Nulla poena sine lege – Condanna inflitta per un reato non sufficientemente chiaro e prevedibile all’epoca della commissione dei fatti – Violazione dell’art. 7 CEDU – Sussiste.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dei Diritti dell’Uomo ha precisato il significato e l’applicabilità dell’art. 7 CEDU, individuandone una serie di corollari e sottoprincipi. Particolarmente rilevante, per la vicenda che ci occupa, è la sostanziale equiparazione tra fonte legislativa e fonte giurisprudenziale in materia penale che, seppure originariamente funzionale a consentire un scrutinio di legalità sia nei sistemi di civil law sia di common law nell’orizzonte europeo, oggi assume sempre più rilievo anche negli ordinamenti continentali. Dal momento che il contenuto essenziale del diritto convenzionalmente riconosciuto è costituito dall’accessibilità e prevedibilità della norma, ciò che risulta determinante è, infatti, non solo l’intelligibilità della fonte formale, ma anche la sua applicazione giudiziale: ed è proprio da questo ultimo punto di vista che la Corte di Strasburgo rileva come l’evoluzione giurisprudenziale che ha partorito il concorso esterno, dopo un iniziale “silenzio” protrattosi dall’introduzione nel 1982 del delitto di associazione di tipo mafioso fino alla prima sentenza della Cassazione nel 1987, risulta contraddistinta da ripetuti capovolgimenti, almeno fino al 1994 con l’intervento “stabilizzatore” della Cassazione riunita.

In altre parole, pur riconoscendo l’impraticabilità nella prassi di una tassatività assoluta del precetto, la Corte ritiene che «si può considerare “legge” solo una norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta». La determinatezza è, dunque, l’altra faccia della prevedibilità e, pertanto, una giurisprudenza complessa e divisa, come quella in materia di concorso esterno tra gli anni ’80 e ’90, non avrebbe permesso al ricorrente di qualificare con chiarezza i fatti contestati e prevedere la conseguente sanzione.