SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 febbraio 2013 (*)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza»
Nella causa C‑399/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), con decisione del 9 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2011, nel procedimento
Stefano Melloni
contro
Ministerio Fiscal,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas e E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, M. Safjan (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per S. Melloni, da L. Casaubón Carles, abogado;
– per il Ministerio Fiscal, da J.M. Caballero Sánchez‑Izquierdo;
– per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;
– per il governo belga, da C. Pochet e T. Materne, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;
– per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer e C. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da P. Plaza García e T. Blanchet, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da I. Martínez del Peral, H. Krämer e W. Bogensberger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, ed eventualmente sulla validità, dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). Essa invita inoltre la Corte a valutare, se del caso, se uno Stato membro possa rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo sulla base dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») a motivo della violazione dei diritti fondamentali della persona in questione, garantiti dalla Costituzione nazionale.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Melloni e il Ministerio Fiscal (Pubblico ministero) relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità italiane per l’esecuzione della sentenza di condanna ad una pena detentiva irrogata al primo in contumacia.
Contesto normativo
La Carta
3 L’articolo 47, secondo comma, della Carta stabilisce quanto segue:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».
4 Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta:
«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
5 L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce quanto segue:
«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU»] il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».
6 L’articolo 53 della Carta, rubricato «Livello di protezione», stabilisce quanto segue:
«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione [europea] o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri».
Le decisioni quadro 2002/584 e 2009/299
7 L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 stabilisce quanto segue:
«2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
8 L’articolo 5 della suddetta decisione quadro, nella sua versione originaria, era formulato come segue:
«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia”, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.
(…)».
9 La decisione quadro 2009/299 precisa i motivi di non riconoscimento dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo nel caso in cui la persona in questione non sia comparsa al proprio processo. I suoi considerando 1-4 e 10 affermano quanto segue:
«(1) Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della [CEDU], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.
(2) Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria.
(3) (…) La decisione quadro 2002/584/GAI (…) consente all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. Spetta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata.
(4) È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia [stato] presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.
(…)
(10) Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l’interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato patrocinato in giudizio da un difensore a cui aveva conferito il relativo mandato, assicurando un’assistenza legale concreta ed efficace. In tale contesto, non dovrebbe interessare se il difensore sia stato scelto, nominato e retribuito dall’interessato ovvero se sia stato nominato e retribuito dallo Stato, fermo restando che l’interessato deve aver scelto deliberatamente di essere rappresentato da un difensore invece di comparire personalmente al processo. (…)».
10 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2009/299:
«1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato [UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona], incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato».
11 Al suo articolo 2, la decisione quadro 2009/299 ha soppresso l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 ed ha introdotto, in quest’ultima, un articolo 4 bis, relativo alle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente, il quale è formulato come segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a) a tempo debito:
i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
(…)».
12 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1-3, della decisione quadro 2009/299:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 28 marzo 2011.
2. La presente decisione quadro si applica a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.
3. Se all’atto dell’adozione della presente decisione quadro uno Stato membro dichiara di avere seri motivi di supporre che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni in essa previste alla data di cui al paragrafo 1, la presente decisione quadro si applica, al più tardi, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che emanano dalle autorità competenti di tale Stato membro. (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Con ordinanza del 1° ottobre 1996, la prima sezione della camera penale della Audiencia Nacional (Tribunale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Melloni, affinché questi potesse essere ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati d’arresto nn. 554/1993 e 444/1993, emessi, rispettivamente, il 13 maggio e il 15 giugno 1993 dal Tribunale di Ferrara. Essendo stato rimesso in libertà dietro una cauzione di ESP 5 000 000, da lui versata il 30 aprile 1996, il sig. Melloni si è dato alla fuga, e dunque non ha potuto essere consegnato alle autorità italiane.
14 Con decisione del 27 marzo 1997, il Tribunale di Ferrara ha rilevato la mancata comparizione del sig. Melloni e ha autorizzato l’esecuzione delle notifiche presso i difensori di fiducia da lui nominati. Con sentenza del Tribunale di Ferrara del 21 giugno 2000, confermata poi con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 marzo 2003, il sig. Melloni è stato condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta alla pena di dieci anni di reclusione. Con decisione del 7 giugno 2004, la quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dai difensori del sig. Melloni. L’8 giugno 2004, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna ha emesso il mandato d’arresto europeo n. 271/2004 ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara.
15 In seguito all’arresto del sig. Melloni da parte della polizia spagnola avvenuto il 1° agosto 2008, il Juzgado Central de Instrucción n. 6 (Spagna) ha disposto, con ordinanza del 2 agosto 2008, la trasmissione degli atti relativi al suddetto mandato di arresto europeo alla prima sezione della camera penale della Audiencia Nacional.
16 Il sig. Melloni si è opposto alla propria consegna alle autorità italiane, sostenendo, in primo luogo, che durante il procedimento di appello egli aveva nominato un avvocato diverso dai due che lo avevano rappresentato, revocando la nomina conferita a questi ultimi, e che, nonostante tale revoca, le autorità avevano continuato ad effettuare le notifiche presso di loro. In secondo luogo, egli ha sostenuto che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le sentenze di condanna pronunciate in absentia e che dunque l’esecuzione del mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto essere subordinata, se del caso, alla condizione che la Repubblica italiana garantisse la possibilità di impugnare la sentenza di condanna.
17 Con ordinanza del 12 settembre 2008, la prima sezione della camera penale della Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del sig. Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara per il reato di bancarotta fraudolenta, sulla base del fatto che, da un lato, non era stato dimostrato che gli avvocati da lui nominati avevano cessato di rappresentarlo a partire dal 2001 e, dall’altro, che i suoi diritti della difesa erano stati rispettati, dal momento che egli era venuto previamente a conoscenza della celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato due avvocati ai fini della sua rappresentanza e difesa, i quali erano intervenuti, a tale titolo, nel procedimento di primo grado, in quello di appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.
18 Il sig. Melloni ha proposto, dinanzi al Tribunal Constitucional, un «recurso de amparo» (ricorso di costituzionalità) contro la suddetta ordinanza. A fondamento del suo ricorso, egli deduce una violazione indiretta dei requisiti tassativamente imposti dal diritto a un processo equo sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola. La concessione dell’estradizione verso Stati che, in caso di reati molto gravi, considerano legittime le sentenze di condanna pronunciate in absentia, senza subordinare la consegna del condannato alla condizione che quest’ultimo possa impugnare tali sentenze di condanna per tutelare i suoi diritti della difesa, risulterebbe infatti lesiva del contenuto essenziale dell’equo processo in modo tale da ledere la dignità umana.
19 Con ordinanza del 18 settembre 2008, la prima sezione del Tribunal Constitucional ha dichiarato ricevibile il «recurso de amparo» e ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del 12 settembre 2008. Con ordinanza del 1° marzo 2011, la seduta plenaria del Tribunal Constitucional ha deciso di esaminare essa stessa tale ricorso.
20 Il giudice del rinvio riconosce di aver affermato, nella sua sentenza 91/2000 del 30 marzo 2000, che il contenuto vincolante dei diritti fondamentali è più limitato quando essi vengono applicati ad extra, dato che solo i requisiti più basilari ed elementari possono essere ricollegati all’articolo 24 della Costituzione spagnola e rivelare un’incostituzionalità indiretta. Tuttavia, secondo tale giudice, costituisce una violazione «indiretta» dei requisiti del diritto a un processo equo, in quanto lede il contenuto essenziale di un processo equo in modo da ledere la dignità umana, la decisione dei giudici spagnoli di concedere l’estradizione verso Stati che, in caso di reati molto gravi, considerano legittime le sentenze di condanna pronunciate in absentia, senza subordinare la consegna del condannato alla condizione che quest’ultimo possa impugnare tali sentenze di condanna per tutelare i suoi diritti della difesa.
21 Il giudice del rinvio ricorda che tale giurisprudenza nazionale è applicabile anche nell’ambito della procedura di consegna istituita con la decisione quadro 2002/584 per due ordini di ragioni. La prima è relativa al fatto che la condizione cui è subordinata la consegna di una persona condannata è inerente al contenuto essenziale del diritto costituzionale ad un processo equo. Quanto alla seconda, essa si basa sul fatto che l’articolo 5, punto 1, di tale decisione quadro, nella formulazione allora vigente, contemplava la possibilità che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per dare esecuzione ad una condanna pronunciata in absentia fosse subordinata «dalla legge dello Stato membro di esecuzione», in particolare, alla condizione che «l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente che garantisca i loro diritti della difesa e di essere presenti al giudizio» (sentenza del Tribunal Constitucional 177/2006, del 5 giugno 2006).
22 Il giudice del rinvio ricorda infine che, con la sua sentenza 199/2009 del 28 settembre 2009, esso ha accolto il «recurso de amparo» proposto contro un’ordinanza che autorizzava la consegna della persona in questione alla Romania, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna a quattro anni di reclusione pronunciata in absentia, senza fare riferimento al requisito secondo cui la condanna in questione poteva essere oggetto di revisione. A tal fine, la suddetta sentenza ha respinto l’argomento della Audiencia Nacional secondo cui la sentenza di condanna non sarebbe stata effettivamente pronunciata in absentia, dal momento che il ricorrente aveva conferito mandato a un avvocato, il quale era comparso in giudizio in qualità di suo difensore.
23 Secondo il Tribunal Constitucional, le difficoltà derivano dal fatto che la decisione quadro 2009/299 ha soppresso l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e ha introdotto nella stessa un nuovo articolo 4 bis. Orbene, tale articolo 4 bis impedirebbe di «rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione» quando l’interessato «essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore». Il giudice del rinvio osserva che, nell’ambito del procedimento sfociato nel giudizio di controllo della legittimità costituzionale dinanzi ad esso pendente, è pacifico che il sig. Melloni aveva dato mandato a due avvocati di sua fiducia, ai quali il Tribunale di Ferrara ha notificato la futura celebrazione del processo, cosicché egli ne aveva conoscenza. È altresì assodato, secondo lo stesso giudice, che il sig. Melloni è stato effettivamente difeso da tali due avvocati durante il processo di primo grado e nei successivi ricorsi in appello e in cassazione.
24 Secondo il Tribunal Constitucional, si pone dunque la questione di stabilire se la decisione quadro 2002/584 impedisca ai giudici spagnoli di subordinare la consegna del sig. Melloni alla possibilità di revisione della sentenza di condanna in questione.
25 A questo proposito, il giudice del rinvio respinge l’argomento del Ministerio Fiscal secondo cui il rinvio pregiudiziale non sarebbe necessario, in quanto la decisione quadro 2009/299 sarebbe inapplicabile ratione temporis al procedimento principale. Infatti, oggetto di quest’ultimo sarebbe quello di determinare non tanto se l’ordinanza del 12 settembre 2008 abbia violato tale decisione quadro, quanto piuttosto se abbia violato indirettamente il diritto ad un processo equo tutelato dall’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola. Orbene, la stessa decisione quadro dovrebbe essere presa in considerazione per determinare il contenuto di tale diritto che produce effetti ad extra, poiché essa rappresenta il diritto dell’Unione applicabile al momento della valutazione della costituzionalità della suddetta ordinanza. Una simile considerazione sarebbe imposta anche dal principio dell’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme alle decisioni quadro (v. sentenza del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, Racc. I‑5285, punto 43).
26 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunal Constitucional ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella sua versione oggi vigente derivante dalla decisione quadro 2009/299/GAI, debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna di cui trattasi possa essere riesaminata al fine di garantire i diritti della difesa dell’interessato.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sia compatibile con le esigenze derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, previsto dall’articolo 47 della Carta (…), nonché con i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della medesima Carta.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l’articolo 53 della Carta, interpretato sistematicamente in relazione ai diritti riconosciuti dagli articoli 47 e 48 della stessa, consenta ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata nello Stato richiedente, riconoscendo così a tali diritti un livello di protezione più elevato rispetto a quello derivante dal diritto dell’Unione europea, al fine di evitare un’interpretazione limitativa o lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di tale Stato membro».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
27 Alcune delle parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere considerata irricevibile in quanto l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 sarebbe inapplicabile ratione temporis alla procedura di consegna del ricorrente nel procedimento principale. Esse sostengono che la data del 12 settembre 2008, cioè quella dell’ordinanza con cui la Audiencia Nacional ha deciso la consegna di quest’ultimo alle autorità italiane, è anteriore alla data di scadenza del termine per l’attuazione della decisione quadro 2009/299, fissata al 28 marzo 2011 dall’articolo 8, paragrafo 1, della stessa. In aggiunta, esse sostengono che, inoltre e in ogni caso, la Repubblica italiana si è avvalsa della possibilità offerta dal paragrafo 3 dello stesso articolo 8, disposizione che permette di rimandare fino al 1° gennaio 2014 l’applicazione della decisione quadro 2009/299 al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo dalle autorità italiane competenti. Le condizioni per la consegna del sig. Melloni da parte delle autorità spagnole alle autorità italiane resterebbero dunque disciplinate dall’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584.
28 A tale proposito, si deve rammentare anzitutto che, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, Racc. pag. I‑7611, punto 30 e giurisprudenza citata).
29 La presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica, o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte (v. in tal senso, in particolare, sentenza Paint Graphos e a., cit., punto 31 e giurisprudenza citata).
30 Nel caso di specie, non risulta manifestamente che l’interpretazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, richiesta dal giudice del rinvio, non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia principale o riguardi un problema di natura ipotetica.
31 Quanto all’applicabilità ratione temporis dell’articolo 4 bis della suddetta decisione quadro, è opportuno rilevare, in primo luogo, che la lettera stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299 stabilisce che, a decorrere dalla data del 28 marzo 2011, quest’ultima «si applica (…) al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo», senza fare alcuna distinzione a seconda che le suddette decisioni siano anteriori o posteriori a tale data.
32 L’interpretazione letterale è confermata dal fatto che, dal momento che le disposizioni dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 devono essere considerate come norme processuali (v., per analogia, sentenze del 1° luglio 2004, Tsapalos e Diamantakis, C‑361/02 e C‑362/02, Racc. pag. I‑6405, punto 20, nonché del 12 agosto 2008, Santesteban Goicoechea, C‑296/08 PPU, Racc. pag. I‑6307, punto 80), esse sono applicabili alla procedura di consegna del ricorrente nel procedimento principale, che è tuttora in corso. Infatti, secondo una giurisprudenza costante si ritiene in generale che le norme processuali si applichino a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, generalmente interpretate nel senso che esse non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (v., in particolare, sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, Racc. pag. 2735, punto 9; del 28 giugno 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Racc. pag. I‑5557, punto 48, e Santesteban Goicoechea, cit., punto 80).
33 In secondo luogo, il fatto che la Repubblica italiana si sia avvalsa della possibilità offerta all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299 di rimandare fino al 1° gennaio 2014 al più tardi l’applicazione di tale decisione al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo dalle autorità italiane competenti non può determinare l’irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che, al fine di interpretare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola conformemente ai trattati internazionali ratificati dal Regno di Spagna, il giudice del rinvio intende prendere in considerazione le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione al fine di stabilire il contenuto essenziale del diritto ad un processo equo garantito dall’articolo 24, paragrafo 2, di tale Costituzione.
34 Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional è ricevibile.
Nel merito
Sulla prima questione
35 Con la sua prima questione, il Tribunal Constitucional chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
36 È bene ricordare che la suddetta decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, punto 33).
37 La suddetta decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza Radu, cit., punto 34).
38 A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro 2002/584, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Infatti, ai sensi delle disposizioni di tale decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa decisione nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai suoi articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro (sentenza Radu, cit., punti 35 e 36).
39 Al fine di stabilire la portata dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, oggetto della presente questione, occorre esaminarne il tenore letterale, il contesto e lo scopo.
40 Dal tenore letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 risulta che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sentenza di condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione. Ne risulta che tale articolo 4 bis, paragrafo 1, impedisce all’autorità giudiziaria di esecuzione, in questi quattro casi, di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla possibilità di una revisione, da effettuarsi alla sua presenza, della sentenza di condanna.
41 Una tale interpretazione della lettera dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è confermata dall’analisi sistematica di tale disposizione. L’oggetto della decisione quadro 2009/299 è, da un lato, quello di abrogare l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, che consentiva, a certe condizioni, di subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena irrogata in absentia alla condizione che nello Stato membro emittente fosse garantito un nuovo procedimento giudiziario che si svolgesse alla presenza dell’interessato e, dall’altro, quello di sostituire tale disposizione con l’articolo 4 bis. Ormai, quest’ultimo limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un tale mandato stabilendo, come indicato dal considerando 6 della decisione quadro 2009/299, «le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati».
42 In particolare, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede in sostanza, alle lettere a) e b), che, quando la persona condannata in absentia è stata informata, a tempo debito, della fissazione del processo e del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione, oppure, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito un mandato ad un difensore per patrocinarla in giudizio, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere alla consegna di tale persona, senza poter subordinare tale consegna alla possibilità di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente.
43 Una simile interpretazione del suddetto articolo 4 bis è confermata anche dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. Tanto dai considerando 2-4 quanto dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299 emerge che il legislatore dell’Unione, con l’adozione di questa decisione, ha inteso facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, migliorando il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri attraverso un’armonizzazione dei motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Come sottolineato, in particolare, nel considerando 4, il legislatore dell’Unione, con la definizione di tali motivi comuni, ha voluto consentire «all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato».
44 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 70 delle sue conclusioni, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione, consistente nel prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata in absentia deve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa, è incompatibile con il mantenimento della possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di subordinare tale esecuzione alla condizione che la sentenza di condanna in questione possa essere oggetto di revisione per garantire i diritti della difesa dell’interessato.
45 Quanto all’argomento invocato dal giudice del rinvio secondo cui l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE autorizzerebbe le autorità giudiziarie dell’esecuzione a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, anche nei casi previsti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quando la persona interessata non può beneficiare di un nuovo processo, occorre sottolineare che un tale argomento conduce, in realtà, ad interrogarsi sulla compatibilità dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 con i diritti fondamentali protetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il che è oggetto della seconda questione.
46 Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
Sulla seconda questione
47 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla compatibilità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 con le esigenze derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo previsto dall’articolo 47 della Carta nonché dai diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.
48 Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, «che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».
49 Per quanto riguarda la portata del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo previsto dall’articolo 47 della Carta nonché dei diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa, si deve precisare che, sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto (v., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, punti 52 e 55). L’imputato può rinunciarvi, di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità, e che non contrasti con un interesse pubblico importante. In particolare, anche quando l’imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto ad un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine.
50 Questa interpretazione degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, è conforme alla portata riconosciuta ai diritti garantiti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Medenica c. Svizzera del 14 giugno 2001, ricorso n. 20491/92, §§ 56-59; Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006, ricorso n. 56581/00, Recueil des arrêts et décisions 2006-II, §§ 84, 86 e 98, nonché Haralampiev c. Bulgaria del 24 aprile 2012, ricorso n. 29648/03, §§ 32 e 33).
51 Occorre rilevare, inoltre, che l’armonizzazione delle condizioni di esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente, attuata dalla decisione quadro 2009/299, tende, come indica l’articolo 1 della stessa, a rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
52 L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 stabilisce dunque, alle lettere a) e b), i presupposti in presenza dei quali si ritiene che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’applicazione della pena alla persona condannata in absentia non può essere subordinata alla condizione che essa possa beneficiare di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente. Ciò vale vuoi, come stabilisce il paragrafo 1, lettera a), quando l’interessato non è comparso personalmente al processo nonostante fosse stato citato personalmente o informato ufficialmente della data e del luogo fissati per questo, vuoi, come stabilisce lo stesso paragrafo, lettera b), quando, essendo al corrente della data fissata, egli ha scelto di essere rappresentato da un difensore anziché di comparire personalmente. Quanto al suddetto paragrafo 1, lettere c) e d), esso enuncia i casi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo nonostante l’interessato abbia diritto a un nuovo processo, in quanto il suddetto mandato d’arresto indica o che l’interessato non ha chiesto di beneficiare di un nuovo processo, oppure che sarà espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo.
53 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non lede né il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo né i diritti della difesa, garantiti rispettivamente dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta.
54 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta.
Sulla terza questione
55 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato membro di esecuzione di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.
56 A questo proposito, il giudice del rinvio considera innanzitutto l’interpretazione secondo la quale l’articolo 53 della Carta autorizzerebbe in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e ad opporlo, se del caso, all’applicazione di disposizioni di diritto dell’Unione. Una simile interpretazione permetterebbe in particolare a uno Stato membro di subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata in absentia a condizioni finalizzate ad evitare un’interpretazione limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Costituzione o lesiva degli stessi, anche se l’applicazione di tali condizioni non fosse autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
57 Una simile interpretazione dell’articolo 53 della Carta non può essere accolta.
58 Infatti, tale interpretazione dell’articolo 53 della Carta sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell’Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato.
59 Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, che è una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. pareri 1/91, del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I‑6079, punto 21, e 1/09, dell’8 marzo 2011, Racc. pag. I‑1137, punto 65), il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto 3, e dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Racc. pag. I‑8015, punto 61).
60 È vero che l’articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.
61 Tuttavia, come emerge dal punto 40 della presente sentenza, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non attribuisce agli Stati membri, quando l’interessato si trova in una delle quattro situazioni indicate in tale disposizione, la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
62 Si deve ricordare peraltro che l’adozione della decisione quadro 2009/299, la quale ha inserito tale disposizione nella decisione quadro 2002/584, mira a rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al suo processo, che derivano dall’esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, tale decisione quadro procede ad un’armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in absentia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia raggiunte da un mandato d’arresto europeo.
63 Di conseguenza, permettere ad uno Stato membro di valersi dell’articolo 53 della Carta per subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, comporterebbe, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro, una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per l’effettività della suddetta decisione quadro.
64 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 53 della Carta deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2) L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3) L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.
Firme