Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 27 depositata il 10 gennaio 2023
L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria è qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. – Sussiste La competenza è del Giudice ordinario – Sussiste.
Massima:
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 13913 del 2017, pur ribadendo il principio secondo cui l’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p.c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ha sottolineato che a tale ipotesi fa eccezione il caso in non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e in cui il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (cfr. anche CTR Lazio sentenza del 03/06/2022 n. 2522).
Testo:
Con sentenza n. 207/01/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n. xxx, ritenendo invalida la notifica a mezzo pec.
L’Ufficio appellante rileva che:
– vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario (citando a tal fine Cass. S.U. ordinanza 7822 del 2020 e sentenza 4845 del 2021), poiché si tratterebbe di questioni attinenti alla validità del solo atto di pignoramento e non degli atti impositivi presupposti e quindi di questioni attinenti solo alla fase esecutiva;
– contrariamente a quanto sostenuto da parte contribuente, a sostegno delle censure di invalidità della notifica, la prescrizione normativa relativa agli indirizzi di posta elettronica certificata riguarda solo il destinatario della comunicazione e dunque nulla osta alla trasmissione da parte dell’Ufficio tramite indirizzo non incluso degli elenchi pubblici;
– in ogni caso, avendo il contribuente mostrato di conoscere il contenuto dell’atto, la notifica dovrebbe risultare sanata ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, terzo comma, c.p.c. Alla udienza del 28 aprile 2022 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che v’è difetto di giurisdizione, ciò in quanto, come sottolineato dall’Ufficio, si controverte in merito alla notifica del primo atto della esecuzione e non del primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria (Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, n.32203). E’ ben vero che la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, con sentenza n. 13913 del 2017 pur ribadendo il principio secondo cui l’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario – ha sottolineato che a tale ipotesi fa eccezione quella in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e in cui il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (cfr. anche CTR Lazio sentenza del 03/06/2022 n. 2522).
Nel caso di specie, tuttavia, l’Ufficio ha depositato in primo grado copiosa documentazione a sostegno della prova delle notifiche degli atti presupposti a quello di pignoramento presso terzi, e a fronte di ciò parte contribuente si è limitata a generiche e astratte contestazioni senza censurare le singole notifiche. A tal proposito, quanto alle notifiche in forma elettronica, è appena il caso di rilevare che, come noto, la prescrizione relativa ai registri pubblici ufficiali PEC è vincolante solo per l’indirizzo dei destinatari e non del mittente (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 01/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 01/06/2021), n.2803). Le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito. Spese compensate.