AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2019, n. 390
D.L 17 ottobre 2016 n. 189, articolo 47 – Costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.r.l. rappresenta di svolgere attività di elaborazione dati contabili e consulenza aziendale/fiscale alle imprese.
La suddetta attività alla data del 30 ottobre 2016 era svolta dalla stessa nell’immobile, detenuto a titolo di locazione e sito nel comune di X, rientrante nell’area denominata “cratere sismico” di cui all’allegato 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a seguito del sisma verificatosi nel Centro Italia nel 2016 ha subito danni strutturali tali da comportare l’inagibilità dello stesso certificata da ordinanza sindacale del 18 dicembre 2016 n. 845.
Ai sensi dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, articolo 1, comma 3,denominata “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016″, l’istante ha presentato la domanda per ottenere il contributo di delocalizzazione, in data X febbraio201X, prot. n. XXXXX.
Con la documentazione integrativa, l’istante ha prodotto la predetta domanda e indicato i costi sostenuti per delocalizzare la propria attività.
Tanto premesso, la società evidenzia che l’articolo 47 del citato D.L. n. 189 del2016, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel Comune, tra gli altri, di Macerata che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici, prevede l’erogazione di contributi, indennizzi e risarcimenti che non concorrono alla formazione dei reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In relazione a quanto precede, chiede quindi di sapere se i costi che ha sostenuto e dovrà sostenere per la delocalizzazione della propria attività (es. canone di locazione,impianti idraulici/elettrici, ripristino e acquisto nuova attrezzatura), siano interamente deducibili dal reddito d’impresa in base al principio della competenza economica e se il contributo di delocalizzazione che verrà erogato a copertura di tali costi sia non imponibile ai fini delle imposte dirette.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di portare in deduzione l’intero costo sostenuto per l’adattamento del nuovo locale e di contabilizzare il contributo che riceverà a titolo di delocalizzazione nella voce “Altri ricavi e proventi” del bilancio di esercizio effettuando una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RF.
L’istante precisa, inoltre, che ai fini del rispetto del principio della competenza economica, intende “contabilizzare i canoni di locazione in base ai periodi di riferimento, mentre i costi per i beni strumentali rilevano sul reddito di impresa in base alle relative quote di ammortamento”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il D.L. n. 189 del 2016, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, al “Capo III Sospensioni di termini e misure in materia fiscale”, per le imprese danneggiate dal sisma, prevede delle agevolazioni in relazione a contributi erogati per sostenere la ripresa delle attività produttive.
In particolare l’articolo 47 del provvedimento in esame, titolato “detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti”, al comma 1 statuisce, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, che: “Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici,di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.
Ciò premesso, si rammenta che in relazione ai contributi e indennizzi erogati a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel mese di aprile 2009,che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non concorrono ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, con circolare 13 agosto 2010, n. 44/E, al paragrafo 2.2 è stato chiarito che: “Il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l’irrilevanza fiscale del contributo stesso. I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell’Irap. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati”.
Tanto premesso, considerato che il citato articolo 47 del D.L. n. 189 del 2016 persegue la medesima ratio e ha una formulazione letterale simile a quella dell’articolo 3, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, entrambe peraltro non disciplinando espressamente la deducibilità ai fini fiscali dei costi risarciti con i contributi, si ritiene che i predetti chiarimenti possano trovare applicazione anche nel caso in esame.
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