CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 aprile 2015, n. C-382/13
LAVORO – PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI – LAVORO OCCASIONALE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO DI RESIDENZA – LEGISLAZIONE APPLICABILE – RIFIUTO DI CONCEDERE ASSEGNI FAMILIARI E RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA DA PARTE DELLO STATO DI RESIDENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13, paragrafo 2, e 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli articoli 20 TFUE, 21 TFUE e 45 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, la sig.ra Franzen e i sigg. Giesen e van den Berg al Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale; in prosieguo: il «SVB») in merito alle decisioni con le quali quest’ultimo ha negato alla sig.ra Franzen la concessione degli assegni familiari e ha ridotto, rispettivamente, l’assegno per il coniuge e la pensione di vecchiaia concessi ai sigg. Giesen e van den Berg.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
– quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure
– in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell’allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all’allegato I;
(…)».
4 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
5 L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, contenuto nel titolo II di quest’ultimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», così dispone:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».
6 Ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16»:
«Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16».
Il diritto olandese
La legge generale sull’assicurazione per la vecchiaia
7 A termini dell’articolo 2 della legge generale sull’assicurazione per la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet; in prosieguo: l’«AOW»), è «residente» ai sensi della legge medesima chi risiede nei Paesi Bassi.
8 Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, dell’AOW, il luogo di residenza di una persona è determinato in funzione delle circostanze.
9 In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW, è assicurato ai sensi della medesima legge chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e chi è residente. Il paragrafo 3 di detto articolo 6 precisa che, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, la categoria degli assicurati può essere estesa o limitata da o in forza di un regolamento di attuazione.
10 La legge del 29 aprile 1998 (Stb. 1998, n. 267) ha aggiunto all’AOW un articolo 6 bis, applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 1989, ai sensi del quale:
«Eventualmente in deroga all’articolo 6 dell’AOW e alle disposizioni che ne derivano,
a) è considerata assicurata la persona la cui assicurazione in forza della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale;
b) è considerata non assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato».
11 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW prevede che all’importo della pensione venga applicata una riduzione pari al 2% per ciascun anno civile in cui il titolare della pensione non sia stato assicurato dopo il compimento del 15° e prima del compimento del 65° anno di età.
12 Il paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo prevede che l’importo lordo dell’assegno sia ridotto del 2% per ciascun anno civile in cui, dopo che il titolare della pensione abbia compiuto il 15° e prima del compimento del 65° anno di età, il coniuge del titolare della pensione non sia stato assicurato.
13 Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, prima frase, dell’AOW, come formulato nella versione in vigore il 1° aprile 1985, gli assicurati e gli exassicurati, nei casi, alle condizioni e in conformità con l’aliquota stabiliti mediante regolamento di attuazione, possono corrispondere i premi per i periodi compresi tra il compimento del 15° e il compimento del 65° anno di età, per i quali non sono o non erano assicurati.
14 In forza di tale medesima disposizione, nella versione in vigore al 1° gennaio 1990, gli assicurati e gli exassicurati, nei casi, alle condizioni e in conformità con l’aliquota stabiliti mediante o in forza di un regolamento di attuazione, possono assicurarsi su base volontaria per i periodi compresi tra il compimento del 15° e il compimento del 65° anno di età, per i quali non sono o non erano assicurati.
La legge generale in materia di assegni familiari
15 Gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, della legge generale in materia di assegni familiari (Algemene Kinderbijslagwet; in prosieguo: l’«AKW») corrispondono, quanto al loro contenuto, agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, dell’AOW.
16 In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’AKW è assicurato conformemente alle disposizioni della medesima legge chi è residente.
17 L’articolo 6 bis, lettera b), dell’AKW prevede che, eventualmente in deroga all’articolo 6 dell’AKW e alle disposizioni che ne derivano, non è considerata assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato.
Il decreto che estende e limita la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale
18 Nel periodo di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’AOW e dell’AKW, sono stati adottati una serie di decreti che estendevano e limitavano la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen; in prosieguo: il «BUB»). Erano infatti applicabili alle circostanze oggetto dei procedimenti principali, in successione, i decreti del 19 ottobre 1976 (Stb. 557; in prosieguo: il «BUB 1976»), del 3 maggio 1989 (Stb. 164; in prosieguo: il «BUB 1989») e del 24 dicembre 1998 (Stb. 746; in prosieguo: il «BUB 1999»).
19 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del BUB 1976 non è considerato «assicurato» ai sensi, in particolare, dell’AOW il residente che, fuori dal Regno dei Paesi Bassi, svolge un lavoro subordinato e a motivo di detta attività lavorativa è assicurato, ai fini delle prestazioni di vecchiaia e ai superstiti, nonché degli assegni familiari, in forza di un regime legale straniero vigente nel paese dove lavora.
20 Il BUB 1976 è stato sostituito dal BUB 1989, il cui articolo 10, paragrafo 1, nella sua versione applicabile dal 1° luglio 1989 al 1° gennaio 1992, prevedeva che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi». Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1997, tale medesima disposizione del BUB 1989 enunciava che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che, per un periodo continuato di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi». Ai sensi della sua versione applicabile dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 1999, l’articolo 10, paragrafo 1, del BUB 1989 disponeva che «non è assicurato ai fini della previdenza sociale il residente che, per un periodo continuato di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi, salvo il caso in cui detta attività sia svolta in forza di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro residente o stabilito nei Paesi Bassi».
21 In data 1° gennaio 1999 il BUB 1989 è stato sostituito dal BUB 1999. L’articolo 12 di quest’ultimo prevede che «non è assicurata ai fini della previdenza sociale la persona che risiede nei Paesi Bassi e che, per un periodo continuato di almeno tre mesi, svolge un’attività lavorativa esclusivamente fuori dai Paesi Bassi, salvo il caso in cui detta attività sia svolta esclusivamente in forza di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro residente o stabilito nei Paesi Bassi».
22 Tanto il BUB 1989 quanto il BUB 1999 contenevano una clausola di equità, rispettivamente ai loro articoli 25 e 24, che autorizzava il SVB, nell’ambito del BUB 1989, a derogare in taluni casi alle altre disposizioni di tale decreto al fine di porre rimedio a iniquità molto gravi che potevano derivare dall’obbligo di assicurazione o dalla sua esclusione in forza del suddetto decreto, oppure, nell’ambito del BUB 1999, a disapplicare disposizioni contenute in tale decreto o a derogarvi nella misura in cui tale applicazione, in considerazione dell’interesse all’estensione e alla limitazione della categoria degli assicurati, determinava una situazione iniqua molto grave, derivante unicamente dall’obbligo di assicurazione o dalla sua esclusione in forza di tale secondo decreto.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
23 I ricorrenti nei procedimenti principali hanno tutti la cittadinanza olandese e risiedono nei Paesi Bassi.
Il procedimento relativo alla sig.ra Franzen
24 La sig.ra Franzen, nata nel 1965, ha ricevuto nei Paesi Bassi assegni familiari in forza dell’AKW per sua figlia, nata nel 1995, che allevava da sola. Nel novembre 2002 essa ha comunicato al SVB che dal 1° gennaio 2001 svolgeva in Germania un’attività come parrucchiera per venti ore alla settimana. Poiché i redditi della sig.ra Franzen provenienti da tale attività erano di modesta entità, essa era assicurata a titolo obbligatorio soltanto al regime tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Unfallversicherung), senza accesso a nessun altro regime previdenziale tedesco. Con decisione del 25 febbraio 2003 il SVB le ha revocato il diritto agli assegni familiari con decorrenza dal 1° ottobre 2002.
25 Il SVB precisa nelle sue osservazioni presentate alla Corte che, con lettera del 21 settembre 2003, la sig.ra Franzen ha chiesto, ai sensi dell’articolo 24 del BUB 1999, la revoca della sua esclusione dalla copertura previdenziale. Con decisione del 15 marzo 2004 il SVB ha respinto tale domanda in quanto la sig.ra Franzen non era assicurata né in base al diritto dell’Unione né in base alle disposizioni del diritto olandese. Tuttavia, all’atto della notifica della decisione del 15 marzo 2004, il SVB fa presente di aver proposto alla sig.ra Franzen di chiedere alla competente istituzione tedesca di assoggettarla esclusivamente alla normativa olandese ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71. La sig.ra Franzen non avrebbe reagito a tale proposta.
26 Il 30 gennaio 2006 la sig.ra Franzen ha presentato una nuova domanda di assegni familiari, accolta dal SVB con decisione del 27 marzo 2006 con decorrenza dal primo trimestre 2006.
27 Con lettera del 5 giugno 2007 è stato chiesto a nome della sig.ra Franzen di concedere a quest’ultima gli assegni familiari a partire dal quarto trimestre 2002. Con decisione del 5 luglio 2007 il SVB ha constatato che a partire dal primo trimestre 2006 la sig.ra Franzen non aveva più diritto agli assegni familiari, ma ha deciso di non recuperare le somme indebitamente versate. Con decisione del 16 novembre 2007 il reclamo della sig.ra Franzen avverso tale decisione è stato dichiarato infondato ed è stata respinta anche la sua istanza di riesame del 5 giugno 2007.
28 Il 6 febbraio 2008, in pendenza del ricorso della sig.ra Franzen avverso quest’ultima decisione di rigetto, il SVB ha adottato una nuova decisione che modificava la motivazione della sua decisione del 16 novembre 2007, in cui dichiarava che le domande di assegni familiari erano respinte in quanto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, alla sig.ra Franzen si applicava soltanto la normativa tedesca, escludendo quindi l’applicazione del regime previdenziale olandese.
29 Con sentenza del 5 agosto 2008 il Rechtbank Maastricht ha dichiarato infondati i ricorsi avverso le decisioni del 16 novembre 2007 e del 6 febbraio 2008. La sig.ra Franzen ha adito in appello il Centrale Raad van Beroep. Dinanzi a tale giudice è controverso tra le parti nel procedimento principale se, a partire dal 1° ottobre 2002, la sig.ra Franzen sia stata assicurata in forza dell’AKW a motivo della sua residenza nei Paesi Bassi.
Il procedimento relativo al sig. Giesen
30 La moglie del sig. Giesen, nata nel 1947, ha lavorato in Germania nel 1970 e, di nuovo, nel periodo compreso tra il 19 maggio 1988 e il 12 maggio 1993 in qualità di «geringfügig Beschäftigte», ossia come persona che esercita un’attività lavorativa di minore entità. In particolare, essa era commessa in un negozio di abbigliamento e svolgeva la sua attività sulla base di un contratto di lavoro occasionale per un numero limitato di ore mensili non superiore a due o tre giorni al mese.
31 Il 22 settembre 2006 il sig. Giesen ha presentato una domanda di pensione di vecchiaia e di assegno per il coniuge ai sensi dell’AOW, accolta dal SVB con decisione del 3 ottobre 2007. Tuttavia, l’assegno per il coniuge è stato ridotto del 16% in quanto, nel periodo in cui la moglie del sig. Giesen ha lavorato in Germania, essa non era assicurata ai fini previdenziali nei Paesi Bassi. Il sig. Giesen ha presentato un reclamo avverso tale decisione nei limiti in cui riguardava la riduzione di tale assegno. Con decisione del 20 maggio 2008 tale reclamo è stato dichiarato infondato.
32 Con sentenza del 13 ottobre 2008 il Rechtbank Roermond ha dichiarato infondato il ricorso del sig. Giesen avverso la decisione del 20 maggio 2008. Il suddetto giudice ha concluso che alla moglie di quest’ultimo non si applicava la normativa olandese, non essendo dimostrato che essa non aveva lavorato in Germania per più di tre mesi. Dinanzi al giudice del rinvio, adito in appello dal sig. Giesen, è controverso tra le parti nel procedimento principale se, nel periodo compreso tra il 19 maggio 1988 e il 31 dicembre 1992, la moglie del sig. Giesen sia stata assicurata in forza dell’AOW a motivo della sua residenza nei Paesi Bassi.
Il procedimento relativo al sig. van den Berg
33 Il sig. van den Berg, nato nel 1943, ha svolto un’attività in Germania nei periodi compresi tra il 25 giugno e il 24 luglio 1972 e tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994. Dalla decisione di rinvio risulta che egli ha svolto tale attività non tutti i giorni, bensì solo per brevi periodi. Poiché il suo reddito era troppo basso, non è stato possibile considerare che lo stesso fosse tenuto al versamento di contributi in Germania. Il 17 gennaio 2008 il sig. van den Berg ha presentato una domanda di pensione di vecchiaia ai sensi dell’AOW. Con decisione del 1° agosto 2008 il SVB gli ha concesso tale pensione, applicando però una riduzione del 14% in considerazione del fatto che, per oltre sette anni, il sig. van den Berg non è stato assicurato nei Paesi Bassi. Con decisione del 25 novembre 2008 il suo reclamo avverso la suddetta decisione è stato dichiarato parzialmente fondato e la riduzione è stata fissata al 10%.
34 Con sentenza del 19 ottobre 2009 il Rechtbank Maastricht ha dichiarato infondato il ricorso avverso la decisione del 25 novembre 2008. Il sig. van den Berg ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, nell’ambito del quale è controverso tra le parti nel procedimento principale se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994, il sig. van den Berg fosse assicurato in forza dell’AOW a motivo della sua residenza nei Paesi Bassi.
Considerazioni comuni ai tre procedimenti
35 Il Centrale Raad van Beroep considera che gli interessati nei procedimenti principali, per i periodi controversi, possono essere considerati lavoratori subordinati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera a), di tale regolamento e che l’AOW e l’AKW rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del suddetto regolamento.
36 Si porrebbe tuttavia la questione di stabilire se, durante i periodi controversi, i suddetti interessati, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, siano stati soggetti alla normativa tedesca e, eventualmente, se l’effetto esclusivo di tale disposizione implichi che la normativa olandese non era applicabile. È in tale contesto che il giudice del rinvio cita la sentenza Kits van Heijningen (C2/89, EU:C:1990:183), la quale verteva su un impiego a tempo parziale, e si chiede se sia possibile applicare tale giurisprudenza anche in caso di contratto di lavoro occasionale.
37 Il giudice del rinvio constata che, nell’ambito delle presenti controversie, non si contesta che gli interessati, a motivo delle loro attività, non siano stati assicurati in forza della normativa tedesca, ad eccezione della loro iscrizione obbligatoria al regime tedesco relativo agli infortuni sul lavoro, sicché essi non hanno potuto chiedere, a seconda dei casi, una pensione di vecchiaia o gli assegni familiari. Esso rileva inoltre che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1989 e il 31 dicembre 1992, la moglie del sig. Giesen e, nei periodi controversi che li riguardano, il sig. van den Berg e la sig.ra Franzen non devono essere considerati assicurati ai fini dell’AOW e dell’AKW. Per poter valutare se il diritto dell’Unione osti a tale esclusione, occorrerebbe interpretare le disposizioni dell’Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini, ossia, rispettivamente, da un lato l’articolo 45 TFUE e, dall’altro, gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE.
38 È in tale contesto che il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se l’articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, sulla base di un contratto di lavoro occasionale, svolge un lavoro subordinato non più di due o tre giorni al mese nel territorio di un altro Stato membro, per tale motivo è assoggettato alla normativa in materia previdenziale dello Stato di occupazione.
b) In caso di risposta affermativa alla [prima questione, lettera a)], se l’assoggettamento alla normativa previdenziale dello Stato di occupazione si applichi sia per i giorni in cui sono svolte le attività lavorative, sia per quelli in cui esse non sono svolte, e, in tal caso, quanto duri siffatto assoggettamento dopo la conclusione delle ultime attività lavorative effettivamente svolte.
2) Se l’articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, osti a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa previdenziale dello Stato di occupazione, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, venga considerato, in quest’ultimo Stato, come assicurato ai fini dell’AOW.
3) a) Se il diritto dell’Unione, e segnatamente le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori e/o dei cittadini dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che esso osta, nelle circostanze dei presenti procedimenti, all’applicazione di una norma nazionale, come l’articolo 6 bis dell’AOW e/o dell’AKW, il quale prevede che un lavoratore migrante residente nei Paesi Bassi venga escluso dall’assicurazione ai fini dell’AOW e/o dell’AKW per il motivo che egli è soggetto esclusivamente alla normativa previdenziale tedesca, anche nel caso in cui detto lavoratore, quale “geringfügig Beschäftigter”, sia escluso in Germania dall’assicurazione “Altersrente” [assicurazione per la vecchiaia] e non abbia diritto al “Kindergeld” [assegni familiari].
b) Se ai fini della soluzione della [terza questione, lettera a)], sia rilevante che esistesse la possibilità di stipulare un’assicurazione volontaria conformemente all’AOW, ovvero che esistesse la possibilità di chiedere al SVB di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
39 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n 1408/71 debba essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione e, in caso di risposta affermativa, se tale assoggettamento si estenda altresì ai giorni in cui non è svolta alcuna attività subordinata.
40 Occorre ricordare che il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale e stabilisce, al suo titolo II, criteri relativi alla determinazione della normativa applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione (v. segnatamente, in tal senso, sentenza Wencel, C589/10, EU:C:2013:303, punto 45).
41 Le disposizioni del suddetto titolo II mirano in particolare a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne (v. sentenze Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, punto 19; Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, punto 12; Bosmann, C352/06, EU:C:2008:290, punto 16, nonché Hudzinski e Wawrzyniak, C611/10 e C612/10, EU:C:2012:339, punto 41).
42 Tale principio dell’unicità della normativa applicabile trova la sua espressione, in particolare, nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 il quale stabilisce che il lavoratore cui è applicabile tale regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro (v. sentenze Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, punto 20; Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, punto 13, e Bosmann, C352/06, EU:C:2008:290, punto 16).
43 In forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro. La determinazione della legislazione di uno Stato membro come legislazione applicabile al lavoratore ai sensi di tale disposizione comporta che nei suoi confronti si può applicare solo la legislazione di tale Stato membro (v. sentenze Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, punto 23, e Bosmann, C352/06, EU:C:2008:290, punto 17).
44 Nella sua sentenza Kits van Heijningen (C2/89, EU:C:1990:183, punto 10), che verteva su un’occupazione a tempo parziale svolta due giorni a settimana, ogni volta per due ore, la Corte ha constatato che dalla lettera dell’articolo 1, lettera a), o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 non si evince nulla che consenta di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento determinate categorie di soggetti in considerazione del tempo da questi dedicato allo svolgimento della loro attività. Pertanto, si deve ritenere che un soggetto rientri nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell’articolo 1, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento.
45 Con la sua prima questione, lettera a), il giudice del rinvio intende sapere se la giurisprudenza derivante dalla sentenza Kits van Heijningen (C2/89, EU:C:1990:183) sia applicabile a una fattispecie come quella della moglie del sig. Giesen che ha lavorato soltanto per due o tre giorni al mese in Germania. Quanto alle situazioni della sig.ra Franzen e del sig. van den Berg, detto giudice considera accertato il fatto che la loro attività in Germania costituisce un’attività subordinata e che la Repubblica federale di Germania era lo Stato membro competente nel periodo controverso riguardante tali due interessati.
46 A tal riguardo, dato che, dalla giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, emerge che il tempo destinato all’esercizio dell’attività subordinata è irrilevante ai fini della determinazione dell’applicabilità del regolamento n. 1408/71 alla persona interessata, si deve considerare che una persona che lavora per due o tre giorni al mese e soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell’articolo 1, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, ossia che è soggetta, in qualità di lavoratore dipendente, alla legislazione di uno o più Stati membri ed è cittadina di uno degli Stati membri, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. In forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, una tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita la sua attività subordinata.
47 Il giudice del rinvio chiede, peraltro, se, in forza del suddetto articolo 13, paragrafo 2, lettera a), la normativa dello Stato membro di occupazione sia applicabile, oltre che per i giorni in cui è svolta l’attività subordinata, anche per quelli in cui essa non è svolta.
48 La risposta a tale questione si evince parimenti dalla sentenza Kits van Heijningen (C2/89, EU:C:1990:183). Al punto 14 di tale sentenza, la Corte ha infatti constatato che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 non distingue fra attività subordinata svolta a tempo pieno e attività subordinata svolta a tempo parziale. Tra l’altro, sarebbe impossibile perseguire le finalità di tale disposizione se si dovesse ritenere che l’applicazione della normativa dello Stato membro di cui trattasi sia limitata ai periodi nei quali viene svolta l’attività, escludendosi i periodi in cui l’interessato non ha svolto detta attività.
49 La Corte ha da ciò concluso che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la quale svolga un’attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge (sentenza Kits van Heijningen, C2/89, EU:C:1990:183, punto 15).
50 Le stesse considerazioni si applicano a un’attività subordinata esercitata occasionalmente, quali le attività oggetto dei procedimenti principali. A tal riguardo, occorre precisare che la normativa dello Stato membro di occupazione continua ad applicarsi sino a quando la persona interessata svolge la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro. A tal fine, l’esistenza di un rapporto di lavoro e il tipo di rapporto di lavoro, a tempo parziale o occasionale, oppure il numero di ore svolte dal lavoratore, sono privi di rilevanza.
51 Tale interpretazione non può essere inficiata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, secondo la quale tale disposizione, che, alle condizioni da essa stabilite, assoggetta la persona alla normativa dello Stato membro di residenza, è applicabile sia alle persone che abbiano cessato definitivamente ogni attività lavorativa, sia a quelle che abbiano cessato la loro attività solo a titolo temporaneo (sentenze Kuusijärvi, C275/96, EU:C:1998:279, punti 39 e 40, nonché Adanez-Vega, C372/02, EU:C:2004:705, punto 24).
52 Infatti, come afferma giustamente il SVB, il periodo durante il quale non sono svolte le attività nell’ambito del lavoro occasionale non può essere considerato come una cessazione temporanea dell’attività. A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il rapporto di lavoro tra la moglie del sig. Giesen e il suo datore di lavoro è durato cinque anni senza interruzioni. Pertanto, durante tale periodo, essa era soggetta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, alla normativa dello Stato membro di occupazione, nel caso di specie, alla normativa tedesca.
53 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.
Sulla seconda questione
54 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto dei procedimenti principali, osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia o gli assegni familiari di quest’ultimo Stato.
55 Tale questione fa riferimento alle particolari circostanze dei procedimenti principali ove l’applicazione della normativa dello Stato membro di occupazione non ha dato luogo all’iscrizione degli interessati al regime previdenziale di tale Stato per quanto riguarda gli assegni familiari e la pensione di vecchiaia.
56 Benché la normativa dello Stato di residenza oggetto dei procedimenti principali escluda, in applicazione della clausola di esclusione di cui all’articolo 6 bis, lettera b), dell’AKW e dell’AOW, l’iscrizione di un lavoratore migrante come gli interessati nei procedimenti principali al proprio regime di assicurazione vecchiaia, il giudice del rinvio chiarisce che, se la risposta alla seconda questione è negativa, è suo compito disapplicare tale clausola di esclusione e applicare la clausola di equità di cui al BUB 1989 e al BUB 1999 al fine di porre rimedio a iniquità molto gravi che potevano derivare dall’obbligo di assicurazione o dalla sua esclusione.
57 È in tale contesto che si pone la questione se l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 osti alla concessione delle suddette prestazioni da parte dello Stato membro di residenza.
58 A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha già ammesso nelle sue sentenze Bosmann (C352/06, EU:C:2008:290) nonché Hudzinski e Wawrzyniak (C611/10 e C612/10, EU:C:2012:339) deroghe al principio di unicità e ha riconosciuto la facoltà, per uno Stato membro che non è competente in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di concedere, a determinate condizioni, prestazioni familiari a un lavoratore migrante in applicazione del suo diritto nazionale.
59 Infatti, nella sentenza Bosmann (C352/06, EU:C:2008:290), in un contesto in cui non sussisteva un cumulo di prestazioni familiari dello stesso tipo malgrado l’applicazione simultanea delle normative dei due Stati membri, la Corte ha constatato che, sebbene il diritto dell’Unione non imponga alle competenti autorità dello Stato di residenza di concedere alla sig.ra Bosmann la prestazione familiare in questione, la possibilità di tale concessione non può neanche essere esclusa se tale persona poteva beneficiare dei suddetti assegni per il solo fatto di risiedere in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Bosmann, C352/06, EU:C:2008:290, punti 25, 27 e 28).
60 In particolare, al punto 31 della citata sentenza Bosmann (C352/06, EU:C:2008:290) la Corte ha dichiarato che, in circostanze come quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza in parola, lo Stato membro di residenza non può essere privato della facoltà di concedere assegni familiari alle persone residenti sul suo territorio. Infatti, sebbene, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro, ciò non toglie che tale regolamento non è inteso ad impedire allo Stato di residenza di concedere, in applicazione della sua legislazione nazionale, assegni familiari a detta persona.
61 Una deroga analoga al principio di unicità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 è stata ammessa nella sentenza Hudzinski e Wawrzyniak (C611/10 e C612/10, EU:C:2012:339), nella quale la Corte ha riconosciuto la facoltà dello Stato membro, che non era competente in forza delle disposizioni del titolo II di tale regolamento, ma sul cui territorio un lavoratore migrante ha svolto un lavoro temporaneo ed è stato ivi integralmente assoggettato all’imposta sui redditi, di concedere prestazioni per figli a carico integrative rispetto a quelle pagate dallo Stato membro di residenza.
62 Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, le prestazioni familiari e la situazione della sig.ra Franzen, si deve necessariamente constatare, da un lato, che, al pari della normativa tedesca, in circostanze quali quelle in cui versa la sig.ra Bosmann, la normativa olandese oggetto dei procedimenti principali non subordina il diritto ad una prestazione familiare a condizioni di occupazione o di assicurazione. Infatti, il solo fatto di risiedere nei Paesi Bassi è sufficiente per beneficiare delle prestazioni familiari, se si eccettua la clausola di esclusione di cui all’articolo 6 bis, lettera b), dell’AKW e dell’AOW, che è diretta a recepire il principio di unicità nella normativa nazionale. Dall’altro lato, nonostante l’applicazione formale della normativa dello Stato membro di occupazione, la sig.ra Franzen non ha avuto diritto alle prestazioni sociali in questione a motivo del numero limitato di ore lavorative svolte e del basso reddito ottenuto dall’attività subordinata svolta sul suo territorio. Pertanto, al pari della causa che ha dato luogo alla sentenza Bosmann (C352/06, EU:C:2008:290), le circostanze del procedimento relativo alla sig.ra Franzen non rivelano un cumulo di prestazioni familiari della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione.
63 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le prestazioni di vecchiaia e l’assegno per il coniuge oggetto dei procedimenti relativi ai sigg. van der Berg e Giesen, risulta che i requisiti materiali per la concessione di tali prestazioni in applicazione della normativa dello Stato membro di residenza sono soddisfatti e che la concessione di tali prestazioni non darebbe luogo a un cumulo delle prestazioni familiari della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione in caso di applicazione simultanea delle normative dello Stato di residenza e dello Stato di occupazione.
64 Infatti, nell’udienza dinanzi alla Corte è stato affermato che il requisito della residenza è sufficiente per beneficiare dell’iscrizione al regime legale olandese di assicurazione per la vecchiaia, anche in caso di inattività della persona per un determinato periodo. Nei procedimenti principali, gli interessati sono decaduti dalla loro iscrizione nei Paesi Bassi in quanto avevano svolto un lavoro occasionale nel territorio tedesco, senza essere stati iscritti al regime di assicurazione vecchiaia in Germania a causa del loro basso reddito.
65 Di conseguenza, occorre constatare, analogamente alla sentenza Bosmann (C352/06, EU:C:2008:290), che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato al regime previdenziale dello Stato membro di occupazione, che soddisfa i requisiti materiali per la concessione di tali prestazioni in applicazione della normativa del suo Stato membro di residenza e la cui situazione non dà luogo a un cumulo delle prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo, riceva prestazioni familiari e di vecchiaia in quest’ultimo Stato membro.
66 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato membro di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato.
Sulla terza questione
67 Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, e in particolare del fatto che il giudice del rinvio, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, intende disapplicare la clausola di esclusione in caso di risposta negativa alla seconda questione, non è necessario rispondere alla terza questione.
Sulle spese
68 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.
2) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e novellato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato.
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