Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 791 depositata il 5 ottobre 2023
Ultrattività delle società estinte ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 75/2014 – natura sostanziale e non procedimentale della norma – conseguente inefficacia retroattiva.
Massima:
L’art. 28 del D.Lgs. 75/2014 prevede l’estinzione della società dopo 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese per quanto riguarda i crediti erariali. Tale differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, operante con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della Società dal Registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza di detto decreto (cioè a decorrere dal 13 dicembre 2014); tale disposizione non ha effetto retroattivo, principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, contrariamente all’interpretazione esternata dall’Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi. Questo in quanto la norma incide sulla capacità giuridica dell’impresa cancellata dal registro delle imprese, e non ha carattere meramente procedurale sui termini assegnati per l’espletamento dell’attività riscossiva. A seguito di tale affermazione i giudici della Corte di secondo grado delle Marche hanno respinto l’appello presentato dall’ufficio impositore, ritenendola preliminare ed assorbente, incidendo sui termini che l’ufficio aveva a disposizione per contestare la responsabilità sui debiti della società estinta.
Testo:
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