COVIP – Circolare 22 marzo 2017, n. 1175
Nuove disposizioni in materia di raccolta delle adesioni e informativa agli iscritti. Chiarimenti operativi
Con Deliberazioni del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e ha modificato la Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa. Come noto, le norme in parola sono state introdotte per semplificare e razionalizzare i documenti informativi al fine di aumentare i livelli di trasparenza e confrontabilità delle informazioni utili a un’adesione sempre più consapevole e informata. Inoltre, nell’ambito del più ampio percorso di allineamento dei fondi preesistenti alla disciplina di settore, è stato esteso l’ambito di applicazione del Regolamento ai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica, che operano in regime di contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità. In considerazione delle rilevanti novità introdotte con tali disposizioni, sono pervenute alla COVIP numerose richieste di chiarimenti in relazione agli adempimenti in capo alle forme pensionistiche complementari durante la fase di raccolta delle adesioni. Tenuto conto delle considerazioni espresse dagli operatori di settore e dalle rispettive Associazioni in merito ai profili applicativi di siffatta normativa, la COVIP ha ritenuto opportuno apportare – con delibera del 22 marzo 2017 – alcune modifiche al Modulo di adesione e connesso Questionario di autovalutazione e fornire, con la presente lettera circolare, i seguenti chiarimenti operativi per i profili di maggiore rilievo.
Modulo di adesione e Questionario di autovalutazione
Una delle principali novità delle disposizioni citate in premessa è rappresentata dalla previsione di un Questionario di autovalutazione che l’aderente deve compilare in sede di adesione prima di operare la scelta d’investimento personale.
Al riguardo, si precisa, innanzitutto, che la struttura e i contenuti del Questionario di autovalutazione sono da considerarsi non modificabili. Le forme pensionistiche dovranno pertanto riportare il Questionario all’interno del Modulo di adesione esattamente come è stato definito nello Schema di Nota informativa. Conseguentemente, anche la griglia di autovalutazione relativa al Questionario andrà riportata così come definita nel suddetto Schema, senza indicare la denominazione dei comparti della forma pensionistica, in quanto si ritiene che il Questionario di autovalutazione debba in via generale orientare l’aderente, indipendentemente dall’offerta previdenziale della singola forma pensionistica. Non sono peraltro previste versioni differenti del Questionario di autovalutazione per particolari categorie di potenziali aderenti (ad esempio, soggetti privi di reddito o minori rientranti nella categoria di familiari a carico); il Questionario da prendere a riferimento rimane pertanto quello previsto nello Schema di Nota informativa. Con riguardo al Modulo di adesione, i contenuti indicati nello Schema di Nota informativa sono da considerarsi tendenzialmente esaustivi. Nel caso in cui la forma pensionistica, ovvero la società istitutrice, ravvisi la necessità di acquisire, in fase di adesione, ulteriori elementi informativi, anche in relazione alle disposizioni di settore che regolano i comportamenti delle reti di distribuzione abilitate al collocamento dei prodotti assicurativi o finanziari, tali elementi potranno essere acquisiti integrando il Modulo di adesione ovvero ricorrendo a modalità alternative (ad esempio, fogli aggiuntivi al Modulo di adesione). Anche in tali casi, l’integrazione del Modulo di adesione è consentita a condizione che non alteri le caratteristiche di snellezza e semplicità dello stesso. Per quanto riguarda i contenuti informativi considerati nel Modulo di adesione, si precisa che alcuni degli stessi sono finalizzati a corrispondere a specifici obblighi informativi nei confronti della COVIP, ivi compresi quelli relativi a richieste del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, così come successivamente modificata e integrata. In merito alla completezza della compilazione dei documenti ai fini del perfezionamento dell’adesione alla forma pensionistica, si conferma che, con riferimento ai contenuti previsti nello Schema, il Modulo di adesione deve essere compilato in ogni sua parte. La mancata risposta a una o più domande del Questionario non preclude invece il perfezionamento dell’adesione alla forma pensionistica, ferma restando l’esigenza che, ai fini del perfezionamento dell’adesione, anch’esso, in quanto parte integrante del Modulo di adesione, sia debitamente sottoscritto. In particolare, nel caso in cui non sia fornita, in tutto o in parte, risposta alle domande del Questionario di autovalutazione, è previsto che l’aderente apponga la propria firma in uno spazio diverso rispetto a quello da utilizzare quando siano state fornite tutte le risposte.
Inoltre, allo scopo di tutelare la riservatezza in materia di capacità di risparmio e consentire al soggetto di utilizzare comunque il Questionario, limitatamente alla specifica domanda sulla capacità di risparmio è prevista come risposta l’opzione “non so/non rispondo”.
Lo Schema di Nota informativa è stato conseguentemente modificato per dare evidenza di quanto sopra descritto. Si ricorda inoltre che la scelta da parte del potenziale iscritto tra le diverse opzioni di investimento offerte dalla forma pensionistica è comunque libera e pertanto potrà divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di autovalutazione. Nel caso in cui il potenziale aderente decida di ripartire i contributi tra più comparti, sarà lui stesso a dover valutare la categoria della combinazione prescelta al fine di poterne verificare la coerenza con le risultanze del Questionario di autovalutazione. Infine, con riguardo all’obbligo di conservazione del Questionario di autovalutazione, si ricorda che lo stesso è da considerarsi parte integrante del Modulo di adesione e pertanto ne segue le sorti.
Scheda dei costi
Nel rivedere lo Schema di Nota informativa, la COVIP ha prestato ancora maggior attenzione al profilo dei costi, individuando nella “Scheda dei costi” lo strumento volto a consentire la confrontabilità delle forme sotto il profilo dell’economicità. La scheda riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale e l’Indicatore sintetico dei costi (ISC) e introduce, come elemento di novità, un grafico che illustra l’onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme. Al riguardo, si conferma l’indicazione che la “Scheda dei costi” debba essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti web dedicati alle forme pensionistiche complementari. In particolare, le forme pensionistiche dovranno rendere reperibile la medesima nell’ambito dei rispettivi siti web nel modo più semplice possibile, avendo cura di dare chiara evidenza alla versione in vigore. Le forme pensionistiche dovranno altresì adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici affinché la Scheda medesima sia facilmente reperibile utilizzando i principali motori di ricerca. Si segnala inoltre che la COVIP, al fine di facilitare la reperibilità di tali schede, ha in programma di pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco dei link relativi alle schede dei costi delle forme pensionistiche complementari, link che andranno alimentati e tenuti aggiornati dalle stesse forme pensionistiche complementari. L’elenco riporterà anche i link dei fondi pensione preesistenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, sono tenuti a redige la Scheda dei costi. L’iniziativa è volta a facilitare la reperibilità della Scheda dei costi da parte degli interessati, che deve essere innanzitutto garantita dalle forme pensionistiche a ciò tenute. Riguardo agli adempimenti previsti dall’art. 7, comma 6, del nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, si precisa quanto segue:
– in caso di adesione on-line, se il perfezionamento dell’adesione avviene esclusivamente con le modalità di cui all’art. 15, comma 3, del citato Regolamento, la procedura potrà prevedere che l’inserimento della Scheda dei costi della forma di provenienza sia effettuata a cura del soggetto aderente. L’obbligo di sottoscrizione della Scheda dei costi potrà ritenersi adempiuto con la sottoscrizione informatica del Modulo di adesione. Se, invece, la procedura prevede che l’adesione si perfezioni a seguito di una successiva trasmissione di documentazione cartacea appositamente sottoscritta, la Scheda dei costi, anch’essa firmata, andrà trasmessa insieme alla restante documentazione;
-in presenza di agevolazioni di costo, la Scheda dei costi da utilizzare in fase di raccolta delle adesioni a fini comparativi è comunque quella riferita ai costi base (e cioè, privi di ogni forma di agevolazione);
– nei casi in cui l’adesione interessi un soggetto che risulta iscritto a più forme previdenziali, la Scheda dei costi cui fare riferimento è quella indicata dal soggetto stesso in quanto ritenuta più utile per il confronto, anche in vista di una possibile decisione di trasferimento della posizione maturata;
– con riferimento alla possibilità di non consegnare la Scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza, si precisa che tale eventualità è ammessa solo quando al fondo di provenienza non si applichi il citato nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni. Si ricorda che le forme pensionistiche complementari alle quali non si applica il Regolamento sono le forme pensionistiche preesistenti prive di soggettività giuridica, in regime di prestazione definita o di contribuzione definita con un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, inferiore a 5.000 unità e i PIP non adeguati.
Altre questioni operative
Con riferimento alle altre questioni venute all’attenzione, si forniscono i seguenti chiarimenti:
– Redazione del documento “La mia pensione complementare” da parte delle forme pensionistiche preesistenti. La Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 esclude le forme pensionistiche preesistenti dall’applicazione della disciplina relativa al documento “La mia pensione complementare”. Tale esclusione opera anche con riferimento alle forme pensionistiche complementari preesistenti alle quali è stato esteso l’ambito di applicazione del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. Le forme pensionistiche preesistenti possono tuttavia predisporre tale documento compatibilmente con le caratteristiche della propria gestione e con quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate.
– Informazioni da rendere agli aderenti con la comunicazione periodica. Nell’ambito della comunicazione periodica relativa all’anno 2016, si ravvisa l’opportunità di rappresentare chiaramente agli iscritti che “La mia pensione complementare” è la nuova denominazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, come stabilito dalla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.
– Forme pensionistiche complementari chiuse al collocamento. Le forme pensionistiche complementari che sospendono il collocamento non devono provvedere al deposito annuale della Nota informativa. Le stesse, tuttavia, devono aggiornare le informazioni andamentali presenti nella Sezione III della Nota informativa e predisporre la Scheda dei costi, che deve poter essere facilmente acquisita dagli aderenti che intendono trasferirsi ad altra forma pensionistica. Entrambi i documenti devono essere pubblicati sul sito web delle forme pensionistiche in parola.
– Adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti alle nuove disposizioni. Gli attuali Statuti e Regolamenti predisposti dalle forme pensionistiche complementari, redatti sulla base dei relativi Schemi di Statuto e Regolamento adottati dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006, prevedono, tra l’altro, che l’adesione sia preceduta dalla consegna dello Statuto/Regolamento/Condizioni generali di contratto (art.33 dello Schema di Statuto, art.22 dello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, art.18 dello Schema di Regolamento dei PIP). Il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione, come noto, semplifica la documentazione informativa da consegnare al momento dell’adesione; in particolare le forme pensionistiche complementari rientranti nell’ambito di applicazione del citato Regolamento provvedono alla raccolta delle adesioni in base all’articolo 7, comma 1, del medesimo Regolamento, ai sensi del quale l’adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderentè della Nota informativa e, per le forme tenute alla redazione, del documento ‘La mia pensione complementarè versione standardizzata. Nelle more di un intervento di carattere più generale sui suddetti Schemi, si ravvisa l’opportunità che le forme pensionistiche complementari adeguino le rispettive previsioni statutarie e regolamentari in materia di modalità di adesione sostituendo le formulazioni di cui sopra con la previsione secondo cui “l’adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP”. Tale adeguamento potrà essere effettuato alla prima occasione utile, seguendo le procedure di comunicazione previste dal Regolamento adottato con Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010. Limitatamente a tale previsione, anche i fondi pensione preesistenti di cui all’art. 1 comma 2 del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari potranno modificare norme analoghe previste nel proprio Statuto, o se del caso integrare lo stesso, ricorrendo alle medesime procedure semplificate previste per le altre forme.
– Raccolta delle adesioni nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Nelle more dell’entrata in vigore delle Disposizioni in materia di raccolta delle adesioni, prevista per il 1° giugno 2017, le forme pensionistiche complementari possono comunque aggiornare la Nota informativa utilizzando il nuovo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016. In tali casi, tuttavia, l’adesione deve essere preceduta dalla consegna integrale della Nota informativa; l’adesione viene raccolta utilizzando il previgente Modulo di adesione, la cui validità è da considerarsi estesa a tutto il periodo che precede l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di raccolta delle adesioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio n. 1042 del 15 marzo 2023 - Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione…
- INPS - Messaggio n. 1040 dell' 11 marzo 2024 - Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione…
- INPS - Messaggio 23 febbraio 2021, n. 770 - Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione…
- INPS - Messaggio n. 4330 del 4 dicembre 2023 - Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione…
- COVIP - Circolare 11 marzo 2020, n. 1095 - Trattazione dei quesiti da parte della COVIP
- ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 1638 del 6 marzo 2023 - Convenzione del 19 settembre 2019 tra INPS, INL – CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, nonché per l’attività di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…