità dell’irrogazione della sanzione e dell’invito alla regolarizzazione per violazione degli artt. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992, 9, 13, 248 dpr 115/2002m in quanto ritiene che l’avviso di intimazione impugnato, non conterrebbe una pretesa distinta rispetto alle cartelle di pagamento nello stesso indicate. Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, applicare il contributo sia a ciascuna delle dieci cartelle, sia all’avviso di pagamento che semplicemente rielenca le pretese di cui alle richiamate dieci cartelle, comporterebbe una illegittima duplicazione di un contributo che assumerebbe una connotazione latamente sanzionatoria.
La contribuente giustifica il mancato pagamento del CUT, in quanto non avrebbe avuto modo stragiudizialmente di rendersi conto della motivazione della pretesa e quindi non sarebbe stata messa in condizione di regolarizzare e di evitare l’irrogazione della sanzione.
L’avviso di pagamento impugnato dalla signora A. col ricorso 741/2020 presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e le cartelle di pagamento indicate in tale atto contengono identiche pretese tributarie. Le cartelle di pagamento evocate nell’intimazione costituiscono solo l’antecedente logico-giuridico del provvedimento impugnato.
Riferisce l’appellante che nel ricorso originario avverso l’intimazione n. 0X20199018XX notificata in data 12.12.2019 dall’Agente della Riscossione, non venivano fatti valere vizi propri averso l’avviso di intimazione, bensì unicamente l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte e non allegate all’avviso di intimazione Ritiene pertanto il Collegio che, in questo specifico caso, siano fondate le doglianze dell’appellante con riferimento alla illegittima duplicazione del pagamento del contributo unificato rispetto alla stessa pretesa tributaria originaria.
Come è noto, il CUT trova la propria disciplina normativa nel DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) ed ha natura tributaria. Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, è rappresentato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di impugnazione di una pluralità di atti, il contributo unificato viene versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis.
La giurisprudenza tributaria si è già occupata della questione della determinazione del quantum del CUT, nel caso di ricorso cumulativo. A tal riguardo l’ente impositore insiste nel sostenere che “nel caso di ricorso cumulativo oggettivo, il contributo è calcolato su ogni atto impugnato e non sulla somma degli stessi“. Questo collegio, a tale proposito, nutre non poche perplessità su come inquadrare il ricorso proposto dalla contribuente e ciò in quanto, se, come è noto, il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti, tra cui sussista una connessione, nel caso di specie le cartelle di pagamento non sono semplicemente “connesse” con l’intimazione di pagamento, ma in questa risultano assorbite in un inscindibile “unicum”. Quanto precede induce questa Commissione ad aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito che, ancora di recente (CTR Lombardia n. 650/2020), ha affermato che “l’importo del tributo che determina il valore della lite, in base all’art. 12, II alinea, D. Lgs. n. 546/1992, va desunto dall’atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l’annullamento del solo atto di intimazione gravato” e, conseguentemente, ad esso “va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo”, e pertanto, accoglie il ricorso.” (CTP Novara n. 88/2022).
Nel caso sottoposto all’esame dei questa CGT, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento che richiamava dieci distinte cartelle, non era rivolta a far valere vizi propri dell’intimazione, ma, unicamente, a contestare la validità/illegittimità delle cartelle in essa richiamate, quali atti presupposti. A parere del Collegio, la pretesa tributaria, contenuta nell’intimazione di pagamento, altro non è che la sommatoria delle pretese tributarie relative alla sommatoria delle singole cartelle richiamate. Parametrare il Cut al valore dell’intimazione, sommando ad esso il valore delle singole cartelle presupposte, comporta una sostanziale duplicazione del contributo (avente natura di entrata tributaria che la parte che deposita l’atto introduttivo di un processo tributario, è tenuta a pagare, ‘in maniera forfetizzata’, tenuto conto del valore della controversia) finendo per assumere la veste di una non consentita “doppia tassazione” su atti che hanno ad oggetto la stessa pretesa tributaria.
Dall’esame della sentenza n. 307/20 di cui al RG N. 741/2020, si evince chiaramente che la Sig.ra B. A. (odierna appellante) impugnava l’intimazione n. 0X20199018XX notificatale in data 12.12.2019 dall’Agente della Riscossione, rilevando, in estrema sintesi, l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte, senza fare valere vizi propri dell’atto di intimazione, in quanto il ricorso era unicamente finalizzato non già a conseguire l’annullamento dell’atto di intimazione gravato, bensì a far valere l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dal predetto avviso. Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92, va pertanto correttamente determinato con riferimento al valore delle singole cartelle presupposte, senza sommare ad esso il il valore riportato nell’atto di intimazione.
In considerazione del fatto che l’appellante NON HA MAI VERSATO alcuna somma per il CUT dovuto, l’appello va parzialmente accolto, determinando il valore del CUT sulla base del valore della somma delle singole cartelle presupposte e dando mandato all’ufficio di rideterminare la sanzione in relazione all’omesso versamento oltre i 90 giorni dalla data di notifica dell’invito.
La CGT di 2° grado della Toscana, in parziale riforma della sentenza appellata, determina il Cut dovuto nella somma pari ad euro 250,00. Manda all’ufficio per la rideterminazione della sanzione in relazione all’omesso versamento oltre i 90 giorni dalla data di notifica dell’invito. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16986 depositata il 25 maggio 2022 - La cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19507 del 16 giugno 2022 - Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40216 - In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: In tema di accertamento delle
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33399 depositata il 30 novembre…
- L’anatocismo è dimostrabile anche con la sol
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023,…
- Avverso l’accertamento mediante il redditome
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre…
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…