CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 aprile 2016, n. C-558/14
LAVORO – EXTRACOMUNITARI – RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – RISORSE STABILI, REGOLARI E SUFFICIENTI – NORMATIVA NAZIONALE CHE CONSENTE UNA VALUTAZIONE IN PROSPETTIVA DELLA PROBABILITA’ CHE IL SOGGIORNANTE MANTENGA LE PROPRIE RISORSE
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. K. e la Subdelegación del Gobierno en Álava (rappresentanza del governo nella provincia di Álava; in prosieguo: la «rappresentanza del governo»), in merito al rigetto opposto al sig. K. della sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo a fini di ricongiungimento familiare a favore della coniuge.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 2, 4 e 6 della direttiva 2003/86 sono così formulati:
«(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”].
(…)
(4) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità [europea], enunciato nel trattato [CE].
(…)
(6) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare».
4 L’articolo 1 della direttiva 2003/86 enuncia che «[l]o scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».
5 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico».
6 In conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno, segnatamente, del coniuge del soggiornante, conformemente alla direttiva suddetta e fatta salva l’osservanza delle condizioni previste nel suo capo IV, nonché all’articolo 16 della stessa.
7 Al capo IV, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare», della direttiva 2003/86, l’articolo 7, paragrafo 1, così dispone:
«Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:
a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;
b) di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari;
c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».
8 L’articolo 15, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
«Trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante».
9 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva suddetta è così formulato:
«Gli Stati membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare in uno dei casi seguenti:
a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte».
10 Ai sensi dell’articolo 17 della stessa direttiva:
«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».
Diritto spagnolo
11 La legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge organica 4/2000»), così dispone al suo articolo 16, paragrafi 1 e 2:
«1. Gli stranieri residenti hanno diritto alla vita familiare e all’intimità familiare secondo quanto previsto dalla presente legge organica e conformemente ai trattati internazionali sottoscritti dalla Spagna.
2. Gli stranieri residenti in Spagna hanno il diritto di ricongiungersi con i familiari indicati all’articolo 17».
12 L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della legge organica suddetta recita come segue:
«Lo straniero residente ha il diritto di ricongiungersi in Spagna con i seguenti familiari:
a) il coniuge, a condizione che non sia separato di fatto o di diritto e che il matrimonio non sia stato contratto in frode alla legge (…)».
13 Sotto il titolo «Requisiti per il ricongiungimento familiare», l’articolo 18 della legge organica 4/2000 così dispone, al suo paragrafo 2:
«Il soggiornante deve dimostrare, con le modalità che saranno stabilite mediante regolamento, di disporre di un’abitazione adeguata e di mezzi economici sufficienti per soddisfare le proprie esigenze e quelle della famiglia dopo il ricongiungimento.
Nel valutare il reddito ai fini del ricongiungimento non si terrà conto dei redditi erogati dal sistema di assistenza sociale, ma verranno presi in considerazione altri redditi apportati dal coniuge residente in Spagna e convivente con il soggiornante.
(…)».
14 Con il regio decreto 557/2011, del 20 aprile 2011, è stato approvato il regolamento di attuazione della legge organica n. 4/2000, come modificata dalla legge organica 2/2009 (BOE n. 103, del 30 aprile 2011). L’articolo 54 di detto regolamento, intitolato «mezzi economici che lo straniero deve dimostrare di possedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento in favore dei familiari», così prevede:
«1. Lo straniero che chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve produrre, al momento della presentazione della domanda, i documenti dai quali risulta che egli dispone di risorse sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia, compresa l’assistenza sanitaria nell’ipotesi in cui non sia coperta dalla previdenza sociale, risorse il cui importo minimo riferito al momento della domanda è indicato di seguito, in euro o in equivalente legale in moneta estera, in base al numero di persone per le quali viene chiesto il ricongiungimento e tenendo conto altresì del numero di familiari a carico già conviventi con il richiedente in Spagna:
a) in caso di unità familiari composte, includendo il soggiornante e la persona giunta in Spagna a seguito del ricongiungimento, da due membri: un importo mensile pari al 150% dell’Indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo [(in prosieguo: l’”IPREM”)]».
(…).
2. Il permesso non sarà accordato qualora sia accertato senza dubbio che non esiste una prospettiva di mantenimento dei mezzi economici nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda. Ai fini di tale accertamento, la prospettiva di mantenimento di una fonte di reddito nell’anno in questione sarà valutata tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi economici del soggiornante nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Il sig. K., cittadino di un paese terzo, residente in Spagna, è titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata in tale Stato membro. Il 20 febbraio 2012, egli ha chiesto alle autorità spagnole un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di ricongiungimento familiare a favore di sua moglie, la sig.ra Aghadar. Con decisione del 26 marzo 2012, la rappresentanza del governo ha respinto la sua domanda con la motivazione che il sig. K. non aveva dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per mantenere la sua famiglia dopo il ricongiungimento.
16 Contro tale decisione il sig. K. ha quindi proposto dinanzi alla rappresentanza del governo un ricorso amministrativo, che è stato respinto con decisione del 25 maggio 2012 per i seguenti motivi:
«(…) A sostegno della sua domanda il [sig. K.] ha presentato (…) un contratto di lavoro a tempo determinato [da esso concluso] con l’impresa “Construcciones y distribuciones constru-label SL”. Tuttavia, dal sistema di informazione del lavoro gestito dalla previdenza sociale è emerso che l’interessato aveva cessato il rapporto di lavoro con detta impresa il 1° marzo 2012 e aveva lavorato in totale solo 15 giorni nell’anno corrente e 48 giorni nell’intero 2011. Ne consegue che, al momento della decisione, l’interessato non esercitava alcuna attività lavorativa, situazione nella quale si trova attualmente, né aveva dimostrato di disporre di mezzi economici sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia dopo il ricongiungimento, e non esisteva una prospettiva che egli disponesse di tali mezzi nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento, requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare richiesto».
17 Il sig. K. ha quindi adito lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Vitoria-Gasteiz (Tribunale amministrativo provinciale n. 1 di Vitoria-Gasteiz) presentando ricorso avverso tale decisione. Con sentenza del 29 gennaio 2013, tale giudice ha confermato la decisione suddetta basandosi, in sostanza, sulla stessa motivazione della decisione del 26 marzo 2012.
18 Il sig. K. ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei Paesi baschi). A sostegno di tale domanda, l’appellante deduce che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto nuovo, su cui egli aveva attirato la sua attenzione nel corso del procedimento, che dal 26 novembre 2012 egli lavora presso un’impresa agricola come raccoglitore di agrumi e ha quindi un’occupazione che gli garantisce un reddito sufficiente. L’appellante afferma altresì di essere titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e di essere coniugato con la sig.ra Aghadar dal 2009. Afferma inoltre di disporre di un alloggio adeguato e di aver versato contributi in Spagna per più di cinque anni. Egli considera, peraltro, che occorre tenere conto della congiuntura economica attuale, in cui sarebbe estremamente difficile ottenere effettivamente un lavoro continuativo.
19 Al riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, secondo cui il diritto al ricongiungimento familiare è subordinato alla circostanza che, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, «il soggiornante dispon[ga] (…) di risorse stabili e regolari sufficienti». Esso s’interroga, in particolare, sulla compatibilità con tale disposizione della normativa spagnola, che consente alle autorità nazionali di negare il beneficio del ricongiungimento familiare e, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ad un familiare del soggiornante, qualora, in base all’evoluzione del reddito di quest’ultimo nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, sia probabile che quest’ultimo non potrà conservare, nell’anno successivo a tale data, lo stesso livello di risorse di cui disponeva alla data suddetta.
20 Secondo il giudice del rinvio, la versione in lingua spagnola, nonché le versioni nelle lingue inglese e francese, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 impiegherebbero il verbo «disporre» all’indicativo presente e non al futuro. Pertanto, detto giudice si chiede se, ai fini del riconoscimento del beneficio del ricongiungimento familiare, occorra esaminare se il soggiornante debba disporre, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, di «risorse stabili e regolari sufficienti» o se si possa tenere conto del fatto che ne disporrà ancora nel corso dell’anno successivo.
21 In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei Paesi baschi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di negare il ricongiungimento familiare a motivo del fatto che il soggiornante risulta privo di risorse stabili e regolari sufficienti a mantenere se stesso e i suoi familiari, laddove tale rifiuto risulti da una valutazione in prospettiva da parte delle autorità nazionali della probabilità che egli mantenga le risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, tenuto conto dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi precedenti a tale data».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che consente alle competenti autorità di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
23 In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno, in particolare, del coniuge del soggiornante ai fini del ricongiungimento familiare, purché siano rispettate le condizioni previste dal capo IV di tale direttiva, rubricato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare».
24 Tra le condizioni menzionate in detto capo IV rientra quella prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva ai sensi del quale gli Stati membri possono esigere la prova che il soggiornante disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. La stessa disposizione precisa che gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero dei familiari.
25 La Corte ha già dichiarato che, essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità degli Stati membri non deve essere pertanto utilizzata in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile (sentenza O e a., C?356/11 e C?357/11, EU:C:2012:776, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
26 Risulta, al riguardo, dal considerando 4 della direttiva 2003/86 che essa persegue l’obiettivo generale di facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri consentendo la vita familiare grazie al ricongiungimento (v. sentenza Parlamento/Consiglio, C?540/03, EU:C:2006:429, punto 69).
27 Inoltre, la Corte ha già statuito che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può essere applicato in modo tale che la sua applicazione violi i diritti fondamentali enunciati, in particolare, all’articolo 7 della Carta (v. sentenza O e a., C?356/11 e C?357/11, EU:C:2012:776, punto 77).
28 Se è pur vero che il suddetto articolo 7 della Carta non può essere interpretato nel senso di privare gli Stati membri del potere discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare, le disposizioni della direttiva 2003/86 devono, ciò malgrado, essere interpretate e applicate nel corso di tale esame alla luce, in particolare, dell’articolo 7 della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’ottica di favorire la vita familiare (v., in tal senso, sentenza O e a., C?356/11 e C?357/11, EU:C:2012:776, punti 79 e 80).
29 È alla luce degli elementi summenzionati che occorre, in primo luogo, stabilire se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità competente di tale Stato membro di valutare il mantenimento della condizione relativa alla stabilità, regolarità e sufficienza delle risorse del soggiornante anche oltre la data di presentazione di tale domanda.
30 Qualora la disposizione suddetta non preveda espressamente tale facoltà, deriva tuttavia dal suo stesso tenore letterale e in particolare dall’impiego dei termini «stabili» e «regolari» che le risorse economiche in esame devono presentare una certa permanenza e una certa continuità. Al riguardo, ai sensi della seconda frase dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, gli Stati membri valutano le risorse suddette con riferimento, in particolare, alla loro «regolarità», il che implica un’analisi periodica della loro evoluzione.
31 Risulta quindi dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 che il suo dettato non può essere interpretato nel senso che osta alla possibilità per l’autorità competente dello Stato membro cui sia stata presentata una domanda di ricongiungimento familiare di esaminare se la condizione delle risorse del soggiornante sia soddisfatta tenendo conto di una valutazione relativa al mantenimento di tali risorse anche oltre la data di presentazione della domanda.
32 Detta interpretazione non è in contrasto con la circostanza, sollevata dal giudice del rinvio, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 utilizzi il presente dell’indicativo, allorché prevede che lo Stato membro interessato possa esigere che la persona da cui proviene la domanda di ricongiungimento familiare fornisca la prova che il soggiornante «dispone» degli elementi elencati nel suddetto paragrafo 1, lettere da a) a c). Il soggiornante deve infatti provare che dispone di tutti i suddetti elementi, tra i quali, in particolare, «risorse sufficienti», nel momento in cui la sua domanda di ricongiungimento familiare viene esaminata, il che giustifica l’uso del presente dell’indicativo. Tuttavia, dato che risulta dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva che le risorse del soggiornante devono essere non soltanto «sufficienti», ma anche «stabili e regolari», tali requisiti implicano un esame in prospettiva delle risorse suddette da parte dell’autorità nazionale competente.
33 Detta interpretazione è corroborata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/86. Occorre infatti sottolineare che le condizioni relative al possesso di un «alloggio considerato normale» e di un’«assicurazione contro le malattie», previste, rispettivamente, ai suddetti punti a) e b) di tale disposizione, devono del pari essere interpretate nel senso che conferiscono agli Stati membri, allo scopo di garantire la stabilità e la permanenza del soggiornante sul loro territorio, la facoltà di fondarsi, nell’esame della domanda di ricongiungimento familiare, sulla probabilità che tale soggiornante continuerà a soddisfare le condizioni suddette anche oltre la data di presentazione della domanda di ricongiungimento.
34 L’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 esposta al punto 31 della presente sentenza è parimenti corroborata dagli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.
35 Infatti, da una parte, tale articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 ne circoscrive l’ambito d’applicazione ratione personae al soggiornante che abbia ottenuto un permesso di soggiorno minimo di un anno e che abbia una fondata prospettiva di ottenere un permesso di soggiorno permanente. Orbene, la valutazione dell’esistenza di tale prospettiva richiede necessariamente che l’autorità competente dello Stato membro interessato effettui un esame della futura evoluzione della situazione del soggiornante rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno in parola.
36 In tal contesto, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 secondo cui tale autorità non potrebbe effettuare una valutazione del mantenimento di risorse stabili, regolari e sufficienti del soggiornante per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento non sarebbe coerente con il sistema previsto dalla direttiva.
37 D’altra parte, va sottolineato che, qualora le condizioni fissate dalla direttiva 2003/86 non siano più soddisfatte, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della stessa consente agli Stati membri di ritirare il permesso di soggiorno di un familiare del soggiornante o di rifiutarne il rinnovo.
38 Secondo tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro interessato può quindi, in particolare, revocare l’autorizzazione di ricongiungimento familiare qualora il soggiornante non disponga più di risorse stabili, regolari e sufficienti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Siffatta possibilità di revoca di tale autorizzazione implica che detta autorità possa esigere che il soggiornante disponga di tali risorse anche oltre la data di presentazione della sua domanda.
39 Va infine osservato che tale interpretazione è confermata dall’obiettivo di detto articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Infatti, la prova del ricorrere della condizione relativa alle risorse, prevista al punto c) di detto paragrafo 1, permette all’autorità competente di assicurarsi che, una volta effettuato il ricongiungimento familiare, tanto il soggiornante quanto i suoi familiari non rischino di diventare, durante il soggiorno, un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza Chakroun, C?578/08, EU:C:2010:117, punto 46).
40 Da quanto precede risulta che la facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 implica necessariamente che l’autorità competente dello Stato membro interessato valuti in prospettiva il mantenimento di risorse stabili, regolari e sufficienti in capo al soggiornante anche oltre la data di presentazione della domanda di ricongiungimento.
41 Alla luce di tale conclusione occorre, in secondo luogo, chiedersi se tale disposizione consenta all’autorità competente dello Stato membro interessato di subordinare l’autorizzazione al ricongiungimento familiare alla probabilità di mantenimento delle suddette risorse nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento, tenendo conto dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
42 Va rilevato al riguardo che, in conformità al principio di proporzionalità, che rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, gli strumenti attuati dalla normativa nazionale che traspone l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi da essa previsti e non devono eccedere quanto necessario per conseguirli (v., con riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A, C?153/14, EU:C:2015:453, punto 51).
43 Si deve infine ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo 17 della direttiva 2003/86 impone una individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento (sentenze Chakroun, C?578/08, EU:C:2010:117, punto 48, nonché K e A, C?153/14, EU:C:2015:453, punto 60), e che le autorità nazionali competenti, nell’attuazione della direttiva 2003/86 e nell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, devono effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco (v., in tal senso, sentenza O e a., C?356/11 e C?357/11, EU:C:2012:776, punto 81).
44 Nella fattispecie, l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 prevede che il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare sarà negato qualora sia accertato che non sussiste una prospettiva di mantenimento delle risorse durante l’anno successivo alla data di presentazione della domanda. Tale disposizione indica che la previsione di mantenimento di una fonte di reddito nel corso di tale anno verrà valutata tenendo conto dell’evoluzione delle risorse che il soggiornante ha percepito nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione di detta domanda.
45 Occorre rilevare al riguardo che il periodo di un anno, nel corso del quale il soggiornante dovrebbe verosimilmente disporre delle risorse sufficienti, risulta ragionevole e non eccede quanto necessario per permettere di valutare, su base individuale, il rischio potenziale che il soggiornante debba ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato una volta ottenuto il ricongiungimento. Infatti, tale periodo di un anno corrisponde alla durata della validità del permesso di soggiorno di cui il soggiornante deve quantomeno disporre, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, per poter chiedere il ricongiungimento familiare. Inoltre, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno la facoltà di ritirare il permesso di soggiorno del familiare del soggiornante se il soggiornante stesso non dispone più di risorse stabili, regolari e sufficienti nel corso del periodo di soggiorno del suo familiare e fintantoché quest’ultimo non avrà ottenuto un permesso di soggiorno autonomo, vale a dire, in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno in tale Stato membro.
46 Per quanto riguarda l’applicazione dell’obbligo di proporzionalità a livello nazionale, occorre anche tenere conto della circostanza che, secondo il dettato dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011, l’autorità nazionale competente può negare il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare soltanto se sia accertato «senza dubbio» che il soggiornante non potrà conservare sufficienti risorse nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda. Tale disposizione impone quindi al soggiornante soltanto il requisito del prevedibile mantenimento delle sue risorse per permettergli di ottenere tale permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare.
47 Riguardo alla previsione di un periodo di sei mesi anteriore alla presentazione della domanda sul quale può essere basata la valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, va constatato che la direttiva 2003/86 non contiene alcuna precisazione. Comunque, un periodo siffatto non è idoneo a pregiudicare l’obiettivo della direttiva.
48 Di conseguenza, dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.