CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 29 giugno 2017, n. C-288/16 – IVA l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni