Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 1409 depositata il 1° dicembre 2022
Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile
***
Il sig. D. C. G. ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calenzano contestava per l’anno 2018 l’omesso versamento dell’IMU per un fabbricato in cat. D/10, “Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”, non ritenendo spettante l’esenzione prevista per l’utilizzo strumentale all’attività agricola.
Il ricorrente sosteneva che gli immobili in questione erano stati concessi in comodato gratuito ad un imprenditore agricolo e che l’esenzione spettava, ex art.1, comma 708, della L.147/2013, sulla base del solo requisito oggettivo della destinazione ad attività agricole, a prescindere dai requisiti soggettivi, e chiedeva pertanto l’annullamento dell’avviso impugnato.
Il Comune rigettava il reclamo e con proprie controdeduzioni sosteneva l’infondatezza dei motivi di impugnazione e non spettante l’esenzione essendo l’immobile utilizzato da un soggetto terzo e non direttamente dal soggetto passivo dell’imposta e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 444 del 25.9.2020, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo, in conformità alle decisioni della stessa CTP relative alle annualità precedenti, che l’esenzione avesse carattere oggettivo e non soggettivo, richiedendosi che l’utilizzatore del bene svolgesse, come nel caso di specie, l’attività agricola.
Il Comune appella tale sentenza sostenendone l’erroneità laddove si ritiene irrilevante il requisito soggettivo e che il requisito soggettivo possa essere posseduto anche da un soggetto diverso dal soggetto passivo, essendo le agevolazioni previste per gli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle attività agricole da parte di un imprenditore agricolo, ex art. 2135 Codice Civile, e chiede pertanto il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante alle spese.
Il contribuente non si costituisce.
Si premette che oggetto della presente controversia è la specifica esenzione dall’imposta municipale propria, disposta dall’art.1, comma 708 della L.147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, così come descritti dall’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93, quali costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art.2135 del codice civile con ulteriori specificazioni.
Il fabbricato in questione ha quindi i requisiti per rientrare in tale casistica essendo catastalmente classato in cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e strumentale all’esercizio di attività agricole, in quanto detenuto e condotto da un imprenditore agricolo professionale, sulla base di un contratto di comodato.
Si osserva infatti che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale“, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10”, e quindi è pur sempre una condizione.
Si ritiene, in ogni caso, che – anche sulla base di una stretta interpretazione della norma agevolativa, rigorosamente basata sul dato letterale – la disposizione in questione non indica in alcun modo che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta, limitandosi a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, senza tuttavia esigere che la qualifica di imprenditore agricolo debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d’imposta; per cui il requisito soggettivo, quand’anche ritenuto necessario, dovrebbe essere inteso nel senso del possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo e non nel senso della predetta identità soggettiva.
Argomentando in senso contrario si opterebbe per una non consentita interpretazione ulteriormente restrittiva rispetto al tenore letterale della norma.
Si ritiene pertanto di dover respingere l’appello compensando le spese anche di questo grado in considerazione della mancata costituzione di parte contribuente nel presente giudizio.
Respinge l’appello e compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 17742 depositata il 31 maggio 2022 - In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2022, n. 2921 - In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come , con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18266 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 giugno 2020, n. 12303 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 31170 depositata il 21 ottobre 2022 - In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2019, n. 10126 - In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…