COVIP – Circolare 16 settembre 2013, n. 5854
Fondi pensione preesistenti. Istituzione del sito internet
Nel settore dei fondi pensione preesistenti è fortemente avvertita l’esigenza di accrescere il livello di trasparenza nei rapporti con gli iscritti. In tale ambito, molti fondi si sono già dotati di un sito internet, cosi da assicurare una maggiore e più efficace diffusione delle principali informazioni relative al rapporto associativo e dei documenti riguardanti la propria organizzazione e attività.
Nel ritenere detta esigenza in linea con l’obiettivo di avvicinamento agli standard di trasparenza introdotti in attuazione del d.Igs. n. 252/2005, si ritiene che tale percorso debba interessare tutti i fondi di maggiori dimensioni.
Si reputa pertanto necessario che i fondi pensione preesistenti in possesso di autonoma soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti (intesi come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite), istituiscano, qualora non vi abbiano già provveduto, un sito internet, stante la particolare attitudine di detto strumento a facilitare l’accesso e la fruizione delle informazioni e dei documenti in esso contenuti.
Sul sito devono essere pubblicati lo statuto, il bilancio d’esercizio, nonché tutti i documenti e le informazioni che consentano all’aderente, anche potenziale, di effettuare consapevolmente le scelte relative al proprio rapporto di partecipazione.
Sono esclusi dall’obbligo in parola i fondi in liquidazione e quelli ormai rivolti esclusivamente a pensionati ovvero, per le forme operanti in regime di prestazione definita, esclusivamente a pensionati e differiti.
L’obbligo non si estende alle forme pensionistiche preesistenti istituite all’interno di società o enti.
Quanto ai termini, i fondi pensione che alla data del 31/12/2013 registrino un numero di aderenti pari o superiore a 1.000 devono dotarsi del sito internet entro il 30/9/2014. I fondi di dimensioni inferiori sono tenuti all’istituzione del sito una volta raggiunta tale soglia.
Al fine di assicurare una più adeguata diffusione delle informazioni, anche i fondi nei cui confronti non trova applicazione l’obbligo di istituzione del sito devono comunque rendere disponibile la predetta documentazione, oltre che agli aderenti, a tutti coloro che ne facciano richiesta.
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