CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 luglio 2016, n. C-341/15 – La CGCE ha stabilito che l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, che riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come nel caso in esame Austria, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro