Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 22 depositata il 10 gennaio 2023 – Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento