Corte di Giustizia UE sentenza n. 429 depositata il 8 giugno 2017

Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali – Discriminazione indiretta – Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro- Accesso al mercato bancario.

Massima: 

La Corte interpreta l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, nel senso che osta a una normativa nazionale, che prevede un regime di esenzione fiscale applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso servizi bancari con sede in Belgio o in altro Stato membro, il caso in cui tale regime subordini a determinate condizioni l’accesso al mercato bancario belga da parte di prestatori di servizio di altro Stato membro.

Testo: 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3, in prosieguo: l’«accordo SEE»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra – A- X -, il sig. – B – X -, la sig.ra – C -, agenti in qualità di aventi causa del sig. – D – X -, nonché la sig.ra – C -, da un lato, e il Belgische Staat (Stato belga), dall’altro, con riguardo al diniego del beneficio di un’esenzione fiscale della remunerazione di un deposito a risparmio collocato in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.

Il diritto belga

3 L’articolo 21 del codice sulle imposte sui redditi (in prosieguo: il «CIR 1992»), nel testo applicabile all’esercizio di imposta 2010 (redditi percepiti nel 2009), così disponeva:

«I redditi dei beni mobiliari e dei capitali non comprendono:

(…)

5° il primo scaglione, pari a [EUR] 1 730 (importo di base [EUR] 1 250) annui, dei redditi relativi a depositi a risparmio percepiti, senza fissazione convenzionale di termini o preavviso, da parte di istituti di credito stabiliti in Belgio e disciplinati dalla legge 22 marzo 1993 relativa allo status e al controllo degli istituti di credito, fermo restando che:

– tali depositi devono, inoltre, rispondere ai criteri definiti dal Re su parere della Commissione bancaria, finanziaria e assicurativa (…), quanto alla valuta in cui sono esposti, quanto alle condizioni e modalità di ritiro e prelievo e quanto alla struttura, al livello e alla modalità di calcolo della loro remunerazione;

(…)».

4 Nella sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio (C?383/10, EU:C:2013:364), la Corte di giustizia ha dichiarato che tale disposizione violava l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo SEE.

5 L’articolo 170 della legge del 25 aprile 2014, recante disposizioni varie (Moniteur belge del 7 maggio 2014, pag. 36946; in prosieguo: la «legge del 25 aprile 2014») ha modificato l’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 come segue:

«I redditi dei beni mobiliari e dei capitali non comprendono:

(…)

5° il primo scaglione, pari a EUR 1 250 annui (importo non indicizzato), dei redditi relativi a depositi a risparmio percepiti, senza fissazione convenzionale di termini o preavviso, da parte degli istituti di credito di cui all’articolo 56, § 2, n. 2, a, fermo restando che:

– tali depositi devono, inoltre, rispondere ai criteri definiti dal Re su parere della Banca nazionale del Belgio e dell’Autorità per i servizi e i mercati finanziari, ciascuna nei limiti delle proprie competenze, quanto alla valuta in cui sono esposti, quanto alle condizioni e modalità di ritiro e prelievo e quanto alla struttura, al livello e alle modalità di calcolo della loro remunerazione, o, per i depositi percepiti da istituti di credito stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, tali depositi devono soddisfare requisiti analoghi a quelli definiti dalle competenti autorità amministrative equivalenti dell’altro Stato membro;

(…)».

6 Nell’esposizione delle ragioni della modifica dell’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 si legge quanto segue:

«Che i requisiti debbano essere “analoghi” significa anzitutto che i depositi a risparmio devono essere assoggettati alle stesse condizioni di base previste all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992; e, inoltre, che i depositi a risparmio devono rispondere ai criteri definiti dai pubblici poteri nello Stato membro interessato in materia di valuta in cui i depositi sono esposti nonché in materia di condizioni e modalità di ritiro e prelievo e in materia di struttura, di livello e di modalità di calcolo della loro remunerazione. Questi ultimi criteri devono essere analoghi a quelli vigenti in Belgio. Ciò significa che – senza essere identici – essi devono avere una portata comparabile. (…)».

7 Il regio decreto del 27 agosto 1993 di esecuzione del CIR 1992 (Moniteur belge del 13 settembre 1993, pag. 20096), come modificato dal regio decreto del 7 dicembre 2008 (Moniteur belge del 22 dicembre 2008, pag. 67513) (in prosieguo: il «R.D./CIR 92»), prevede i criteri ai quali i depositi a risparmio di cui all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 devono, inoltre, rispondere per poter beneficiare dell’applicazione del medesimo articolo.

8 L’articolo 2 del R.D./CIR 92 così dispone:

«Al fine di beneficiare dell’applicazione dell’articolo 21, n. 5, del [CIR 1992], i depositi a risparmio di cui al medesimo articolo devono rispondere altresì ai seguenti criteri:

1. i depositi a risparmio devono essere esposti in valuta euro;

2. sui depositi a risparmio possono essere operati prelievi, direttamente o in relazione a un conto corrente, esclusivamente per il regolamento delle seguenti operazioni:

a) pagamento in contanti;

b) giroconto o bonifico, che non avvenga in forza di un ordine permanente, verso un conto aperto a nome del titolare del deposito a risparmio;

c) giroconto verso un deposito a risparmio aperto presso lo stesso istituto a nome del coniuge o di un parente fino al secondo grado del titolare del deposito a risparmio;

(…)

3° le condizioni di ritiro devono prevedere la possibilità per l’istituto depositario di subordinare i prelievi a un preavviso di 5 giorni di calendario qualora eccedano gli [EUR] 1250 e di limitarli a [EUR] 2 500 ogni metà mese;

4° a) la remunerazione dei depositi a risparmio comporta obbligatoriamente ma esclusivamente

– un interesse di base e

– un premio di fedeltà;

b) l’interesse di base e il premio di fedeltà sono calcolati secondo un tasso espresso su base annuale.

I depositi sono produttivi di un interesse di base al più tardi a partire dal giorno di calendario successivo al giorno di calendario del versamento e cessano di produrre interessi a partire dal giorno di calendario del ritiro.

I versamenti e i ritiri effettuati lo stesso giorno di calendario sono compensati ai fini del calcolo dell’interesse di base e del premio di fedeltà.

L’interesse di base maturato viene versato sul deposito una volta per ciascun anno civile in modo da produrre, in deroga al comma 2, un interesse di base a partire dal 1° gennaio dell’anno.

Un interesse sullo scoperto non può essere richiesto al titolare di un deposito a risparmio.

Il premio di fedeltà è accreditato sui depositi rimasti iscritti sul medesimo conto per una durata di dodici mesi consecutivi.

In caso di giroconto da un deposito a risparmio verso un altro deposito a risparmio aperto a nome dello stesso titolare presso il medesimo istituto che non avvenga in forza di un ordine permanente, il periodo di maturazione del premio di fedeltà sul primo deposito a risparmio resta acquisito, a condizione che l’importo del trasferimento ammonti almeno a [EUR] 500 e che il titolare in questione non abbia già effettuato tre giroconti di questo tipo, a partire dal medesimo deposito a risparmio, nel corso dello stesso anno civile. (…)

c) il tasso dell’interesse di base concesso da un istituto ai depositi a risparmio da esso ricevuto non può essere superiore al più alto dei seguenti due tassi:

– 3%;

– il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il giorno dieci del mese che precede il semestre di calendario in corso.

Qualsiasi aumento del tasso dell’interesse di base è mantenuto in essere per un periodo di almeno tre mesi, salvo il caso di modifica al ribasso del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

Fermo restando quanto disposto dalla lettera e) infra, il tasso del premio di fedeltà offerto non può:

– superare del 50% il tasso massimo dell’interesse di base di cui al primo comma. Se tale percentuale non è pari a un multiplo di un decimo di percentuale, il tasso massimo del premio di fedeltà è arrotondato al decimo di percentuale inferiore;

– essere inferiore al 25% del tasso dell’interesse di base offerto. Se tale percentuale non è pari a un multiplo di un decimo di percentuale, il tasso massimo del premio di fedeltà è arrotondato al decimo di percentuale inferiore;

d) un solo ed unico tasso d’interesse di base è applicabile per deposito a risparmio in un momento determinato;

e) il premio di fedeltà che è concesso in un momento determinato è lo stesso per i nuovi versamenti e per i depositi per i quali inizi a decorrere un nuovo periodo di fedeltà. Ferma restando l’applicazione del n. 4, lettera b), comma 7, il premio di fedeltà applicabile al momento del versamento o all’inizio di un nuovo periodo di fedeltà resta applicabile durante tutto il periodo di fedeltà;

5° l’istituto depositario esamina se il limite previsto all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 sia raggiunto ogni volta che l’interesse di base e il premio di fedeltà sono contabilizzati, e prende a tal fine in considerazione tutti gli importi allocati durante il periodo imponibile».

9 L’amministrazione ha pubblicato, a tal riguardo, la circolare Circ. AAFisc n. 22/2014 (n. Ci.RH.231/633.479), del 12 giugno 2014, la quale, al suo punto 2, rubricato «Criteri ai quali devono rispondere i depositi a risparmio stranieri oggetto dell’esenzione», prevede:

«4. Ai sensi dell’articolo 21, n. 5, CIR 1992 (…), i depositi a risparmio stranieri devono rispondere a criteri definiti dal legislatore (o da un organo pubblico dell’esecutivo competente per l’esecuzione della normativa tributaria) e che sono stati oggetto di un parere preventivo di organismi simili alla Banca nazionale del Belgio ed all’Autorità dei servizi e dei mercati finanziari.

5. Inoltre, tali criteri devono essere analoghi ai criteri definiti all’articolo 2 del R.D./CIR 92, per quanto riguarda:

– la valuta in cui essi sono esposti;

– le condizioni e i modi di ritiro e di prelievo;

– e la struttura, il livello e la modalità di calcolo della loro remunerazione.

Per il dettaglio di tali criteri, occorre consultare il predetto articolo 2 del R.D./CIR 92 (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 Il sig. – D – X – e la sig.ra – C – disponevano, per quanto riguarda gli esercizi d’imposta dal 2010 al 2013, di cinque depositi a risparmio presso istituti finanziari con sede in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. Essi hanno chiesto di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014.

11 Dato che nessuno di tali istituti ha potuto attestare che i depositi a risparmio accesi presso di loro soddisfacessero condizioni analoghe a quelle applicabili ai depositi a risparmio regolamentati belgi, in particolare per quanto riguarda l’interesse di base e il premio di fedeltà, le autorità fiscali belghe hanno negato l’applicazione dell’esenzione fiscale ai redditi prodotti da tali depositi a risparmio.

12 Il sig. – D – X – e la sig.ra – C – hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale s’interroga in merito alla compatibilità dell’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, con il diritto dell’Unione.

13 In tale contesto, il rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunale di primo grado delle Fiandre occidentali, distretto di Bruges, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 21, n. 5 CIR 1992, come modificato dall’articolo 170 della legge del 25 aprile 2014, violi le disposizioni degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’Accordo SEE, posto che tale disposizione, pur essendo applicabile indistintamente per i prestatori di servizi nazionali e stranieri, esige che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste all’articolo 2 del regio decreto di esecuzione del CIR 1992, che sono di fatto proprie del mercato belga e pertanto ostacolano gravemente l’offerta di servizi in Belgio dei prestatori di servizi stranieri».

14 Dagli elementi del fascicolo messo a disposizione della Corte risulta che il sig. – D – X – è deceduto il 20 gennaio 2016. La sig.ra – X -, il sig. – B -X – nonché la sig.ra – C – sono succeduti nei suoi diritti.

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

15 Si deve ricordare che, nella sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio (C?383/10, EU:C:2013:364), la Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio, avendo istituito e mantenuto in essere un regime che prevede un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti, risultante dall’applicazione di un’esenzione fiscale riservata unicamente agli interessi corrisposti dalle banche residenti, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE nonché dell’articolo 36 dell’accordo SEE.

16 In seguito a tale sentenza, detto regime è stato modificato nel senso che l’esenzione fiscale è ormai applicabile anche agli interessi corrisposti dalle banche non residenti.

17 Secondo il CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, affinché i titolari dei depositi possano avvalersi del beneficio di tale esenzione, il regime del deposito a risparmio considerato deve rispondere a taluni criteri, stabiliti dalla legge, come la valuta in euro, le limitazioni dei ritiri e dei prelievi nonché una modalità di calcolo della remunerazione che dev’essere costituita dagli interessi di base e da un premio di fedeltà.

18 Il CIR prevede che i depositi ricevuti dagli istituti di credito che hanno sede in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo debbano rispondere a criteri analoghi definiti dalle competenti autorità di quest’altro Stato membro.

19 Secondo la motivazione della legge del 25 aprile 2014, deve trattarsi di «condizioni analoghe, vale a dire (…) che i depositi a risparmio devono essere soggetti alle stesse condizioni di base menzionate all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992».

20 Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il governo belga ha precisato che tale testo dev’essere inteso nel senso che le condizioni alle quali sono assoggettati i depositi a risparmio delle banche con sede in uno Stato membro diverso dal Belgio non devono essere identiche alle condizioni a cui sono assoggettati quelli delle banche con sede in Belgio, ma che è sufficiente che si tratti di condizioni analoghe.

21 Orbene, si deve constatare che, a prescindere da tale questione, è pacifico che un deposito a risparmio presso una banca con sede in Belgio o presso una banca con sede all’estero deve comunque, per poter rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale di cui trattasi, soddisfare in particolare due condizioni.

22 Da un lato, tale conto di risparmio dev’essere assoggettato a talune restrizioni per quanto riguarda le modalità e le condizioni di ritiro e di prelievo su detto conto e, dall’altro, la remunerazione di un conto di questo tipo dev’essere costituita al contempo da un interesse di base e da un premio di fedeltà.

23 È alla luce di tali considerazioni che occorre risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio.

Sulla questione pregiudiziale

24 Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 TFUE nonché gli articoli 36 e 40 dell’accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime nazionale di esenzione fiscale, quale quello previsto dall’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, che, sebbene sia indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro del SEE, è riservato ai redditi provenienti da depositi a risparmio presso banche che soddisfano condizioni che, de facto, sono proprie del solo mercato nazionale.

25 Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto constatare che, se una simile normativa nazionale fosse tale da compromettere le due libertà fondamentali evocate dal giudice del rinvio, resterebbe il fatto che gli eventuali effetti restrittivi di tale normativa sulla libera circolazione dei capitali sarebbero la conseguenza inevitabile delle eventuali restrizioni imposte alla libera prestazione dei servizi. Orbene, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di tali libertà qualora emerga che, nelle circostanze della specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate (v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C?42/07, EU:C:2009:519, punto 47; dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C?384/08, EU:C:2010:133, punto 40; nonché ordinanza del 28 settembre 2016, Durante, C?438/15, non pubblicata, EU:C:2016:728, punto 14).

26 Ne consegue che il regime di esenzione fiscale in questione dev’essere esaminato esclusivamente alla luce degli articoli 56 TFUE e 36 dell’accordo SEE.

27 Inoltre, si deve constatare che le prestazioni bancarie costituiscono servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE. Orbene, l’articolo 59 TFUE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità, per un prestatore di servizi, di esercitare effettivamente la libertà di prestare servizi (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Grecia, C?66/15, non pubblicata, EU:C:2016:5, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

28 Nel caso di specie, la normativa oggetto del procedimento principale istituisce un regime fiscale indistintamente applicabile alle remunerazioni di un deposito a risparmio corrisposte da banche con sede in Belgio e a quelle corrisposte da banche con sede in un altro Stato membro.

29 Tuttavia, anche una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile a tutti i servizi, a prescindere dal luogo in cui risiede il prestatore, è idonea a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi laddove riservi il beneficio di un vantaggio ai soli utilizzatori di servizi che soddisfano talune condizioni che, di fatto, sono proprie del mercato nazionale, e privi così gli utilizzatori di altri servizi sostanzialmente simili, ma che non soddisfano le condizioni particolari previste in tale normativa, del beneficio di tale vantaggio. Infatti, una simile normativa interessa la situazione degli utilizzatori di servizi in quanto tale ed è quindi idonea a dissuaderli dall’utilizzare quelli di alcuni prestatori, dato che i servizi da questi ultimi proposti non soddisfano le condizioni prescritte dalla medesima normativa, in tal modo condizionando l’accesso al mercato (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 1995, Alpine Investments, C?384/93, EU:C:1995:126, punti da 26 a 28 e da 35 a 38, nonché sentenza del 10 novembre 2011, Commissione/Portogallo, C?212/09, EU:C:2011:717, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

30 Occorre dunque verificare, in un primo tempo, se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, sebbene indistintamente applicabile, generi ostacoli alla libera prestazione dei servizi.

31 A tal riguardo, si deve rilevare che, come precisato dalla circolare Circ. AAFisc n. 22/2014, i depositi devono rispondere ai criteri stabiliti all’articolo 2 del R.D./CIR 92, i quali in particolare prevedono che i ritiri da tali depositi devono essere limitati al fine di distinguere questi ultimi da un conto corrente e che la remunerazione dei depositi a risparmio dev’essere obbligatoriamente ed esclusivamente costituita da un interesse di base e da un premio di fedeltà.

32 Dalle precisazioni fornite dagli interessati durante l’udienza dinanzi alla Corte risulta altresì che non esiste, negli Stati membri del SEE diversi dal Regno del Belgio, alcun regime relativo ai depositi a risparmio che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 2 del R.D./CIR 92, in particolare quelle relative alla remunerazione di un tale deposito. Siffatta modalità di remunerazione costituisce, a quanto risulta, una peculiarità del mercato bancario belga.

33 In tal senso, la normativa nazionale di cui trattasi, sebbene indistintamente applicabile alle remunerazioni dei conti di risparmio aperti presso banche con sede in Belgio e a quelli aperti in altri Stati membri del SEE, produce, da un lato, l’effetto di dissuadere, di fatto, i residenti in Belgio dal ricorrere ai servizi di banche con sede in detti altri Stati membri e dall’aprire o mantenere in essere conti di risparmio presso queste ultime banche, dato che gli interessi da esse corrisposti non possono godere dell’esenzione fiscale considerata, in particolare per il motivo che la remunerazione dei conti di risparmio non è costituita da un tasso di interesse di base e da un premio di fedeltà.

34 Dall’altro lato, tale normativa è atta a dissuadere i titolari di un conto di risparmio presso una banca con sede in Belgio, che soddisfi le condizioni dell’esenzione, dal trasferire il loro risparmio in una banca con sede in un altro Stato membro che non proponga conti che soddisfino dette condizioni.

35 Pertanto, la suddetta normativa è atta a costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall’articolo 56, primo comma, TFUE, ove subordini a talune condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce degli elementi che compaiono al punto 29 supra.

36 Di seguito, occorre verificare se un simile ostacolo possa essere giustificato dalle ragioni fatte valere dal governo Belga.

37 Si deve ricordare che i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o di rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono nondimeno essere ammessi qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, C?383/10, EU:C:2013:364, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

38 Il governo belga sostiene che la normativa di cui trattasi contribuisce alla tutela dei consumatori. Esso precisa che, a tal fine, è indispensabile che i residenti del Belgio dispongano di un conto di risparmio durevole, protetto, stabile, sufficiente e senza rischi al fine di poter coprire le loro spese importanti o impreviste.

39 Riguardo a tale profilo, la Corte ha dichiarato che tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libertà di prestazione di servizi si annovera la protezione dei consumatori (v., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2014, Commissione/Belgio, C?296/12, EU:C:2014:24, punto 47).

40 Incombe dunque al giudice del rinvio verificare, da un lato, se la normativa di cui trattasi risponda a una tale ragione imperativa di interesse generale.

41 Spetta inoltre ad esso, dall’altro lato, accertarsi che il regime d’imposta di cui trattasi, anche presumendo che effettivamente esso persegua un tale obiettivo, non vada oltre quanto è necessario al suo conseguimento e rispetti il principio di proporzionalità.

42 Il regime di cui trattasi, infatti, anche presumendo che risponda a un motivo di interesse generale, privando, de facto, l’integralità dei redditi dei conti di risparmio disponibili sul mercato interno, ad eccezione di quelli dei conti detenuti in banche con sede in Belgio, del beneficio dell’esenzione, è idoneo ad escludere i conti di risparmio aperti in istituiti bancari, in particolare in istituti diversi da quelli belgi, che consentirebbero di raggiungere lo stesso obiettivo perseguito da tale regime, segnatamente la tutela dei consumatori. In particolare, nessuno degli argomenti formulati dinanzi alla Corte consente di affermare che l’applicazione delle condizioni previste dall’articolo 2 del R.D./CIR 92 relative alla remunerazione dei depositi sia necessaria per conseguire detto obiettivo.

43 Pertanto, la tutela dei consumatori non può essere fatta valere al fine di giustificare l’ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui trattasi.

44 Per quanto riguarda l’articolo 36 dell’accordo SEE, si deve rilevare che tale disposizione è analoga a quella sancita dall’articolo 56 TFUE, con la conseguenza che le considerazioni relative a quest’ultimo articolo, formulate ai punti da 27 a 43 supra, valgono anche in relazione a detto articolo 36.

45 Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere affermando che l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro del SEE, subordini a talune condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, subordini a determinate condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.