CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 marzo 2014, n. C-89/13 – La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato