La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36801 depositata il 25 luglio 2017 intervenendo in tema di reato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ha affermato che la costituzione di un Trust avente finalità diversa da quella di ostacolare il recupero delle imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria il contribuente non può essere condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui venivano contestati i reati di appropriazione indebita, di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi condannavano il contribuente per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 11 d.lgs. 74 del 2000. In particolare, i giudici di appello, assolvendolo per i primi due reati, ritenevano che il contribuente, al fine di sottrarre al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con relativi interessi e sanzioni , aveva costituito fraudolentemente un trust, in modo da conferirvi tutti i beni in proprietà, costituzione idonea a rendere del tutto inefficace nei confronti del ricorrente ogni procedura di riscossione coattiva. In particolare, si denunciava violazione di legge, in quanto presupposto indefettibile per la commissione del reato ritenuto in sentenza è che il contribuente moroso coscientemente depauperi il proprio patrimonio per sottrarlo, in tutto o in parte, alla garanzia del credito vantato dal fisco nei suoi confronti, mentre nel caso di specie non erano ravvisabili azioni depauperative del proprio patrimonio nella condotta dell’imputato e, quindi, non si erano realizzati gli elementi costitutivi del reato.
Avverso la decisione dei giudici distrettuali l’imputato ricorreva per cassazione. In particolare, nel lamentare la violazione della legge penale, il ricorrente ha spiegato che lui e la moglie hanno avuto figli da precedenti relazioni e che il Trust finito nel merino dell’Autorità giudiziaria è stato istituito al fine di evitare penalizzazioni in sede ereditaria, essendo nati altri due figli dopo il matrimonio. Il ricorrente dimostrava che il Trust è stato concepito per consentire una sostanziale parificazione di trattamento tra tutti i figli, evitando l’interferenza di diversi regimi successori e familiari che avrebbero potuto determinare contrasti, o quantomeno uno stato d’incertezza tra i diversi eredi; e questa circostanza è stata “immotivatamente svilita” dal giudice dell’appello, nonostante che dal testo del negozio d’istituzione del Trust non fossero emerse criticità o comunque deviazioni dello schema tipico, per cui la segregazione patrimoniale – con conseguente insensibilità alle pretese del fisco – non poteva dirsi di per sé illecita.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso dell’imputato precisando che “Nel caso di specie” – si legge un passaggio decisivo della sentenza n. 36801/17 – “la Corte del merito ha valorizzato una serie di elementi di indubbio e rilevante spessore indiziario circa la natura simulatoria del trust, inserendo tuttavia nell’apparato motivazionale taluni aspetti, anche essi ritenuti indicativi del meccanismo elusivo, che non potevano essere spesi ai fini della prova della sottrazione fraudolenta dei beni al fisco perché contrari al giudicato di assoluzione intervenuto nei confronti della moglie del ricorrente, perciò illogicamente definita (pur mantenendo la posizione di trustee) ancora prestanome (‘testa di legno’) dell’imputato, senza compiutamente spiegare, come si duole il ricorrente, se il trust, anche in considerazione delle clausole che il giudice di appello ha stimato, a prescindere dal dissenso in proposito manifestato dal ricorrente, indicative della condotta elusiva, potesse, come invece ritenuto nel procedimento di prevenzione, essere stato concepito per perseguire la finalità di parificare i diritti ereditari dei figli del ricorrente, indipendentemente dal fatto che il disponente avesse potuto ricorrere ad altri strumenti negoziali per realizzare il medesimo fine, enunciando, nell’ipotesi contraria, adeguatamente le ragioni di tale convincimento, avuto soprattutto riguardo all’aspetto, del tutto sottovalutato nella motivazione della sentenza impugnata, della integrazione del dolo specifico circa la fraudolenta sottrazione di beni al fisco in presenza o meno di un interesse perseguito alla regolamentazione dei diritti successori dei figli del ricorrente.”
Sotto tale aspetto, dunque, il ricorso è apparso fondato.
Tuttavia la causa non è stata rinvita al giudice di secondo grado per nuovo esame, poiché la Suprema Corte ha rilevato la prescrizione, risalendo il reato al 2008.
Il fatto che la sentenza di condanna sia stata annullata senza rinvio, in presenza di una causa di estinzione del reato, non pregiudica la possibilità che sia fornita dall’Amministrazione finanziaria, in sede civile, la prova della simulazione del Trust.
Sotto tale aspetto, dunque, il ricorso è apparso fondato.
Tuttavia la causa non è stata rinvita al giudice di secondo grado per nuovo esame, poiché la Suprema Corte ha rilevato la prescrizione, risalendo il reato al 2008.
Il fatto che la sentenza di condanna sia stata annullata senza rinvio, in presenza di una causa di estinzione del reato, non pregiudica la possibilità che sia fornita dall’Amministrazione finanziaria, in sede civile, la prova della simulazione del Trust.
Affinché il trust – attraverso il quale si affida ad un terzo determinati beni, perché questi li amministri e gestisca quale “proprietario” per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente – si sostanzi in uno in uno strumento di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è necessario che sia accertato la causa concreta dell’operazione e che lo stesso sia stato costituito fraudolentemente e unicamente allo scopo di impedire la riscossione coattiva di un ingente debito tributari.
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