Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 203 depositata il 27 marzo 2024
La notifica effettuata tramite indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti nei pubblici registri INIPEC-IPA, non ne comporta l’inesistenza o la nullità
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la ricezione della notifica di atti o cartelle di pagamento provenienti da un indirizzo diverso da quello regolarmente inserito nei citati registri non pregiudica il diritto di difesa del contribuente (Ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023). In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha rigettato l’appello del contribuente. Nel caso di specie, l’appellante chiedeva il disconoscimento delle pretese esposte nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate attraverso l’uso di indirizzi diversi da quelli presenti nei pubblici registri.