COVIP – Circolare 11 marzo 2020, n. 1095
Trattazione dei quesiti da parte della COVIP
Come è noto la COVIP, nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, attribuisce grande rilievo alla realizzazione di corrette e proficue relazioni con coloro che operano nell’ambito della previdenza complementare. Particolare attenzione è, infatti, prestata ai rapporti con le forme pensionistiche complementari, con i soggetti istitutori e con le associazioni rappresentative di categoria.
In quest’ottica, ha assunto, e assume, rilevanza anche l’attività attraverso cui la COVIP dà riscontro ai quesiti scritti formulati dai predetti soggetti, dandone diffusione sul proprio sito web.
Tuttavia, sempre più spesso pervengono quesiti che riguardano casistiche singole e peculiari – come ad esempio situazioni soggettive singolari che coinvolgono un iscritto o i suoi eredi – questioni inerenti aspetti la cui definizione rientra nell’ambito dell’autonomia gestionale della forma pensionistica o della società istitutrice – come ad esempio l’accertamento della sussistenza dei requisiti complessivi di idoneità riguardanti gli esponenti delle forme pensionistiche complementari – ovvero questioni relative all’applicazione di normative diverse da quelle proprie del settore della previdenza complementare, della cui trattazione non può farsi carico la COVIP.
In ragione di quanto sopra, si ritiene necessario precisare che i quesiti trasmessi alla COVIP devono essere circoscritti alle sole questioni inerenti all’interpretazione della normativa in tema di previdenza complementare, che presentano carattere di novità e sono di interesse generale. Eventuali quesiti che esulino dal predetto ambito non formeranno, pertanto, oggetto di trattazione.