CORTEDI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36489
Inps – Omissione contributiva – Cartelle esattoriali – Mancata notifica
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello di M. C. e confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dal medesimo C. nei confronti dell’Inps, della S.C.C.I. e di Equitalia ETR S.p.A (poi Equitalia Sud SpA) avverso l’intimazione di pagamento per oneri contributivi ed accessori;
2. la Corte territoriale, in primo luogo, ha ritenuto non opponibile all’INPS la sentenza del Tribunale di Ostuni di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione intrapresa da SESIT (poi Equitalia ETR S.p.A.) per il pagamento dei medesimi contributi. A tale riguardo, i giudici hanno osservato come il giudicato si fosse formato tra altre parti e riguardasse non già il merito della pretesa creditoria dell’Istituto ma la procedura esecutiva posta in essere dal concessionario;
3. quanto, poi, all’eccezione di mancata notificazione delle cartelle esattoriali e dell’avviso di accertamento, quali atti prodromici dell’intimazione di pagamento, la Corte territoriale ha osservato come, dalla predetta sentenza del Tribunale di Ostuni (id est: dalla sentenza del Tribunale di Brindisi- sez. distaccata di Ostuni) e dal ricorso proposto in quella sede, emergesse la piena conoscenza, da parte del C., degli atti in questione;
4. nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto fondate le ragioni creditorie dell’Inps, basate su rettifiche dei modelli DM 10, comprovate documentalmente;
5. avverso la sentenza, ha proposto ricorso M. C. con otto motivi (nove, se si considera che due motivi sono rubricati con il numero 5), illustrato con memoria;
6. sono rimasti intimati l’INPS ed Equitalia S.p.A.;
Considerato che
7. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la nullità della sentenza impugnata perché non adeguatamente motivata;
7.1. per la parte ricorrente, la decisione non risulterebbe supportata dalla enunciazione delle ragioni che hanno determinato le conclusioni;
8. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. in difetto della «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» nonché dell’art. 111 Cost., che prevede che tutti i provvedimenti debbano essere motivati, e dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
9. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi per stretta connessione;
10. essi imputano alla sentenza un radicale difetto di motivazione tale da comportare la nullità della decisione ai sensi delle disposizioni indicate;
11. le censure sono infondate;
12. come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte, all’attualità, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543 del 2018);
13. è stato, peraltro, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016);
14. tali evenienze, per quanto riportato sinteticamente nello storico di lite, non sono affatto riscontrabili nel caso di specie ove la Corte territoriale ha chiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento del decisum. Esse potranno essere condivisibili o meno ma – sul piano della logica comprensione – sono idonee ad estrinsecare il ragionamento che ha condotto alla soluzione della lite;
15. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 39 del D. Lgs. nr. 112 del 1999 nella parte in cui prevede che «il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite». Si assume la violazione dell’art. 2909 cod.civ. per intervenuto giudicato;
16. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
17. come noto, l’effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre «allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum» (v. ex multis, Cass. nr. 3032 del 2020; Cass. nr. 9043 del 2011);
18. nella fattispecie, la sentenza impugnata esclude il giudicato sia perché formatosi tra altre parti sia perché non relativo al «merito» della questione oggetto di causa;
19. i rilievi mossi alla pronuncia difettano di specificità. La verifica di fondatezza delle censure è, infatti, preclusa dall’omessa trascrizione del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni e la relativa decisione (id est: la decisione del Tribunale di Brindisi, che si assume costituire giudicato) riporta in modo incompleto dati indispensabili (quali l’indicazione dell’intimazione oggetto dell’opposizione esecutiva, gli anni dei contributi, ecc.) per l’esame dei profili qui devoluti;
20. come per tutti gli errores in procedendo, infatti, l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il motivo di censura sia ammissibile e che, dunque, risponda ai requisiti di specificità e di completezza di cui al all’articolo 366, comma 1, nn. 4 e n. 6, cod.proc.civ. (Cass. nr. 5508 del 2018; Cass., sez.un., nr. 1416 del 2004);
21. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la nullità delle intimazioni di pagamento per mancata notifica degli atti propedeutici (cartelle esattoriali ed avviso di pagamento); violazione e falsa applicazione del D.Igs nr. 546 del 1992, art. 19, per vizio procedimentale consistente nell’avvenuta notifica dell’avviso di mora senza la previa notifica della cartella di pagamento; violazione dell’art. 6 della legge nr. 212 del 2000;
22. anche il quarto motivo è inammissibile;
23. le censure non si confrontano con il decisum. Come riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata afferma la conoscenza, da parte del ricorrente, degli atti propedeutici all’intimazione di pagamento;
24. tali affermazioni dovevano dunque indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, restano prive di qualsiasi riferibilità alla decisione impugnata;
25. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 » (ex Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, tra le tante, Cass. nr. 9384 del 2017);
26. con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
27. il ricorrente assume come, sia in primo grado che in appello, avesse eccepito la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti propedeutici; in particolare, al ricorrente, in qualità di socio della C. C. & figli s.n.c., sarebbe stata notificata solo l’intimazione di pagamento e non anche gli atti precedenti;
28. le censure sono inammissibili per difetto di specificità e, dunque, per considerazioni analoghe a quelle espresse in relazione al precedente motivo. In ogni caso, esse ad est: le censure) si collocano al di fuori del vizio di cui al nr. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., come costantemente interpretato dalla Corte di legittimità. Le censure, invero, non identificano una precisa circostanza naturalistica non esaminata o un episodio fenomenico rilevante omesso (v., in argomento, Cass. n. 5133 del 2014) e, dunque, questiones facti ma sottopongono alla Corte questioni di diritto quali sono quelle che riguardano il giudizio di necessità o meno della notifica degli atti presupposti anche al socio illimitatamente responsabile della società, al quale è poi notificata l’intimazione di pagamento;
29. con altro motivo (sempre rubricato come quinto) è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la nullità degli atti impugnati per la mancata escussione del patrimonio sociale con violazione dell’art. 2304 cod.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 132 nr 4 cod.proc.civ.;
30. il motivo è inammissibile, per novità della questione;
31. il profilo denunciato non è valutato nella decisione impugnata e parte ricorrente omette le deduzioni necessarie allo scrutinio dei rilievi;
32. come insegna la Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito;
33. con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
34. le censure ripropongono la questione della previa escussione del patrimonio sociale, sotto il profilo del vizio di motivazione. Esse sono, perciò, inammissibili per gli stessi profili evidenziati in relazione al quinto motivo (v. § 27 della presente motivazione);
35. con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione di pagamento;
36. le censure sono inammissibili perché presuppongono l’accertamento di fatti storici (le annualità dei contributi e il momento di richiesta dei pagamenti da parte dell’Istituto) che non risultano dalla sentenza impugnata;
37. in sede di legittimità, non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano (nuovi) accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (ex plurimis, Cass. nr. 2443 del 2016);
38. con l’ultimo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione degli art. 2697 e 2700 cod.civ. per avere la sentenza impugnata fondato la decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi, sebbene questi siano stati redatti a distanza di circa dieci anni dai fatti e non siano assistiti da efficacia probatoria privilegiata;
39. il motivo è infondato;
40. i giudici non hanno fondato la decisione esclusivamente sulle risultanze dei verbali ispettivi né hanno attribuito agli stessi il valore probatorio indicato dal ricorrente;
41. la Corte di appello ha, piuttosto, liberamente valutato e apprezzato gli esiti dell’accertamento ispettivo e, altresì, giudicato come gli stessi trovassero conferma nella prova documentale; in tal modo, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui «le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente» (v., tra tante, Cass. nr. 13679 del 2018);
42. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, complessivamente, rigettato;
43. non si provvede in ordine alle spese, in difetto di attività difensive da parte degli enti intimati;
44. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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