CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Comunicato 09 marzo 2020

COV1D 2019 – decreto-legge 8/03/2020, n. 11 – Disposizioni generali per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2020 ha disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze sino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. g).

In tale periodo, quindi, non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.).

Per il settore penale della Corte di cassazione, fanno eccezione al rinvio ex lege unicamente le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (dal 9 al 22 marzo 2020) scadono i termini di cui all’art. 304 cod. proc. pen. e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive. Per tali procedimenti, pertanto, si terranno regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti salvo che, per esigenze organizzative, il Presidente titolare disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrare entro il suddetto termine.

Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, lettere da a) a d), i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza. Per esigenze organizzative l’istanza deve pervenire alla Cancelleria della competente sezione penale della Corte di cassazione entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11. Il Presidente titolare, preliminarmente delibata la sussistenza delle condizioni di legge, rimette l’esame dell’istanza al Collegio designato per l’udienza già calendarizzata, salvo che, per esigenze organizzative, disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrarsi entro il 22 marzo 2020.

Per consentire l’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, è sospesa fino al 22 marzo 2020 la trasmissione alla Procura generale dell’avviso di trattazione dei procedimenti ex art. 611 cod. proc. pen.

Anche con riguardo al settore civile, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono soppresse. Le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle indicate nell’art. 2, comma 2, lett. g), che, previa individuazione saranno rifissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.

Per entrambi i settori della giurisdizione, nel caso in cui sia disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, i Presidenti titolari assicureranno in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro il 31 dicembre 2020, eventualmente in aggiunta all’ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data.

I Presidenti di collegio sono invitati a valutare la possibilità di disporre la trattazione a porte chiuse a norma degli artt. 471, comma 5 e 472, comma 3 cod. proc. pen. e 128 cod. proc. civ.

Fino al 22 marzo 2020 i magistrati che provengono dalle aree a contenimento rafforzato previste dal DPCM del 8/03/2020 sono considerati legittimamente assenti dal servizio, sicché saranno sostituiti nella trattazione delle cause di cui all’art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11 del 2020, dai magistrati già individuati come riserva e da coloro che saranno chiamati a comporre il Collegio in caso di concomitante assenza di più componenti dello stesso.