Con le semplificazioni normativa intervenute in tema di costituzione delle società a responsabilità limitata si è creata una problematica legata al versamento da dei decimi. Infatti ricordiamo che la nuova versione del norme che regolano la costituzione delle srl ed srls non prevedono più il versameto dei decimi di capitale sociale in un apposito conto presso Banche, ma il versamento dei capitale sociale va eseguito nelle mani degli amministratori. Il consiglio nazionale del notariato ha diramato un nota con alcune indicazioni operative.
Le soluzioni proposte sono le seguenti:
a) non si può usare l’assegno bancario («non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti»);
b) si può usare il denaro contante, ma solo per importi inferiori a mille euro;
c) si può usare il bonifico bancario (a favore di uno dei nominandi amministratori e non certo a favore della costituenda società, che ancora non esiste).
La migliore alternativa è comunque quello dell’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata:
a) a nome della costituenda società;
b) a nome del nominando amministratore (o di uno dei nominandi amministratori: con il che la nota implicitamente ammette che non occorra un versamento “congiuntivo”).
Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Bianco Verde sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.
Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a “Bianco Verde quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società”.
La nota si esprime infine a favore della soluzione (sempre prospettata dal Sole di ieri) di ritenere ancora ammissibile che i soci optino per il versamento in banca, come accadeva in passato e come anche ora continua ad essere richiesto per la Spa. Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro imprese. A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”.
a) non si può usare l’assegno bancario («non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti»);
b) si può usare il denaro contante, ma solo per importi inferiori a mille euro;
c) si può usare il bonifico bancario (a favore di uno dei nominandi amministratori e non certo a favore della costituenda società, che ancora non esiste).
La migliore alternativa è comunque quello dell’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata:
a) a nome della costituenda società;
b) a nome del nominando amministratore (o di uno dei nominandi amministratori: con il che la nota implicitamente ammette che non occorra un versamento “congiuntivo”).
Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Bianco Verde sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.
Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a “Bianco Verde quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società”.
La nota si esprime infine a favore della soluzione (sempre prospettata dal Sole di ieri) di ritenere ancora ammissibile che i soci optino per il versamento in banca, come accadeva in passato e come anche ora continua ad essere richiesto per la Spa. Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro imprese. A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”.