Il decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) con gli articoli da 68 a 71 ha apportato modifiche agli articoli 19, 20 e 22 del D.L. n. 18/2020 riguardante il trattamento di integrazione salariale (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga) con causale COVID-19. Con le modifiche introdotte si è provveduto all’estensione della durata dei trattamenti di CIG ordinari e in deroga.
L’articolo 68 ha sostituito il comma 1 dell’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2020, con il seguente testo “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E’ altresi’ riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e’ possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”
Per cui la proroga di ulteriori 9 settimane sono fruibili alle seguenti condizioni:
- l’incremento di ulteriori cinque settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- ulteriori 5 settimane, fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter.
Per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono usufruire delle ulteriori 9 settimane consecutivamente a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Altra importante novità è costituito dalla introduzione nel d.l. n. 18/2020 l’articolo 22 quater, introdotto dall’articolo 71 del d.l. n. 34/2020, con cui sono state definite le modalità di richiesta della cassa integrazione guadagni in deroga all’INPS, e non più alle Regioni, per i periodi successivi alle prime 9 settimane. Inoltre è stata estesa la nuova modalità di richiesta del pagamento diretto dei trattamenti, valido anche per quelli ordinari, così come previsto dal nuovo art. 22 quinquies del DL 18/2020.
Si segnala, inoltre la previsione di aiuti di Stato consistenti in sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, al fine evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Nuovi termini di presentazione
L’articolo 68 del d.l. n. 34/2020 ha introdotto il comma 2 ter all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020 con cui viene statuito che “Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e’ fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”
Il rinvio al comma 2 bis comporta che per le domande presentate dopo il termine 31 maggio 2020, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Per il cui termine per la presentazione della domanda di CIG è passato da 4 mesi ad un solo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Informazione, consultazione sindacale e esame congiunto
Altra modifica, in senso peggiorativo, riguarda la reintroduzione, dopo averlo eliminato con la legge di conversione n. 27/2020 dell’obbligo di informazione, consultazione sindacale e esame congiunto svolti anche in via telematica, per accedere alla CIGO (art. 19 del DL 18/2020).
Per la CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020) è stato previsto dal D.L. n. 34/2020 che tra i datori di lavoro esonerati dall’obbligo di accordo sindacale non sono più compresi coloro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto l’esonero rimane confermato per i soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
CIG semplificazione
Per la CIG in deroga con l’introduzione nel d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2020, dell’articolo 22 quater ad opera dell’articolo 71 del d.l. n. 34/2020 è stato previsto che “I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.”
Pertanto per la richiesta della proroga è stata eliminato il passaggio attraverso la regione, in quanto la richiesta va presentata, dal datore di lavoro, direttamente all’INPS.
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