CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 marzo 2014, n. C-38/13 – La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, non si pone in contrasto con una normativa nazionale, che prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato