Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 761 depositata il 15 febbraio 2024
Accertamento imposte – Dichiarazione redditi – Rettifica – Fatture oggettivamente inesistenti – Sussistono – Onere prova – Assolto – Recupero – Legittimità
Massima:
Le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 350 cpp, agli ufficiali di P.G. in indagini per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 sono ammissibili. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo anteriore alle recenti modifiche, è consentita alle parti la produzione di nuovi documenti anche preesistenti (cfr. C. Cass. 6772/2023). Al documento prodotto si riconosce efficacia probatoria considerato che, in tema di verifiche fiscali, le dichiarazioni di terzi raccolte in un procedimento penale sono utilizzabili nelle verifiche medesime a carico di un terzo (cfr. Comm. Trib. Reg. Umbria 555/2016). Nel caso di specie, per l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti, l’ufficio ha fornito la prova che l’operazione contestata sia stata quantomeno parzialmente inesistente, assolvendo così il relativo onere a suo carico. Per giurisprudenza consolidata l’ufficio può fornire la prova che l’operazione non è stata posta in essere anche mediante presunzioni. Di contro è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo (cfr. C. Cass. 534/2024; C. Cass. 31710/2022), ma in questo caso la società non ha dimostrato la legittimità della detrazione e non vi è prova che le prestazioni effettuate si riferiscano alle fatture emesse. Anche in caso positivo le stesse sarebbero comunque parzialmente inesistenti per le dichiarazioni spontanee rese dal terzo e non è provato il minor costo sostenuto rispetto a quello indicato in fattura
Testo:
xxxxx ha proposto ricorso avverso gli avvisi d’accertamento mediante i quali l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2014 e 2015 disconoscendo due fatture emesse in favore della società dalla ditta xxxxx, ritenute oggettivamente inesistenti. A sostegno dei ricorsi la società ha contestato l’asserita inesistenza delle fatture, eccependo altresì la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi nonché la violazione del principio dell’onere della prova. L’Agenzia si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 222/23 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto i ricorsi riuniti.
Propone appello l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia ha prodotto, in allegato all’atto di appello, copia del verbale di dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’ art 350 cpp dal titolare della ditta xxxxx (xxxxx xxxxx) agli ufficiali di P.G. nell’ambito delle indagini svolte nei suoi confronti per il reato di cui all’ art 5 d.lgs 74/2000 .
La società ha contestato detta produzione, eccependone la tardività nonché l’inefficacia probatoria. Sul punto la Corte osserva quanto segue. La produzione deve ritenersi ammissibile atteso che, ai sensi dell’ art 52 d.lgs 546/92 , nel testo anteriore alle modifiche recentemente introdotte, è consentita alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti ancorchè preesistenti (da ultimo Cass 6772/23). Al documento prodotto deve peraltro riconoscersi efficacia probatoria atteso che, in tema di verifiche fiscali, le dichiarazioni di terzi raccolte in un procedimento penale sono perfettamente utilizzabili nelle verifiche medesime a carico di un terzo (in tal senso Com. Trib. Umbria 555/2016).
Quanto al merito, la vicenda attiene alle fatture per servizi pubblicitari nn. 14/2014 e 20/2015 emesse dalla ditta xxxxx a xxxxx. L’Agenzia ritiene tali fatture oggettivamente inesistenti, sia in base alle dichiarazioni rese dal titolare della ditta xxxxx, di cui alla suddetta produzione, che in virtù di ulteriori elementi (assenza di contratto, genericità dei preventivi). Per contro, la società sostiene che le prestazioni pubblicitarie sarebbero state effettivamente rese, ed al riguardo ha prodotto, tra l’altro, i files dei video delle trasmissioni televisive ove sarebbero stati trasmessi gli spot pubblicitari di cui alle fatture in contestazione. L’appello è meritevole di accoglimento.
Sulla base delle dichiarazioni rese dal xxxxx è emerso che costui ha emesso fatture non veritiere nei confronti della xxxxx, gonfiate negli importi, “..i clienti mi indicavano l’importo delle fatture che dovevo emettere, pattuendo con i medesimi che, oltre all’IVA, mi sarei trattenuto un importo tra il 10% ed il 15% dell’imponibile a seconda del cliente..”. La Corte ritiene, quindi, che l’Ufficio abbia fornito la prova che l’operazione contestata sia quantomeno parzialmente inesistente, assolvendo il relativo onere a suo carico secondo i principi giurisprudenziali reiteratamente affermati in argomento, secondo cui, ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova in ordine alla inesistenza anche parziale di operazioni commerciali fatturate, spetta all’Ufficio fornire la prova, anche mediante presunzioni, che l’operazione contestata non è stata posta in essere, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo (da ultimo, Cass 534/24; Cass 31710/22).
Per contro la società non ha fornito sufficienti elementi per dimostrare la legittimità della detrazione ed il relativo ammontare. Se infatti è pur vero che, tramite i files delle trasmissioni televisive, la società ha fornito elementi volti a dimostrare l’avvenuta effettuazione di alcune prestazioni pubblicitarie, non vi è tuttavia prova che tali prestazioni si riferiscano effettivamente alle fatture di cui si discute.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che le prestazioni pubblicitarie siano effettivamente quelle di cui alle suddette fatture, le stesse dovrebbero comunque considerarsi parzialmente inesistenti alla luce delle dichiarazioni del xxxxx sopra riferite, ma la società non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del minor costo effettivamente sostenuto rispetto a quello indicato in fattura. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie l’appello. Condanna l’appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.