COVIP – Circolare 24 gennaio 2014, n. 496
Utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da parte delle forme pensionistiche complementari. Integrazione e chiarimenti operativi.
In relazione alla Circolare COVIP del luglio 2013 n. 5089 relativa all’utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da parte delle forme pensionistiche complementari, alcuni operatori hanno rappresentato a codesta Commissione la necessità di precisare taluni aspetti applicativi.
In conformità alla nuova disciplina comunitaria in materia di utilizzo dei giudizi elaborati dalle agenzie di rating, le forme pensionistiche complementari sono tenute ad effettuare la loro valutazione del rischio di credito, adottando procedure e modalità organizzative adeguate, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nell’ambito delle proprie politiche di investimento non si affidino in modo esclusivo o meccanico ai rating, se utilizzati.
Ad integrazione della citata Circolare, si precisa che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di quanto sopra evidenziato, nella valutazione dell’adeguatezza del merito creditizio dovranno essere utilizzati criteri diversi o ulteriori al rating con riguardo almeno agli emittenti verso i quali siano detenute posizioni rilevanti rispetto al patrimonio del comparto/sezione della forma pensionistica. In tale ambito, va comunque valutata con attenzione l’adozione di eventuali diversi criteri che possano dar luogo a meccanismi parimenti automatici, stante l’esigenza che le scelte operate non riproducano, all’atto pratico, quelle rigidità che si intende evitare.
Con particolare riferimento alle gestioni conferite ai soggetti terzi, si ritiene inoltre opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti vigilati sulla necessità di individuare soluzioni contrattuali e operative che consentano di gestire adeguatamente il rischio di credito, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle funzioni fra le forme pensionistiche e i soggetti gestori. Gli organi di amministrazione delle forme pensionistiche sono infatti tenuti, nell’ambito della propria sfera di autonomia e responsabilità, a indicare nelle convenzioni di gestione i criteri generali di valutazione del rischio di credito nell’ambito dei quali dovrà essere effettuata la valutazione del merito creditizio degli emittenti da parte dei gestori.
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