CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 marzo 2014, n. C-89/13
LAVORO SUBORDINATO – POLITICA SOCIALE – CONTRATTO A TERMINE – CONSEGUENZE ECONOMICHE RICONOSCIUTE IN CASO DI ILLECITA APPOSIZIONE DI UN TERMINE
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (in prosieguo: l’«accordo quadro»), concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 1999/70»), del principio di tutela giurisdizionale effettiva, quale definito all’art. 6 TUE, letto in combinato disposto con gli artt. 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dei principi generali del diritto dell’Unione quali il principio della certezza del diritto, il principio di equivalenza e il principio della tutela del legittimo affidamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, il sig. D’A. e altri 17 ricorrenti e, dall’altro, Poste Italiane SpA (in prosieguo: «Poste Italiane») relativamente all’apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con tale società. Con ordinanza dell’8 gennaio 2014, pervenuta alla Corte il 27 gennaio 2014, il giudice del rinvio ha segnalato che tutti i ricorrenti nel procedimento principale, ad eccezione del sig. D’A., avevano rinunciato agli atti e che, pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava ormai solo quest’ultimo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è:
«(…)
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
4 La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro così recita:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
5 A tenore della clausola 8, punto 1, di tale accordo quadro:
«Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo».
Diritto italiano
6 L’articolo 1419, primo comma, del codice civile così dispone:
«La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità».
7 Con il titolo «Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato», l’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Supplemento ordinario alla GURI n. 262, del 9 novembre 2010; in prosieguo: la «legge n. 183/10»), così prevede:
«(…)
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della [legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali (GURI n. 195, del 6 agosto 1966)].
(…)
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile».
8 L’articolo 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Supplemento ordinario alla GURI n. 153, del 3 luglio 2012), così recita:
«La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge [n. 183/10] si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dal fascicolo sottoposto alla Corte, il sig. D’A. ha stipulato, il 23 giugno 2006, un contratto di lavoro a tempo determinato con Poste Italiane per il periodo tra il 24 giugno 2006 ed il 15 settembre 2006 con mansioni di portalettere junior. Con lettera del 15 dicembre 2010 indirizzata a Poste Italiane, ricevuta il 27 dicembre 2010, egli segnalava, da un lato, che il termine menzionato nel suddetto contratto di lavoro era nullo e, dall’altro, che metteva le proprie energie lavorative a disposizione di Poste Italiane.
10 Il 20 aprile 2011, il ricorrente nel procedimento principale ha investito il giudice del rinvio di diverse domande nei confronti di Poste Italiane, tra cui quella relativa alla nullità della clausola che fissa un termine al contratto di lavoro a durata determinata e, di conseguenza, quelle relative alla riqualificazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla reintegrazione nello stesso posto o in uno identico e alla condanna della convenuta nel procedimento principale al risarcimento dell’intero danno, compresi i contributi previdenziali in questione, con i relativi interessi legali.
11 Il giudice del rinvio afferma di aver pronunciato una sentenza parziale di accoglimento delle prime due domande e di aver disposto il prosieguo del giudizio per la determinazione delle conseguenze economiche.
12 Esso si interroga sulle conseguenze economiche di tale trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in particolare a seguito dell’intervento del legislatore italiano, che ha introdotto nell’ordinamento interno la disposizione interpretativa dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 92/12, la quale riprende la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte suprema di cassazione.
13 A tal riguardo, detto giudice rileva una certa contraddizione fra, da un lato, il regime di indennità previsto dalla legge n. 183/10 e, dall’altro, l’ordinario strumento risarcitorio, previsto per ogni altro settore del diritto civile. Infatti, mentre il codice civile non prevede limiti per il risarcimento del danno subìto a seguito della nullità di un contratto o di una clausola contrattuale, l’articolo 32, comma 5, di tale legge fissa, a favore del lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, un’indennità compresa tra due mensilità e mezza e dodici mensilità della sua ultima retribuzione globale.
14 Ad avviso del giudice del rinvio, un siffatto regime risarcitorio sarebbe alquanto penalizzante per il lavoratore a tempo determinato in quanto, a prescindere dalla durata del procedimento e dal momento in cui sia reintegrato nel suo posto di lavoro, questi non potrà percepire un’indennità superiore a dodici mensilità.
15 In tale contesto, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nella applicazione della direttiva 1999/70/CE, preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto alle ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla.
2) Se sia conforme all’ordinamento europeo che, nell’ambito di sua applicazione, la effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi.
3) Se, nell’ambito di applicazione dell’ordinamento europeo ai sensi dell’art[icolo] 51 della Carta (…), sia conforme all’art[icolo] 47 [di quest’ultima] ed all’art[icolo] 6 della [CEDU] che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi.
4) Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’art[icolo] 3, [paragrafo] l, lett[era] c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)], ed all’art[icolo] 14, [paragrafo] 1, lett[era] c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23)], nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 [dell’accordo quadro] siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
5) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4 [dell’accordo quadro].
6) Se i principi generali del vigente diritto [dell’Unione europea] della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’uguaglianza delle armi nel processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art[icolo] 6, [paragrafo] 2, UE (così come modificato dall’art[icolo] 1, [paragrafo] 8, del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’art[icolo] 46 [UE] – in combinato disposto con l’articolo 6 della [CEDU] e con gli art[icoli] 46, 47 e 52, [paragrafo] 3, della Carta (…), come recepiti dal Trattato di Lisbona – debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una disposizione normativa (quale il comma 7 dell’art[icolo] 32 della legge n. 183/10, come risultante in forza della disposizione interpretativa di cui all’art[icolo] l, comma 13, della legge n. 92/12) che alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro, e a che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi.
7) Ove la Corte di giustizia non dovesse riconoscere ai principi esposti la valenza di principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola contrarietà di una disposizione, quale l’art[icolo] 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 (come interpretata dall’art[icolo] l, comma 13, della legge n. [92/12]), agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70(…) e [alla] Carta (…) se una società, quale la convenuta, avente le caratteristiche di cui ai punti da [60] a [66] [della decisione di rinvio] debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione verticale ascendente del diritto [dell’Unione], ed in particolare della clausola 4 [dell’accordo quadro] e della Carta (…).
8) Ove la [Corte] dovesse dare una risposta positiva ai quesiti sub l, 2, 3 o 4, se il principio di leale cooperazione, quale principio fondante dell’Unione europea, consenta la disapplicazione di una disposizione interpretativa, quale l’articolo l, comma 13, della legge n. 92/12, che renda impossibile il rispetto dei principi risultanti all’esito delle risposte dei quesiti da l a 4».
16 Con l’ordinanza dell’8 gennaio 2014, il giudice del rinvio ha informato la Corte che, alla luce della sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù (C-361/12, EU:C:2013:830), esso ritirava la quarta, la quinta e la settima questione. Occorre quindi esaminare le questioni prima, seconda, terza, sesta ed ottava.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
17 Si deve ricordare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio pregiudiziale servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di tale articolo, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio corredati di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio (v. ordinanza Thomson Sales Europe, C-348/11, EU:C:2012:169, punto 49 e giurisprudenza citata).
18 Pertanto, al fine di consentire alla Corte di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, è necessario, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e da una costante giurisprudenza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga anzitutto un’esposizione sommaria dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio, o quanto meno un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni. Detta domanda deve poi riportare il contenuto delle norme nazionali applicabili al procedimento principale e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. Infine, il giudice del rinvio deve illustrare le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale (v., in particolare, sentenze ABNA e a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, EU:C:2005:741, punti 45 e 46, nonché Asemfo, C-295/05, EU:C:2007:227, punti 32 e 33).
19 A tal riguardo va sottolineato che, malgrado un’ampia esposizione, il giudice del rinvio illustra in modo particolarmente prolisso e confuso il contesto giuridico nazionale. Da un lato, esso fa riferimento a disposizioni nazionali, talune delle quali sono vigenti, altre non vigenti. Dall’altro lo stesso giudice cita innumerevoli decisioni giudiziarie, provenienti da diversi organi giurisdizionali nazionali e rispetto alle quali manifesta il suo dissenso, senza per questo illustrare la rilevanza di tali decisioni, né il rapporto esistente tra di esse, né chiaramente precisare quali debbano essere prese in considerazione per l’esame delle questioni pregiudiziali. L’insieme di tali elementi ha l’effetto di offuscare le questioni di diritto dell’Unione sulle quali il giudice del rinvio chiede di ottenere un’interpretazione della Corte.
20 Inoltre, come si ricorda al punto 22 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1), «una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo succinta, tale domanda dev’essere tuttavia sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale».
21 Tuttavia, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (sentenza Pohotovost, C-470/12, EU:C:2014:101, punto 30 e giurisprudenza citata). Pertanto, e salvo il rispetto dei requisiti ricordati ai punti 17 e 18 della presente ordinanza, nell’ambito di tale procedimento, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (v., in particolare, sentenza Marks & Spencer, C-62/00, EU:C:2002:435, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
22 Nel procedimento principale, poiché il contesto giuridico e di fatto della controversia e le indicazioni fornite dal giudice del rinvio consentono di determinare la portata delle questioni sollevate, le questioni pregiudiziali vanno considerate, nonostante tutto, ricevibili.
Nel merito
23 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
24 A tal riguardo si deve constatare che, nella sentenza Carratù (EU:C:2013:830), la Corte è stata chiamata a rispondere a questioni in parte identiche, in parte simili, poste dal medesimo giudice del rinvio e che, di conseguenza, l’interpretazione dell’accordo quadro fornita in tale sentenza è valida anche nella presente causa.
25 Occorre quindi applicare nella presente causa la citata disposizione del regolamento di procedura.
Sulle questioni prima, seconda, terza e sesta
26 Con le questioni prima, seconda, terza e sesta, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a regole quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali prevedono, per il caso dell’illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro a tempo determinato, conseguenze economiche diverse da quelle previste per il caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
27 L’accordo quadro, segnatamente la sua clausola 4, punto 1, mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza Carratù, EU:C:2013:830, punto 41 e giurisprudenza citata).
28 Tuttavia, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, del suddetto accordo quadro, la parità di trattamento non si applica fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non comparabili (sentenza Carratù, EU:C:2013:830, punto 42).
29 A tal riguardo, e salvo la facoltà offerta agli Stati membri dalla clausola 8, punto 1, dell’accordo quadro, la Corte ha avuto occasione di dichiarare che, in forza della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, domande aventi oggetti diversi non sono paragonabili, proprio in ragione dei loro diversi oggetti (v., in tal senso, sentenza Carratù, EU:C:2013:830, punto 47).
30 Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità versata in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro a tempo determinato e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte ha verificato, ai punti da 43 a 45 della sentenza Carratù (EU:C:2013:830), se fosse possibile considerare che gli interessati si trovavano in situazioni comparabili. Essa ne ha dedotto che le rispettive indennità erano sensibilmente diverse e, pertanto, che il principio di parità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo determinato ed i lavoratori assunti a tempo indeterminato, come prevista dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, non trovava applicazione in una controversia come quella oggetto del procedimento principale che aveva condotto alla suddetta sentenza.
31 Come risulta dalle stesse constatazioni del giudice del rinvio, la situazione del sig. D’A. è analoga a quella della ricorrente nel suddetto procedimento principale. Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte e citata al punto precedente si applica mutatis mutandis al presente procedimento principale.
32 Il fatto che giudice del rinvio faccia riferimento al contratto di diritto civile comune per svolgere la comparazione tra i due casi di cui trattasi nel procedimento principale è a maggior ragione irrilevante sul carattere non comparabile di questi ultimi.
33 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni prima, seconda, terza e sesta che, salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro, la clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sull’ottava questione
34 Non occorre rispondere all’ottava questione, formulata solo nell’ipotesi di una risposta affermativa da parte della Corte ad una delle prime tre questioni.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 25 febbraio 2021, n. C-129/20 - L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse…
- Accordo interconfederale 09-06-2004 recepimento dell’Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEPe CES
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25625 - La clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 1307 depositata il 17 gennaio 2023 - Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza nella causa C-719-20 del 12 maggio 2022 - La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2021, n. 26271 - Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…