Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, sentenza n. 127 depositata il 13 febbraio 2023
In base all’ art. 42 D.p.r. n. 600/1973 l’avviso di accertamento è nullo solo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
Massima:
Il giudice di prime cure ha annullato l’atto impugnato per vizio di firma, in quanto sottoscritto da soggetto privo della qualifica di dirigenziale ed in quanto la delega dedotta era priva di indicazioni specifiche in merito all’individuazione del delegato, del periodo di validità e di motivazione. La Corte di secondo grado ha invece ritenuto non necessario, in caso di delega di firma, l’indicazione del nominativo delegato (qui presente). Inoltre, ha accettato l’esibizione della delega (di cui quella già documentata era un mero aggiornamento) esibita solo in questo grado richiamando giurisprudenza della Cass. (n. 19368/2021) che ha chiarito che questa può essere prodotta anche per la prima volta in grado di appello.
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