CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 gennaio 2016, n. C-453/14
LAVORO – LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE – NOZIONE DI “PRESTAZIONI EQUIVALENTI” – ASSIMILAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA DI DUE STATI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO – NORMATIVA NAZIONALE CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA PERCEPITE IN ALTRI STATI MEMBRI AI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPORTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU L 200, pag. 1), nonché dell’articolo 45 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vorarlberger Gebietskrankenkasse (cassa malattia regionale del Land del Vorarlberg; in prosieguo: la «cassa malattia») e il sig. Knauer, da un lato, e il Landeshauptmann von Vorarlberg (governatore del Land del Vorarlberg), dall’altro, in merito all’obbligo del sig. Knauer di versare contributi al regime austriaco di assicurazione malattia per le prestazioni pensionistiche ricevute mensilmente da un regime pensionistico aziendale o di categoria del Principato del Liechtenstein.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 A termini del considerando 9 del regolamento n. 883/2004:
«In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali».
4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…)
d) le prestazioni di vecchiaia;
(…)».
5 L’articolo 5 dello stesso regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», così recita:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».
6 L’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento», prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri notifichino per iscritto alla Commissione europea, in particolare, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento.
7 L’articolo 30 di detto regolamento, recante il titolo «Contributi dei pensionati», così dispone:
«1. L’istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia (…) può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare (…) sono a carico di un’istituzione dello Stato membro menzionato.
2. Se (…) il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza».
8 L’articolo 53 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Clausole anticumulo», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura».
9 Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), intitolato «Contributi del pensionato»:
«Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente».
10 I regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano al Liechtenstein in forza della decisione del Comitato misto dello [Spazio economico europeo] n. 76/2011, del 1° luglio 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE (GU L 262, pag. 33).
Il diritto austriaco
11 L’articolo 73a, paragrafo 1, del codice di previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), nel testo di cui alla seconda legge modificativa in materia di previdenza sociale del 2010 (2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2010, BGBl. I, 102/2010; in prosieguo: il «codice di previdenza sociale»), così dispone:
«Il beneficiario di una rendita acquisita all’estero ricompresa nella sfera di applicazione
– del [regolamento n. 883/2004] (…)
(…)
deve corrispondere, allorché gode di un diritto a prestazioni dell’assicurazione contro le malattie in quanto beneficiario di tale rendita, il contributo di assicurazione malattia ai sensi dell’articolo 73, paragrafi 1 e la. Tale contributo è esigibile dal momento in cui viene erogata la rendita acquisita all’estero».
12 Per quanto concerne il regime pensionistico austriaco, introdotto dal codice di previdenza sociale, il giudice del rinvio precisa che la previdenza a fini pensionistici, la quale comprende, in particolare, il rischio vecchiaia, è volta a consentire all’assicurato di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui godeva prima del pensionamento. Per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia, l’assicurato, oltre al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, deve essere stato anche soggetto all’assicurazione obbligatoria per un certo numero di periodi assicurativi. È soggetto, in linea di principio, ad assicurazione obbligatoria qualsiasi lavoratore che svolga per un datore di lavoro un’attività lavorativa al di sopra della soglia minima di occupazione. Le persone affiliate al regime previdenziale obbligatorio che intendano beneficiare di una pensione suppletiva rispetto a quella loro normalmente spettante hanno la possibilità di assicurarsi liberamente a titolo complementare, versando contribuiti sul cui importo annuo è fissato un massimale. Trattandosi di un regime di assicurazione pensionistica per ripartizione, i contributi versati sono direttamente utilizzati per finanziare le prestazioni. La gestione dell’assicurazione pensionistica è garantita dalle compagnie assicurative.
Il diritto del Liechtenstein
13 Dalla decisione di rinvio risulta che il sistema previdenziale del Liechtenstein è fondato su tre pilastri, vale a dire l’assicurazione di vecchiaia e superstiti (primo pilastro), il regime pensionistico aziendale o di categoria (secondo pilastro) e i regimi individuali (terzo pilastro).
14 Mentre l’assicurazione di vecchiaia e superstiti è un regime contributivo, vale a dire finanziato dai contributi, il regime pensionistico aziendale o di categoria, disciplinato dalla legge sulla previdenza professionale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge), del 20 ottobre 1987, è un sistema a capitalizzazione. Esso si ricollega all’assicurazione di vecchiaia e superstiti e al rapporto di lavoro. L’affiliazione al regime pensionistico aziendale o di categoria è, in linea di principio, obbligatoria e, unitamente all’assicurazione di vecchiaia e superstiti, deve consentire all’assicurato di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui beneficiava prima del pensionamento. L’attuazione del regime pensionistico aziendale o di categoria è competenza, di regola, di un ente che il datore di lavoro è tenuto a istituire o che è da questi utilizzato, vale a dire di un ente previdenziale. Questi enti possono limitarsi a concedere le prestazioni minime stabilite per legge o garantire il versamento di determinate prestazioni superiori, sempre nello stesso ambito giuridico e organizzativo. La definizione e l’organizzazione del regime pensionistico aziendale o di categoria, nella maggior parte dei casi, non vengono lasciate all’iniziativa individuale o alle scelte gestionali dei soggetti che presentano rischi connessi all’età.
15 Il Principato del Liechtenstein ha notificato la legge sulla previdenza professionale, conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, quale normativa rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16 Dalla decisione di rinvio risulta che i sigg. Knauer e Mathis risiedono in Austria e che, in qualità di beneficiari di una pensione austriaca, sono affiliati al regime di assicurazione malattia ai sensi del codice di previdenza sociale. Per effetto della loro precedente attività lavorativa svolta in Svizzera e nel Liechtenstein, percepiscono pensioni di vecchiaia da una cassa pensioni nell’ambito del regime pensionistico aziendale o di categoria del Liechtenstein (in prosieguo: la «cassa pensioni del Liechtenstein»).
17 La cassa malattia obbligava i sigg. Knauer e Mathis a versare contributi al regime di assicurazione malattia a decorrere dal mese di ottobre del 2011 a fronte delle prestazioni pensionistiche ricevute mensilmente dalla cassa pensioni del Liechtenstein.
18 Con due decisioni del 10 dicembre 2013, il governatore del Land del Vorarlberg riduceva l’importo di tali contributi dei sigg. Knauer e Mathis, poiché solo una parte del regime pensionistico aziendale o di categoria, vale a dire quella corrispondente alle prestazioni minime a norma di legge, rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e sarebbe, pertanto, soggetta all’obbligo di contribuzione previsto all’articolo 73a del codice di previdenza sociale. Per contro, la parte complementare prevista dalla legge sulla previdenza professionale, corrispondente alle prestazioni superiori al minimo, non rientrerebbe in tale sfera di applicazione. Lo stesso varrebbe per la parte del regime pensionistico aziendale o di categoria del Liechtenstein corrispondente alle prestazioni erogate a titolo dei contributi versati prima dell’entrata in vigore della legge sulla previdenza professionale, vale a dire prima del 1° gennaio 1989. Tale parte dovrebbe essere trattata alla stregua della parte complementare.
19 Dinanzi al giudice del rinvio la cassa malattia ha proposto ricorso avverso dette due decisioni e il sig. Knauer ha presentato ricorso contro la decisione che lo riguardava. Secondo la cassa malattia, i contributi dovuti vanno calcolati sulla base dell’integralità delle prestazioni pensionistiche erogate mensilmente al sig. Knauer e al sig. Mathis dalla cassa pensioni del Liechtenstein, mentre il sig. Knauer ritiene che su tali prestazioni non sia esigibile alcun contributo.
20 Secondo il giudice del rinvio, un raffronto dei requisiti legali di erogazione delle pensioni di vecchiaia concesse a norma del codice di previdenza sociale, da un lato, e della legge sulla previdenza professionale, dall’altro, sembrerebbe indicare che si tratti di prestazioni equivalenti ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Lo stesso giudice rileva che queste ultime pensioni rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Infatti, dette pensioni si basano su disposizioni giuridiche dello Stato di cui trattasi che riguardano il settore o il regime di previdenza sociale delle prestazioni di vecchiaia e la legge sulla previdenza professionale è stata, inoltre, interamente notificata dal Principato del Liechtenstein in quanto ricompresa nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento medesimo.
21 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non si può escludere, da un lato, che, in considerazione delle possibilità di gestione autonoma a livello privato, il regime pensionistico aziendale o di categoria del Lichtenstein – malgrado la sua appartenenza, come precisato da detta notifica, alla categoria dei regimi pensionistici coordinati – non possa essere considerato equivalente ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento e, dall’altro, che, sotto il profilo del diritto dell’Unione, l’inclusione dell’insieme delle prestazioni erogate da detto regime pensionistico nella base contributiva dell’assicurazione malattia austriaca debba essere considerata come misura illecita che ostacola l’esercizio della libera circolazione ai sensi dell’articolo 45 TFUE.
22 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 45 TFUE, nel senso che le pensioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria (promosso e garantito dallo Stato, nonché volto a consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale, funzionante in base al principio di capitalizzazione, sostanzialmente obbligatorio, con possibilità di esigere contributi eccedenti i minimi di legge e prestazioni conseguentemente più elevate, istituito da un ente previdenziale costituito o utilizzato dal datore di lavoro, quale, nella specie, il regime pensionistico del “secondo pilastro” nel Liechtenstein) e le pensioni di vecchiaia ricomprese in un regime pensionistico legale (anch’esso promosso e garantito dallo Stato, volto a consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale, ma funzionante sulla base del principio di ripartizione, obbligatorio, la cui attuazione sia affidata a un ente previdenziale istituito per legge, quale, nella specie, il regime pensionistico austriaco) siano “equivalenti” ai sensi della suddetta disposizione».
Sulla questione pregiudiziale
23 In via preliminare, si deve rilevare, in primo luogo, che, qualora prestazioni di vecchiaia siano state menzionate in una dichiarazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, esse rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento (v., in tal senso, sentenze Mora Romero, C?131/96, EU:C:1997:317, punto 25, nonché Pérez García e a., C?225/10, EU:C:2011:678, punto 36).
24 È pacifico che il regime pensionistico aziendale o di categoria in esame nel procedimento principale è stato oggetto, nel suo complesso, di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 del Principato del Liechtenstein, il quale deve essere assimilato a uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento. Le prestazioni di vecchiaia erogate da detto regime devono quindi essere considerate ricomprese nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
25 In secondo luogo, sebbene la questione si riferisca in generale all’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, essa verte, in realtà, sull’interpretazione della nozione di «prestazioni equivalenti» ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del medesimo regolamento.
26 Ciò premesso, la questione sollevata dal giudice del rinvio deve intendersi diretta a chiarire se l’articolo 5, lettera a), del regolamento medesimo debba essere interpretato nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico a norma di legge di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscano prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione.
27 Secondo costante giurisprudenza della Corte, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione, nel caso di specie dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, occorre tener conto allo stesso tempo del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (v., in particolare, sentenza Angerer, C?477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
28 Il testo di tale disposizione non contiene alcuna indicazione in ordine alle modalità di interpretazione della nozione di «prestazioni equivalenti». Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle proprie conclusioni e contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, la nozione di «prestazioni equivalenti» ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non riveste necessariamente il medesimo significato della nozione di «prestazioni della stessa natura» contenuta nell’articolo 53 di tale regolamento. Infatti, se il legislatore dell’Unione avesse voluto applicare i criteri giurisprudenziali relativi all’interpretazione di detta nozione di «prestazioni della stessa natura» nel contesto dell’applicazione delle clausole anticumulo, avrebbe utilizzato la stessa terminologia nell’ambito dell’applicazione del principio di assimilazione.
29 Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, è pur vero, come sostiene il governo austriaco, che altre disposizioni, quali gli articoli 30 di tale regolamento e 30 del regolamento n. 987/2009, possono disciplinare le condizioni in cui l’istituzione di uno Stato membro può, in fattispecie come quelle oggetto del procedimento principale, procedere alla riscossione e al recupero di contributi per la copertura delle prestazioni per malattia. Tuttavia, questa circostanza, di per sé, non esclude che anche lo stesso articolo 5, lettera a) possa disciplinare dette condizioni.
30 Inoltre, gli articoli 30 del regolamento n. 883/2004 e 30 del regolamento n. 987/2009 introducono talune limitazioni specifiche alla possibilità per gli Stati membri di procedere alla riscossione e al recupero di contributi per la copertura, in particolare, di prestazioni per malattia. Di conseguenza, detti articoli non possono disciplinare tale riscossione e tale recupero secondo modalità che, in forza della frase introduttiva dell’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, escluderebbero la stessa riscossione e lo stesso recupero dall’ambito di applicazione di detto articolo 5, lettera a).
31 Per quanto concerne la finalità dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, dal considerando 9 di quest’ultimo risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di tale regolamento il principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti affinché questo principio fosse sviluppato nel rispetto del contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte.
32 Di conseguenza, occorre anzitutto rilevare che due prestazioni di vecchiaia non possono essere considerate equivalenti, ai sensi dell’articolo 5, lettera a), di detto regolamento, per il solo fatto che esse rientrino, entrambe, nella sfera di applicazione del medesimo regolamento. Infatti, oltre alla circostanza che la giurisprudenza della Corte non avvalora un’interpretazione di tal genere, un’interpretazione siffatta sarebbe idonea a privare di ogni significato il requisito di equivalenza, previsto in detta disposizione e voluto dal legislatore dell’Unione, poiché tale disposizione, in ogni caso, è destinata a trovare applicazione unicamente a prestazioni che rientrino in detto ambito di applicazione.
33 Riguardo, poi, più in particolare, alle prestazioni di vecchiaia come quelle oggetto del procedimento principale e tenendo conto della giurisprudenza della Corte cui si richiama il legislatore dell’Unione al considerando 9 del regolamento n. 883/2004, la nozione di «prestazioni equivalenti» a norma dell’articolo 5, lettera a), di quest’ultimo deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce sostanzialmente a due prestazioni di vecchiaia che sono comparabili (v., in tal senso, sentenza Klöppel, C?507/06, EU:C:2008:110, punto 19).
34 Per quanto concerne la comparabilità di siffatte prestazioni di vecchiaia, occorre tener conto dell’obiettivo perseguito da queste prestazioni e dalle normative che le hanno introdotte (v., per analogia, sentenza O, C?432/14, EU:C:2015:643, punto 33).
35 Riguardo al procedimento principale, dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale risulta che le prestazioni di vecchiaia erogate dal regime pensionistico aziendale o di categoria del Liechtenstein e quelle fornite dal regime pensionistico legale austriaco perseguono lo stesso obiettivo di garantire ai loro beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui godevano prima del pensionamento.
36 Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia oggetto del procedimento principale devono essere considerate comparabili. Al riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, il fatto che sussistano differenze relative, in particolare, alle modalità di acquisizione dei diritti a tali prestazioni o alla possibilità per gli assicurati di beneficiare di prestazioni complementari facoltative non può giustificare una conclusione differente.
37 Infine, non risulta che esista una giustificazione oggettiva per non trattare allo stesso modo, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia di cui trattasi. Una giustificazione del genere potrebbe sussistere, eventualmente, se, come rilevato giustamente dall’Autorità di vigilanza EFTA, i contributi a copertura delle prestazioni per malattia fossero prelevati in Austria sulle prestazioni di vecchiaia erogate dal regime pensionistico aziendale o di categoria del Liechtenstein, sebbene tali contributi siano già stati prelevati nel Liechtenstein. Tuttavia, dagli atti sottoposti alla Corte non risulta che tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.
38 Di conseguenza, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscono prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione, in quanto entrambe le categorie di prestazioni perseguono il medesimo obiettivo di garantire ai rispettivi beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui questi ultimi godevano prima del pensionamento.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscono prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione, in quanto entrambe le categorie di prestazioni perseguono il medesimo obiettivo di garantire ai rispettivi beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui questi ultimi godevano prima del pensionamento.
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