CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 4 giugno 2015, n. C-579/13
LAVORO – STATUS DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – OBBLIGO D’INTEGRAZIONE CIVICA, ATTESTATA DA UN ESAME, A PENA DI AMMENDA – NORMATIVA NAZIONALE
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU2004, L16, pag.44).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in cui P e S si contrappongono alla Commissie Sociale Zekerheid Breda (Commissione di previdenza sociale di Breda; in prosieguo: la “Commissie Sociale Zekerheid”) e al College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Giunta comunale dei borgomastri e degli assessori del Comune di Amstelveen), in merito all’imposizione da parte di questi ultimi di un obbligo di integrazione civica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. Ai sensi dei considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109:
“(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.
(…)
(4) L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.
(…)
(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno regolare ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.
(…)
(12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali [alle] pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva”.
4. Sotto il titolo “Oggetto”, l’articolo 1, lettera a), di tale direttiva così dispone:
“Scopo della presente direttiva è stabilire:
a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi; (…)”.
5. L’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva dispone quanto segue:
“Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda”.
6. L’articolo 5 della direttiva 2003/109, intitolato “Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo”, così dispone:
“1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:
a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;
b) di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale”.
7. L’articolo 11 della citata direttiva, intitolato “Parità di trattamento”, al paragrafo 1 così dispone:
“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:
a) l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;
b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;
c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;
e) le agevolazioni fiscali;
f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio;
g) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.
(…)”.
Il diritto dei Paesi Bassi
8. L’articolo 1, lettera p), della legge del 2000 sugli stranieri (Vreemdelingenwet 2000), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la “Vw 2000”), così dispone:
“In questa legge e nelle disposizioni su essa fondate si intende, con l’espressione:
(…)
p. soggiornante di lunga durata: titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 20, concesso in esecuzione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, oppure di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro del Trattato che istituisce la Comunità europea (…)”.
9. L’articolo 20, paragrafo 1, della citata legge così recita:
“Il Ministro è competente:
a. ad approvare, respingere o non prendere in considerazione la domanda diretta ad ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato;
b. a revocare o modificare un permesso di soggiorno a tempo indeterminato”.
10. A termini dell’articolo 21, paragrafo 1, della Vw 2000:
“In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, la domanda di rilascio o di modifica del permesso di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 20 può essere respinta solo se lo straniero:
a. nei cinque anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda non ha soggiornato legalmente senza interruzioni, ai sensi dell’articolo 8;
(…)
k. non ha superato l’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della legge sull’integrazione civica [(Wet Inburgering), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la “Wi”)], o non ha conseguito un diploma, certificato o altro documento, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di detta legge”.
11. Dalla decisione di rinvio si ricava che la Wi disciplina l’integrazione civica nella società olandese di tutti i migranti che risiedono nei Paesi Bassi. L’integrazione civica implica l’acquisizione di capacità di espressione orale e scritta nella lingua neerlandese nonché una conoscenza della società olandese. Le competenze linguistiche e la conoscenza della società olandese sono valutate nell’ambito di un esame. Tanto i migranti che, alla data dell’entrata in vigore della Wi, cioè il 1°gennaio 2007, soggiornavano regolarmente da un lungo periodo nei Paesi Bassi quanto quelli arrivati dopo tale data sono soggetti, in linea di principio, all’obbligo d’integrazione civica, vuoi a partire dal 1°gennaio 2007 vuoi a partire dalla data, successiva al 1°gennaio 2007, in cui risiedono regolarmente nei Paesi Bassi.
12. L’articolo 3 della Wi così recita:
“1. È soggetto all’obbligo di integrazione civica lo straniero avente soggiorno regolare, ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e), oppure 1), della Vw 2000, il quale:
a. soggiorni nei Paesi Bassi con una finalità diversa dal soggiorno temporaneo.
(…)
4. L’obbligo di integrazione civica, di cui al paragrafo 1, non è imposto con effetto retroattivo”.
13. A termini dell’articolo 5 della Wi:
“1. In deroga all’articolo 3, non è soggetto all’obbligo di integrazione civica colui che:
a. non abbia ancora compiuto i 16 anni o abbia già compiuto i 65 anni;
b. abbia soggiornato nei Paesi Bassi almeno otto anni nell’età della scuola dell’obbligo;
c. disponga di un diploma, certificato o documento diverso stabilito con o in forza di un atto amministrativo di portata generale;
d. abbia l’età dell’obbligo scolastico o dell’obbligo di acquisire una qualifica;
e. successivamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico o di acquisire una qualifica segua un corso a seguito del quale può ottenere un diploma, certificato o altro documento di cui alla lettera c);
f. abbia dimostrato sufficienti capacità di espressione orale e scritta nella lingua neerlandese ed evidente conoscenza della società olandese.
2. Non è soggetto all’obbligo di integrazione civica neppure:
(…)
c. lo straniero che, ai sensi della normativa di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, abbia soddisfatto una condizione di integrazione civica per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva 2003/109;
(…)
3. La persona soggetta all’obbligo di integrazione civica che dispone di un diploma, certificato o documento diverso stabilito con o in forza di un atto amministrativo di portata generale, da cui risulta che egli possiede già parte delle capacità e delle conoscenze di cui all’articolo 7, è esentata dall’obbligo di acquisire detta parte delle conoscenze o delle capacità e di superare la relativa parte dell’esame di integrazione.
4. Con o in forza di un atto amministrativo di portata generale possono essere stabilite norme relative a:
a. un’ulteriore esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di integrazione civica;
b. il soggiorno, di cui al paragrafo 1, lettera b), e
c. l’applicazione del paragrafo 1, lettera f).
5. Il Ministro può adottare norme regolamentari sull’applicazione del paragrafo 2, lettera d)”.
14. L’articolo31 di detta legge dispone:
“1. Il College van Burgermeester en Wethouders infligge una sanzione amministrativa alla persona soggetta all’obbligo di integrazione civica che non ha superato l’esame di integrazione entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o entro il termine prorogato in forza del paragrafo 2, lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1:
a. il College van Burgermeester en Wethouders proroga il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la persona soggetta all’obbligo dimostra che il mancato superamento dell’esame di integrazione civica non è a lui imputabile, oppure
b. il College van Burgermeester en Wethouders concede un’esenzione dall’obbligo di integrazione civica se, in base agli sforzi debitamente dimostrati dalla persona soggetta all’obbligo di integrazione civica, giunge alla conclusione che per tale persona non è ragionevolmente possibile superare l’esame di integrazione.
3. Con o in forza di un atto amministrativo di portata generale possono essere fissate disposizioni riguardo al paragrafo 2″.
15. Si apprende dalla decisione di rinvio che la Wi è entrata in vigore il 1°gennaio 2007. L’entrata in vigore di tale legge è stata accompagnata dall’inserimento nella Vw 2000 dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera k). Questa disposizione è stata tuttavia applicata effettivamente soltanto dal 1°gennaio 2010.
16. Il governo dei Paesi Bassi chiarisce a tal proposito che l’obbligo di superare l’esame di integrazione civica è una condizione per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, tanto per i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto per la prima volta un soggiorno regolare nei Paesi Bassi dopo l’entrata in vigore della Wi, quanto per i cittadini di paesi terzi che hanno richiesto lo status di soggiornanti di lungo periodo dopo il 1°gennaio 2010, anche se, alla data di entrata in vigore della Wi, già soggiornavano regolarmente nei Paesi Bassi. L’articolo 21, paragrafo 1, lettera k), della Vw 2000 si applica pertanto a queste due categorie di soggetti.
17. Per contro, i cittadini di paesi terzi che, alla data di entrata in vigore della Wi, soggiornavano già regolarmente nei Paesi Bassi e che hanno richiesto lo status di soggiornanti di lungo periodo tra il 1°gennaio 2007 e il 1°gennaio 2010, così come hanno fatto le ricorrenti nel procedimento principale, non hanno l’obbligo di superare l’esame d’integrazione per acquisire il detto status. L’articolo 21, paragrafo 1, lettera k), della Vw 2000 non si applica pertanto a questa categoria di soggetti.
18. Tuttavia, i cittadini che fanno parte di detta categoria devono superare l’esame d’integrazione civica entro il termine fissato in una decisione del College van Burgermeester en Wethouders del comune in cui hanno la loro residenza, a pena di ammenda. Se l’esame non viene superato entro questo termine, ne viene fissato uno nuovo, e ogni volta viene aumentata l’ammenda.
19. L’obbligo di integrazione civica a cui sono soggetti questi stessi cittadini non incide pertanto sullo status di soggiornante di lungo periodo, né per quanto riguarda il suo ottenimento né per quanto riguarda la sua conservazione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20. P e S sono cittadine di paesi terzi titolari, rispettivamente, dal 14 novembre 2008 e dall’8 giugno 2007 di regolari permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, in base alla direttiva 2003/109.
21. Con decisione del 1°agosto 2008, la Commissie Sociale Zekerheid ha comunicato a P che essa era soggetta all’obbligo di integrazione civica ai sensi della Wi, e che doveva dunque superare l’esame di integrazione civica entro il 30 giugno 2013. In seguito a tale decisione, P ha cominciato a partecipare ad un corso di integrazione civica organizzato dalla Commissie Sociale Zekerheid. A partire dal 25 agosto 2008, ha temporaneamente interrotto la frequenza del corso per motivi di salute. In seguito non l’ha più ripresa. Con decisione del 4 agosto 2009, la Commissie Sociale Zekerheid ha nuovamente rilevato che P era soggetta a tale obbligo e che doveva superare il citato esame entro il 30 giugno 2013. Il 25 febbraio 2010, la Commissie Sociale Zekerheid ha confermato la propria decisione del 4 agosto 2009.
22. Con decisione del 24 febbraio 2010, il College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen ha comunicato a S che essa era soggetta all’obbligo di integrazione civica, ai sensi della Wi, e che doveva superare l’esame di integrazione civica entro il 24 agosto 2013.
23. Nell’ambito delle impugnazioni promosse da P e S avverso il rigetto dei ricorsi presentati contro le decisioni che imponevano loro di superare l’esame di integrazione, il Centrale Raad van Beroep (Corte suprema amministrativa) solleva dubbi quanto alla conformità dell’obbligo di integrazione civica con la direttiva 2003/109.
24. In particolare, il giudice del rinvio, pur ritenendo che l’imposizione di un tale obbligo sia fondata sull’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, si chiede se, dopo la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo, sia lecito che gli Stati membri pongano condizioni d’integrazione costituite da un esame di integrazione civica, sanzionato da un sistema di ammende.
25. Il giudice del rinvio ritiene peraltro che l’obbligo di integrazione possa in effetti rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/109. In tal caso, poiché tale obbligo non è imposto ai cittadini nazionali, neppure i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo dovrebbero essere soggetti a tale obbligo, pena violare il principio di parità di trattamento di cui alla citata disposizione.
26. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, sebbene possano effettivamente essere introdotte condizioni di integrazione nel diritto nazionale, dette condizioni non possono però essere tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’acquisizione o il mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Orbene, il giudice del rinvio non esclude che l’obbligo di integrazione civica violi tale criterio.
27. Infine, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di essere informati, dopo l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, che deve essere ancora soddisfatto un obbligo di integrazione, come accaduto nel caso di S, abbia un rilievo ai fini della valutazione della conformità di tale obbligo con la direttiva 2003/109.
28. È in tale contesto che il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se lo spirito e le finalità della direttiva 2003/109, o i suoi articoli 5, paragrafo 2, e/o 11, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che essi sono incompatibili con l’imposizione, in forza del diritto nazionale, dell’obbligo di integrazione civica, sanzionato da un sistema di ammende, ai cittadini di paesi terzi che possiedono lo status di soggiornante di lungo periodo.
2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che l’obbligo di integrazione civica sia stato imposto prima dell’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo”.
Sulle questioni pregiudiziali
29. Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/109 e, in particolare, i suoi articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame d’integrazione civica, a pena di ammenda, e se a tal proposito rilevi il fatto che detto status sia stato ottenuto prima oppure dopo che tale obbligo fosse imposto.
30. In via preliminare, va rilevato che le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano unicamente i cittadini di paesi terzi che soggiornavano regolarmente nei Paesi Bassi alla data di entrata in vigore della Wi, vale a dire il 1°gennaio 2007, e che, come P e S, hanno richiesto lo status di soggiornanti di lungo periodo tra il 1°gennaio 2007 e il 1°gennaio 2010.
31. Per questa categoria di soggetti, l’obbligo di integrazione civica di cui al procedimento principale, che consiste nel superamento di un esame per dimostrare l’acquisizione di capacità di espressione orale e scritta nella lingua neerlandese nonché una conoscenza sufficiente della società olandese, non è una condizione per ottenere né per conservare lo status di soggiornante di lungo periodo, ma determina unicamente l’irrogazione di un’ammenda a carico di colui che, alla scadenza del termine stabilito, non abbia superato il citato esame.
32. Peraltro, occorre sottolineare l’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alle misure di integrazione, come emerge in particolare dal considerando 4 della direttiva 2003/109, secondo cui l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell’Unione enunciato nel Trattato.
33. Occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio alla luce di tali considerazioni.
34. Per quanto concerne innanzitutto l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, intitolato “Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo”, tale norma prevede che gli Stati membri possano esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale.
35. Pertanto, emerge tanto dalla formulazione di tale norma quanto dal contesto in cui essa è inserita che quest’ultima accorda agli Stati membri la facoltà di subordinare l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo al previo soddisfacimento di talune condizioni di integrazione.
36. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 verte quindi sulle condizioni d’integrazione che possono essere richieste prima della concessione dello status di soggiornante di lungo periodo.
37. Orbene, come osservato al punto 31 della presente sentenza, l’obbligo di integrazione civica di cui al procedimento principale non condiziona né l’ottenimento né la conservazione dello status di soggiornante di lungo periodo da parte dei cittadini di paesi terzi che hanno richiesto questo status nel periodo tra il 1°gennaio 2007 e il 1°gennaio 2010. Ne consegue che, relativamente a tale categoria di soggetti, un simile obbligo non può essere qualificato come condizione d’integrazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109.
38. Pertanto, poiché l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 non impone né vieta agli Stati membri di esigere dai cittadini di paesi terzi l’adempimento di obblighi di integrazione dopo l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, questa norma non osta ad una misura di integrazione come quella di cui al procedimento principale.
39. Per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, occorre osservare che, così come enunciato al considerando 12 della citata direttiva, tale disposizione garantisce ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro interessato, nei settori indicati ai punti da a) a h) della citata disposizione.
40. Orbene, tenuto conto del fatto che l’obbligo di integrazione civica per cui è causa non è imposto ai cittadini nazionali, si deve esaminare se un tale obbligo possa essere contrario al principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, nei diversi settori ivi previsti.
41. A tal proposito occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza S.P.C.M. ea., C?558/07, EU:C:2009:430, punto 74 e giurisprudenza citata).
42. In tale contesto, occorre rilevare che le misure di integrazione per cui è causa consistono, in sostanza, nell’obbligo di acquisire e/o dimostrare di possedere capacità di espressione orale e scritta nella lingua neerlandese nonché una conoscenza della società olandese. Orbene, mentre si può presumere che i cittadini nazionali dispongano di tali competenze e conoscenze, lo stesso non vale per cittadini di paesi terzi. Pertanto, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 52 delle sue conclusioni, occorre considerare che la situazione dei cittadini di paesi terzi non è analoga a quella dei cittadini nazionali per quanto concerne l’utilità delle misure di integrazione quali l’acquisizione di una conoscenza tanto della lingua quanto della società del paese in questione.
43. Pertanto, poiché le citate situazioni non sono analoghe, il fatto che l’obbligo di integrazione civica di cui al procedimento principale non sia imposto ai cittadini nazionali non viola il diritto dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla parità di trattamento con i cittadini nazionali, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109.
44. Tuttavia, le modalità di applicazione di tale obbligo di integrazione civica non devono contravvenire al principio di non discriminazione, nei settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109.
45. In ogni caso, occorre aggiungere che gli Stati membri non possono applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta direttiva e, pertanto, da privarla del suo effetto utile (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C?508/10, EU:C:2012:243, punto 65).
46. A tal proposito, come emerge dai considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109, l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C?508/10, EU:C:2012:243, punto 66).
47. Ciò posto, per quanto concerne, in primo luogo, l’obbligo di superare l’esame di integrazione civica in parola, non si può negare che l’acquisizione di una conoscenza tanto della lingua quanto della società dello Stato membro ospitante faciliti ampiamente la comunicazione tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini nazionali e, inoltre, favorisca l’interazione e lo sviluppo di rapporti sociali tra gli stessi. Neppure si può negare che l’acquisizione della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante renda meno difficile l’accesso da parte dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro e alla formazione professionale.
48. In tale prospettiva, nei limiti in cui l’obbligo di superare un esame, come quello in discussione, permette di assicurare l’acquisizione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati di conoscenze che risultano incontestabilmente utili per stabilire legami con lo Stato membro ospitante, occorre rilevare che tale obbligo, di per sé, non compromette la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109, ma può viceversa contribuire alla loro realizzazione.
49. Tuttavia, le modalità di applicazione di tale obbligo non devono essere neanch’esse tali da compromettere questi obiettivi, tenuto conto in particolare del livello di conoscenze richieste per superare l’esame di integrazione civica, dell’accessibilità ai corsi e al materiale necessario per preparare questo esame, degli importi applicabili ai cittadini di paesi terzi a titolo di costi d’iscrizione per sostenere detto esame o della presa in considerazione di circostanze individuali particolari, come l’età, l’analfabetismo o il livello di istruzione.
50. Per quanto concerne, in secondo luogo, il sistema di ammende di cui trattasi, occorre rilevare che l’irrogazione di un’ammenda ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo che, spirato il termine stabilito, non siano riusciti a superare l’esame di integrazione civica, quale mezzo per assicurare l’effettività dell’obbligo di integrazione civica a cui essi sono soggetti, non compromette, di per sé, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e, pertanto, non priva quest’ultima del suo effetto utile.
51. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che l’importo massimo dell’ammenda irrogabile nella fattispecie raggiunge un livello relativamente elevato, vale a dire EUR1000, e che tale ammenda può, peraltro, essere irrogata ogni volta che i termini stabiliti per il superamento dell’esame di integrazione civica spirano senza che detto esame sia superato, e ciò senza alcun limite, fino a quando il cittadino di paesi terzi interessato non abbia superato detto esame.
52. Occorre ugualmente rilevare che l’ammenda è irrogata ai cittadini di paesi terzi che, allo scadere del termine che è stato loro fissato, non siano riusciti a superare l’esame di integrazione civica, indipendentemente dal fatto che, nel corso di tale periodo, essi non si siano mai presentati a detto esame o si siano presentati più volte.
53. Inoltre, i costi di iscrizione per sostenere l’esame di integrazione civica nonché, eventualmente, i costi relativi alla preparazione di quest’ultimo sono a carico dei cittadini di paesi terzi interessati. Occorre anche rilevare che, all’udienza, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato che l’importo dei costi d’iscrizione è pari a EUR230, che i cittadini di paesi terzi devono pagare questi costi ogni volta che, nel corso del periodo stabilito, si presentino all’esame di integrazione civica e che detti costi non sono rimborsati ai cittadini che non superano l’esame. Ne discende, in tal modo, che l’irrogazione di un’ammenda non è il solo effetto negativo subìto dai cittadini di paesi terzi che non riescano a superare l’esame entro il termine stabilito.
54. In tali circostanze, che spetta al giudice del rinvio verificare, il pagamento di un’ammenda per sanzionare l’inosservanza dell’obbligo di superamento dell’esame di integrazione civica, in aggiunta al pagamento dei costi relativi agli esami effettuati, può compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e, pertanto, privarla del suo effetto utile.
55. Infine, poiché l’obbligo di integrazione civica previsto dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale non incide sull’ottenimento e sulla conservazione dello status di soggiornante di lungo periodo dei cittadini di paesi terzi che hanno richiesto tale status tra il 1°gennaio 2007 e il 1°gennaio 2010, come osservato al punto 31 della presente sentenza, occorre constatare che il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse tale obbligo oppure dopo è, nel caso di specie, irrilevante ai fini della risposta da dare al giudice del rinvio.
56. Alla luce di tali considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2003/109 e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, della stessa non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo è irrilevante a tale riguardo.
Sulle spese
57. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Dichiara:
La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, della stessa non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo è irrilevante a tale riguardo.