CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 settembre 2013, n. C-216/12 e C-217/12
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Cittadini svizzeri residenti in Svizzera che lavorano in Lussemburgo – Concessione dell’indennità di congedo parentale – Nozione di “prestazione familiare»
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte fra la Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari; in prosieguo: la «CNPF») e, rispettivamente, la sig.ra H.e il sig. B., residenti in Svizzera che svolgono attività di lavoro dipendente in Lussemburgo, aventi ad oggetto il diniego di concessione dell’indennità di congedo parentale da parte di tale cassa.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3. L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71 contiene le definizioni applicabili nella materia disciplinata dal regolamento medesimo.
4. L’articolo 1, lettera u), di tale regolamento così dispone:
«i) il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all’allegato II;
ii) il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».
5. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, esso si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.
6. Il successivo articolo 5 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all’articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all’articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78».
7. Il successivo articolo 13, rubricato «Norme generali», così dispone:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(…)».
8. L’articolo 73 di detto regolamento così recita:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».
9. L’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 (GU 2002, L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo CE-Svizzera»), prevede all’articolo 8 quanto segue: «Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».
10. L’allegato II dell’accordo CE-Svizzera, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede all’articolo 1 quanto segue:
«1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».
11. La sezione A del suddetto allegato fa riferimento, inter alia, al regolamento n. 1408/71.
12. Si deve rilevare che il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), il quale è divenuto applicabile il 1° maggio 2010, data di abrogazione del regolamento n. 1408/71. L’allegato II dell’accordo CE-Svizzera è stato aggiornato con la decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103, pag. 51), entrato in vigore il 1° aprile 2012. Attualmente, l’allegato II dell’accordo CE-Svizzera fa riferimento al regolamento n. 883/2004. Tuttavia, dato che i fatti oggetto dei procedimenti principali sono antecedenti la data di entrata in vigore di tale decisione, il regolamento n. 1408/71 resta applicabile ratione temporis ai medesimi, e ciò in quanto, da un lato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il regolamento n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini, tra l’altro, dell’accordo CE-Svizzera sino a quando detto accordo non sia modificato, e, dall’altro, l’allegato II, sezione A, punto 3, dell’accordo CE-Svizzera nella sua versione modificata fa ancora riferimento al regolamento n. 1408/72 «quando si tratta di casi verificatisi in passato».
Il diritto lussemburghese
13. L’articolo L.234-43, paragrafo 1, del code du travail (codice del lavoro) così dispone: «È istituito un congedo speciale, denominato “congedo parentale”, concesso per la nascita o l’adozione di uno o più figli per i quali siano versati assegni familiari e per i quali sussistano, in relazione al soggetto richiedente il congedo parentale, i requisiti di cui all’articolo 2, secondo e terzo comma, della legge modificata del 19 giugno 1985 relativa agli assegni familiari e che istituisce la Cassa nazionale delle prestazioni familiari, fino al compimento del quinto anno di età da parte di tali figli.
Il congedo parentale spetta a qualsiasi soggetto, di seguito denominato “il genitore”, a condizione che:
– risieda ed abiti continuativamente a Lussemburgo, ovvero rientri nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari;
– al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, svolga legittimamente un’attività lavorativa in un luogo di lavoro ubicato sul territorio del Granducato di Lussemburgo, attività esercitata senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi continuativi direttamente precedenti l’inizio del congedo parentale, presso un unico datore di lavoro avente la sede legale nel Granducato di Lussemburgo, con un contratto di lavoro o di apprendistato, per una durata mensile dell’orario di lavoro pari almeno alla metà della durata normale dell’orario di lavoro applicabile nell’impresa ai sensi della legge o del contratto collettivo di lavoro, e che sia titolare di un tale contratto durante tutto il periodo del congedo parentale;
– sia affiliato obbligatoriamente e continuativamente al sistema previdenziale in virtù di uno dei suddetti titoli, in applicazione dell’articolo 1, primo comma punti 1, 2 e 10 del code des assurances sociales (codice delle assicurazioni sociali);
– provveda al mantenimento nel proprio nucleo familiare del figlio o dei figli sin dalla nascita o dall’accoglimento ai fini dell’adozione riguardo al congedo parentale ai sensi dell’articolo L. 234-45, paragrafo 3, e quantomeno a decorrere dalla data prevista dall’articolo L. 234-46, paragrafo 2, per la notifica della domanda relativa al congedo parentale previsto dall’articolo L. 234-45, paragrafo 4, dedicandosi principalmente alla loro educazione durante tutto il periodo del congedo parentale;
– non svolga alcuna attività lavorativa durante il periodo del congedo parentale a tempo pieno ovvero svolga, durante il periodo del congedo parentale a tempo parziale, una o più attività lavorative a tempo parziale, sempreché la durata mensile complessiva del lavoro effettivamente prestato, inclusi gli eventuali straordinari, non superi la metà della durata mensile normale del lavoro applicabile nell’impresa ai sensi della legge o del contratto collettivo di lavoro».
14. L’articolo 306 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) prevede quanto segue:
«(1) Durante il periodo del congedo parentale concesso in forza degli articoli da L. 234-43 a L. 234-49 del code du travail, da 29 bis a 29 septies della legge, modificata, del 16 aprile 1979, recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, e da 30 bis a 30 septies della legge, modificata, del 24 dicembre 1985, che fissa lo statuto generale dei funzionari comunali, la retribuzione è sostituita da un’indennità pecuniaria forfettaria, in seguito denominata “l’indennità”, fissata in EUR 1 778,31 al mese per il congedo a tempo pieno ed in EUR 889,15 al mese per il congedo parentale a tempo parziale. Essa è versata in rate mensili durante tutto il periodo del congedo parentale previsto dal presente titolo.
(…)
(2) Il diritto all’indennità spetta anche al lavoratore autonomo durante il periodo di congedo parentale concesso per la nascita o l’adozione di uno o più figli per i quali siano versati assegni familiari e per i quali sussistano, in relazione al soggetto richiedente il congedo parentale, i requisiti di cui all’articolo 270, secondo e terzo comma, fino al compimento del quinto anno di età da parte dei figli medesimi, a condizione che
a) risieda ed abiti continuativamente a Lussemburgo, ovvero rientri nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari;
b) al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, sia stabilito legalmente nel territorio del Granducato di Lussemburgo;
c) sia, a tal titolo, obbligatoriamente e continuativamente affiliato al sistema previdenziale da almeno dodici mesi direttamente precedenti l’inizio del congedo parentale, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, punti 4, 5 e 10 del presente codice;
(…)».
15. Il successivo articolo 308 così dispone:
«(1) L’indennità concessa per il congedo successivo al congedo di maternità o al congedo di adozione non è cumulabile né con l’assegno per l’educazione o con una prestazione non lussemburghese dello stesso tipo, né con una prestazione non lussemburghese dovuta a titolo di congedo parentale, concessi per lo stesso o gli stessi figli, ad eccezione dell’assegno per l’educazione prolungato per un gruppo di tre o più figli o per un figlio disabile o di una prestazione non lussemburghese equivalente.
(2) Nel caso in cui uno dei genitori chieda e accetti, nonostante il divieto di cumulo e anche successivamente alla cessazione della corresponsione dell’indennità, una prestazione non lussemburghese come quella oggetto del comma precedente per il periodo che va fino all’età di due anni del figlio, le mensilità dell’indennità già versate devono essere restituite. In caso di cumulo con l’assegno per l’educazione di cui all’articolo 299, l’indennità concessa per il congedo parentale viene mantenuta e l’importo dell’assegno per l’educazione già versato viene compensato con le mensilità dell’indennità maturande.
(3) Il genitore che abbia beneficiato dell’assegno per l’educazione o di una prestazione non lussemburghese dello stesso tipo non ha più diritto, per lo stesso figlio, all’indennità concessa per il congedo (preso successivamente) fino al compimento del quinto anno di età del figlio.
(4) L’indennità concessa per il congedo preso (successivamente) fino al compimento del quinto anno di età del figlio non può essere versata contemporaneamente all’assegno per l’educazione o a una prestazione non lussemburghese dello stesso tipo richiesta dall’altro genitore per lo stesso o gli stessi figli, ad eccezione dell’assegno per l’educazione prolungato per un gruppo di tre figli o più o per un figlio disabile o di una prestazione non lussemburghese equivalente. Nel caso in cui le due prestazioni siano richieste per lo stesso periodo, viene versata solo l’indennità di congedo parentale. L’importo corrispondente alle mensilità dell’assegno per l’educazione o della prestazione non lussemburghese già versate unitamente all’indennità accordata per il congedo parentale è compensato con le mensilità dell’indennità maturande. In caso di impossibilità di compensazione, l’importo sopra menzionato deve essere restituito.
(5) In caso di concorrenza di due prestazioni in capo allo stesso genitore per due figli diversi le mensilità dell’assegno per l’educazione maturate durante il periodo del congedo parentale, sono sospese. L’importo mensile dell’assegno dello stesso tipo versato a titolo di un regime non lussemburghese è detratto dall’importo mensile dell’indennità concessa per il congedo parentale fino alla concorrenza di sei mensilità per figlio. In caso di impossibilità di compensazione, l’importo sopra menzionato deve essere restituito».
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
16. La sig.ra H.e il sig. B., cittadini svizzeri, risiedono entrambi con le loro famiglie in Svizzera, pur lavorando come capitani di navigazione aerea presso una società di trasporto aereo a Lussemburgo.
17. Il comitato direttivo della CNPF negava loro la concessione di un’indennità di congedo parentale in quanto non soddisfacevano i requisiti previsti dall’articolo L.234-43 del code du travail, ai sensi del quale colui che chiede di poter beneficiare del congedo parentale deve risiedere ed abitare in modo continuativo in Lussemburgo ovvero rientrare nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari.
18. Avverso le suddette decisioni del comitato direttivo della CNPF la sig.ra H. e il sig. B. ricorrevano dinanzi al Conseil arbitral des assurances sociales (consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali), il quale, con provvedimenti in data 17 agosto 2010, riformava le
decisioni medesime dichiarando i ricorsi fondati e rinviando le due controversie dinanzi alla CNPF.
19. Contro i suddetti provvedimenti la CNPF interponeva appello dinanzi al Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore di previdenza sociale), il quale li confermava con sentenze in data 16 marzo 2011.
20. Avverso queste ultime sentenze la CNPF presentava ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, deducendo sei motivi, i quali, ad eccezione del sesto, sono stati dal medesimo respinti nelle proprie ordinanze di rinvio pregiudiziale.
21. Riguardo al sesto motivo dedotto dalla CNPF, vertente sulla violazione, sul diniego di applicazione, sull’errata applicazione, ovvero sull’errata interpretazione degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, la Cour de cassation rileva che il Consiglio superiore di previdenza sociale, dopo aver esaminato le finalità e le condizioni di concessione dell’indennità di congedo parentale, è pervenuto alla conclusione che «l’indennità di congedo parentale ha essenzialmente una finalità familiare (…).
Fondamentalmente (essa mira) a colmare, o almeno ad attenuare, il lucro cessante derivante dalla rinuncia temporanea ad un’attività lavorativa e a compensare gli oneri derivanti dal mantenimento, dalla cura e dall’educazione della prole in tenera età».
22. Come indicato dal giudice del rinvio, il Consiglio superiore di previdenza sociale ha aggiunto che «[l]a circostanza che il congedo parentale possa anche avere accessoriamente e idealmente un effetto positivo sul mercato del lavoro, in quanto può, eventualmente, liberare un certo numero di posti di lavoro che potrebbero essere ricoperti da disoccupati oppure, attraverso la sua regolamentazione (…), può anche promuovere una migliore ripartizione dei compiti educativi tra il padre e la madre, non rimette in discussione la sua finalità primaria».
23. A fronte di dubbi circa la possibilità di qualificare una prestazione quale l’indennità di congedo parentale prevista dalla normativa lussemburghese come una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, redatta in termini identici nelle due cause C-216/12 e C-217/12:
«Se una prestazione quale l’indennità di congedo parentale, prevista agli articoli da 306 a 308 del code de la sécurité sociale, costituisca una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del [regolamento n. 1408/71], applicabile a norma dell’allegato II, sezione A, [punto 1], dell’[accordo CE-Svizzera], nonché dell’atto finale, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999».
24. Con ordinanza del presidente della Corte del 13 giugno 2012, le cause C-216/12 e C-217/12 sono state riunite.
Sulla questione pregiudiziale
25. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che un’indennità di congedo parentale come quella istituita dalla legislazione lussemburghese costituisca una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Osservazioni presentate alla Corte
26. La CNFP afferma, in via principale, che la Corte deve dichiararsi incompetente a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, in quanto l’accordo CE-Svizzera non sarebbe applicabile. Infatti, la legislazione sul congedo parentale del Lussemburgo discenderebbe dalla legge del 12 febbraio 1999, avente ad oggetto la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4). Orbene, un cittadino svizzero non potrebbe avvalersi delle disposizioni legislative nazionali adottate nell’ambito della trasposizione di tale direttiva, posto che né il suddetto accordo né i suoi allegati fanno riferimento a tale direttiva.
27. In via subordinata, la CNPF afferma che l’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali non può essere considerata una prestazione di previdenza sociale. Al riguardo, essa sottolinea che la concessione del congedo parentale e, quindi, il diritto all’indennità di congedo parentale rientrano nell’ambito di una decisione individuale e in parte discrezionale del datore di lavoro e non dipendono da una situazione predefinita per legge.
28. Peraltro, l’indennità di congedo parentale non rientrerebbe in alcuna delle categorie di prestazioni elencate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.
29. La suddetta indennità non costituirebbe una prestazione familiare, ma, in relazione al regolamento n. 1408/71, sarebbe più affine a un’indennità di disoccupazione volontaria versata durante il congedo parentale. Infatti, l’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali non consisterebbe in un reddito integrativo e non sarebbe volta a compensare i carichi familiari. Tale indennità costituirebbe, invece, una retribuzione risultante dal contratto di lavoro o, quanto meno, dipendente dall’esistenza di quest’ultimo e dovrebbe essere qualificata come un reddito sostitutivo. Un’indennità siffatta non sarebbe neppure un reddito integrativo, bensì costituirebbe il reddito stesso del soggetto che ne è beneficiario.
Essa cesserebbe con la fine del congedo parentale, mentre, dal canto loro, gli oneri collegati alla presenza del figlio resterebbero identici.
30. Secondo la CNPF, i seguenti rilievi si oppongono parimenti alla qualificazione dell’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali come prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento. Detta indennità potrebbe essere versata, per uno stesso figlio, tanto al padre quanto alla madre, se entrambi i genitori lavorano, e il suo importo lordo supererebbe il salario minimo percepito da una persona non qualificata. Inoltre, il diritto al congedo parentale previsto dalla normativa lussemburghese spetterebbe unicamente a titolo individuale ai genitori, nella loro qualità di lavoratori, e nessun altro membro della loro famiglia potrebbe beneficiarne. Infine, il Granducato di Lussemburgo non avrebbe effettuato alcuna dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71.
31. La sig.ra H. e il sig. B. sostengono che occorre rispondere in senso affermativo alla questione sollevata dal giudice del rinvio.
32. Innanzitutto, essi sottolineano che l’indennità di congedo parentale costituisce certamente una prestazione previdenziale. Infatti, essa verrebbe concessa prescindendo da qualsiasi valutazione individuale delle necessità personali, sulla base di una situazione predefinita per legge, vale a dire quando il richiedente abbia giustificato di poter beneficiare del congedo parentale. Mentre la valutazione delle condizioni cui è subordinata la concessione del congedo parentale spetta al datore di lavoro, quella delle condizioni per la concessione dell’indennità spetterebbe esclusivamente all’ente previdenziale che versa l’indennità.
33. L’indennità di congedo parentale costituirebbe parimenti una prestazione familiare, essendo concessa a ciascun genitore titolare di un contratto di lavoro per effetto della nascita o dell’adozione di uno o più figli al cui mantenimento ed educazione nel proprio nucleo familiare il gentiore beneficiario deve provvedere durante tutto il periodo del congedo parentale. Il suo obiettivo diretto e il suo effetto principale sarebbero la compensazione dei carichi familiari.
Infatti, essa sarebbe volta a consentire a uno dei genitori di dedicarsi all’educazione di un figlio in tenera età e, più precisamente, a ricompensare l’educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di affidamento e di educazione nonché, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da attività lavorativa. Infine, la scelta della CNPF quale ente erogatore sottolineerebbe la natura familiare dell’indennità medesima.
34. La Commissione europea rileva, preliminarmente, che la questione della possibilità di avvalersi della normativa lussembrughese oggetto dei procedimenti principali da parte di cittadini svizzeri non è stata sottoposta dal giudice del rinvio alla Corte, la quale non sarebbe pertanto chiamata a pronunciarsi in merito.
35. Riguardo alla questione sollevata dal giudice del rinvio, la Commissione sostiene che l’indennità di congedo parentale prevista dalla normativa lussemburghese costituisce una prestazione previdenziale e non già una retribuzione ai sensi del diritto dell’Unione. Infatti, nel settore della libera circolazione dei lavoratori, la nozione di retribuzione presupporrebbe, in linea di principio, la sussistenza di un rapporto di lavoro attivo. Ebbene, nel caso in cui il lavoratore si trovi in congedo parentale, il rapporto di lavoro sarebbe sospeso. Inoltre, il finanziamento dell’indennità di congedo parentale corrisponderebbe, nel caso di specie, al prodotto della maggiorazione del prelievo sociale sui carburanti. La restante parte sarebbe a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, tale indennità non sarebbe a carico del datore di lavoro.
36. La Commissione ritiene altresì che si tratti di una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71. Al riguardo, essa richiama, inter alia, il fatto che, a termini dell’articolo 308 del code de la sécurité sociale, l’indennità di congedo parentale non sarebbe cumulabile né con l’assegno per l’educazione né con un’indennità percepita all’estero a titolo di congedo parentale concesso per lo stesso figlio. Divieti di cumulo di tal genere sarebbero caratteristici delle prestazioni familiari. Inoltre, l’importo della suddetta indennità sarebbe una somma forfettaria, indipendente dal salario percepito dal lavoratore di cui trattasi.
Risposta della Corte
37. Si deve rilevare, in limine, che la CNPF contesta l’applicabilità dell’accordo CE-Svizzera alle controversie oggetto dei procedimenti principali e, pertanto, la competenza della Corte a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio.
38. Come correttamente evidenziato dal giudice del rinvio, l’accordo CE-Svizzera, facendo espresso riferimento al regolamento n. 1408/71, estende l’ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento ai cittadini svizzeri. Ebbene, con la questione sollevata, volta all’interpretazione del medesimo regolamento, il giudice del rinvio chiede se un’indennità di congedo parentale come quella oggetto dei procedimenti principali rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del suddetto regolamento, in modo che essa sia ricompresa dal riferimento al regolamento stesso operato da tale accordo e possa essere richiesta da un cittadino svizzero. Inoltre, a tale riguardo, è irrilevante rispetto ai procedimenti principali il fatto che nel suddetto accordo manchino riferimenti alla direttiva 96/34, alla cui trasposizione nel diritto nazionale è volta, secondo la CNPF, la legge del 12 febbraio 1999, recante l’istituzione del congedo parentale e del congedo per motivi familiari.
39. Alla luce di tali considerazioni la Corte è competente a risolvere la questione sollevata.
40. In primo luogo, si deve verificare se l’indennità di congedo parentale debba essere considerata come una «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE oppure come una «prestazione di previdenza sociale» ai sensi del regolamento n. 1408/71.
41. Ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE «per retribuzione si intende (…) il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo». Per costante giurisprudenza, tale nozione comprende tutti i vantaggi, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge oppure a titolo volontario (v. sentenze del 17 maggio 1990, Barber, C-262/88, Racc. pag. I-1889, punto 12; del 19 novembre 1998, Høj Pedersen e a., C-66/96, Racc. pag. I-7327, punto 32; del 30 marzo 2000, JämO, C-236/98, Racc. pag. I-2189, punto 39, nonché del 30 marzo 2004, Alabaster, C-147/02, Racc. pag. I-3101, punto 42).
42. Orbene, da un lato, la Corte ha affermato che il lavoratore che esercita il diritto al congedo parentale accordatogli dalla legge nazionale e comportante un assegno parentale erogato dallo Stato si trova in una situazione specifica, che non può essere equiparata a quella di un uomo o di una donna che lavora, poiché tale congedo è caratterizzato dalla sospensione del contratto di lavoro e, quindi, dei rispettivi obblighi del datore di lavoro e del lavoratore (v. sentenze del 21 ottobre 1999, Lewen, C-333/97, Racc. pag. I-7243, punto 37, e del 16 luglio 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C-537/07, Racc. pag. I-6525, punto 57).
43. Dall’altro lato, dagli atti di causa non risulta che l’indennità di cui trattasi sia pagata, anche solo indirettamente, dal datore di lavoro stesso.
44. Ne consegue che l’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali non costituisce una retribuzione ai sensi dell’articolo 157 TFUE.
45. In secondo luogo, occorre verificare se i criteri sviluppati dalla giurisprudenza al fine di poter qualificare una prestazione come «prestazione di previdenza sociale» ai sensi del regolamento n. 1408/71 siano soddisfatti nel caso di un’indennità di congedo parentale come quella prevista dall’articolo 306 del code de la sécurité sociale.
46. Preliminarmente, si deve sottolineare che la circostanza che il governo lussemburghese non abbia dichiarato, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71, che l’indennità di congedo parentale di cui all’articolo 306 del code de la sécurité sociale costituisce un regime previsto dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento non può, di per sé, dimostrare che tale indennità non rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in particolare, sentenze del 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Racc. pag. 2249, punto 9, e del 15 marzo 1999, Offermanns, C-85/99, Racc. pag. I-2261, punto 26).
47. Inoltre, la qualificazione data nell’ordinamento interno a una certa prestazione non è determinante per valutare se tale prestazione rientri o meno nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 (v. sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, Racc. pag. I-4839, punto 14; del 10 ottobre 1996, Hoever e Zachow, C-245/94 e C-312/94, Racc. I-4895, punto 17, nonché Offermanns, cit., punto 37).
48. Secondo costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata come una prestazione di previdenza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze Hughes, cit., punto 15; del 21 febbraio 2006, Hosse, C-286/03, Racc. pag. I-1771, punto 37; del 18 dicembre 2007, Habelt e a., C-396/05, C-419/05 e C-450/05, Racc. pag. I-11895, punto 63, nonché dell’11 settembre 2008, Petersen, C-228/07, Racc. pag. I-6989, punto 19).
49. Se è pur vero che la CNPF fa valere che la situazione giuridica costitutiva del diritto all’indennità di congedo parentale rientra, in definitiva, nella decisione del datore di lavoro di concedere o meno il congedo parentale, resta il fatto che tale indennità viene di per sé concessa sulla base di una situazione definita per legge e prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali.
50. A tale riguardo, e come sottolineato dalla sig.ra H. e dal sig. B., occorre distinguere fra le condizioni per la concessione di un congedo parentale e quelle per la concessione di tale indennità dopo che la sussitenza della situazione definita per legge sia stata dimostrata. Solo queste ultime condizioni rilevano ai fini della qualificazione della prestazione.
51. Laddove un’indennità di congedo parentale come quella oggetto dei procedimenti principali soddisfi la prima delle due condizioni menzionate al punto 48 della presente sentenza, occorre inoltre esaminare se, alla luce dei suoi elementi costitutivi, in particolare delle sue finalità e delle sue condizioni di concessione, la suddetta prestazione costituisca una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, o se si tratti, piuttosto, di un reddito sostitutivo affine alle prestazioni di disoccupazione.
52. Una prestazione quale l’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali non costituisce una prestazione di disoccupazione. Infatti, la Corte ha dichiarato che per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni prestazione. Così, una prestazione di disoccupazione copre il rischio relativo alla perdita di reddito subita dal lavoratore in seguito alla perdita del lavoro, quando egli è ancora in grado di lavorare. Una prestazione concessa in seguito al realizzarsi di tale rischio, vale a dire in seguito alla perdita del lavoro, e che non è più dovuta al cessare di tale situazione, per il fatto che l’interessato svolge un’attività retribuita, deve essere considerata una prestazione di disoccupazione (v. sentenza del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, Racc. pag. I-6947, punto 27).
53. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di una persona che benefici di un’indennità di congedo parentale come quella oggetto dei procedimenti principali. Questi non ha perso il proprio posto di lavoro, ma ha solamente deciso di sospendere il proprio rapporto di lavoro.
54. Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, «il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari». Al riguardo, la Corte ha dichiarato che le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività a tali oneri (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, 104/84, Racc. pag. 2205, punto 14, e del 15 marzo 1999, Offermanns, cit., punto 38).
55. L’espressione «compensare i carichi familiari», che compare all’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (sentenze Offermanns, cit., punto 41, e del 7 novembre 2002, Maaheimo, C-333/00, Racc. pag. I-10087, punto 25).
56. La Corte ha altresì dichiarato che l’assegno per l’educazione, volto a consentire a uno dei genitori di dedicarsi all’educazione di un figlio in tenera età e, più precisamente, a ricompensare l’educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno, ha lo scopo di compensare i carichi familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Hoever e Zachow, cit., punti 23 e 25).
57. Dal punto 27 della citata sentenza Hoever e Zachow si evince che una siffatta prestazione deve essere equiparata a una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Racc. pag. I-3419, punto 60).
58. Più in particolare, per quanto attiene alle interruzioni di carriera consentite, a certe condizioni, ai lavoratori che interrompono l’attività lavorativa nell’ambito di un congedo parentale, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che questo tipo di prestazione, analogo all’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali, deve essere assimilata ad una prestazione familiare (v. sentenza del 7 settembre 2004, Commissione/Belgio, C-469/02, punto 16).
59. Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’indennità di congedo parentale oggetto dei procedimenti principali, da un lato, non può essere qualificata come retribuzione ai sensi dell’articolo 157 TFUE e, dall’altro, costituisce una prestazione di previdenza sociale le cui caratteristiche corrispondono a quelle di una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71.
60. Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta che gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che un’indennità di congedo parentale come quella istituita dalla legislazione lussemburghese costituisce una prestazione familiare ai sensi di detto regolamento.
Sulle spese
61. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Dichiara:
Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, devono essere interpretati nel senso che un’indennità di congedo parentale come quella istituita dalla legislazione lussemburghese costituisce una prestazione familiare ai sensi di detto regolamento.
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