Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 791 depositata il 5 ottobre 2023 – La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014