COVIP – Circolare 26 ottobre 2017, n. 5027
Art. 1, comma 38, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante modiche al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
L’art. 1, comma 38, della Legge 124/2017 {Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dallo scorso 29 agosto, ha modificato le previsioni di cui agli artt. 8, comma 2, 11, comma 4, 14, comma 2, lett. c) e comma 5 del Decreto lgs. 252/2005, intervenendo sui seguenti profili:
– possibile destinazione non integrale del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari (art. 1, comma 38, lettera a);
– ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica (art. 1, comma 38, lettera è);
– modifica della disciplina dei riscatti per cause diverse (art. 1, comma 38, lettera c).
Le novità riguardano solo coloro a cui si applica il Decreto lgs. 252/2005. Le stesse non interessano, pertanto, gli iscritti alla previdenza complementare che sono ancora soggetti alle norme del Decreto lgs. 124/1993.
Considerata la portata innovativa delle nuove disposizioni, con la presente Circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione, si forniscono, nelle more della revisione delle Deliberazioni COVIP, indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti, tramite l’unito Allegato, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche.
Al riguardo si precisa che le modifiche statutarie conseguenti alla sopravvenienza delle disposizioni recate dalla Legge in oggetto potranno essere approvate dal consiglio di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, salvo che per l’innalzamento dell’anticipo pensionistico oltre il periodo normativamente indicato per il quale, come precisato nel successivo paragrafo 2, rimane ferma la competenza dell’organo assembleare.
Dette modifiche formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP, a norma degli articoli 8, 17, 25 e 30 del Regolamento del 15 luglio 2010, modificato ed integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014.
1. Modifiche all’art. 8, comma 2, del Decreto Igs. 252/2005
L’art. 1, comma 38, lett. a) della Legge 124/2017 ha aggiunto all’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 i seguenti periodi “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”.
Nel merito, le nuove disposizioni legittimano la possibilità per le fonti istitutive di modulare la quota di TFR da destinare ai fondi pensione.
In difetto di indicazioni circa la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il conferimento deve intendersi corrispondente al 100 per cento del TFR annualmente maturato. La nonna di chiusura relativa alla destinazione integrale del TFR produce, pertanto, i suoi effetti solo in assenza di una specifica diversa determinazione delle fonti istitutive.
Ciò consentirà alle fonti istitutive di graduare, nel modo più consono alle esigenze degli interessati, la destinazione alla previdenza complementare del TFR maturando, tenendo conto del quadro d’insieme della contribuzione a ciò destinata e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori un’adeguata prestazione pensionistica che vada concretamente a integrare la pensione obbligatoria. La regola ordinaria rimane comunque quella della devoluzione integrale del TFR maturando a previdenza complementare.
Le nuove disposizioni si inseriscono nell’ambito del comma 2 dell’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005 che già prevede che siano i contratti e gli accordi collettivi a definire le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso per i lavoratori dipendenti che aderiscono, su base collettiva, ai fondi pensione istituiti dalle fonti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a g).
L’interpretazione sistematica dei diversi periodi dell’art. 8, comma 2, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del medesimo Decreto, richiamate nel primo periodo dello stesso comma, porta a ritenere che per “accordi” si intendano tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di TFR da destinare a previdenza complementare previste dalle lettere a) ed e) del comma 1, dell’art. 3.
Inoltre, per i lavoratori i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, e per i quali il legislatore ammette, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, si ritiene consentito che il medesimo regolamento possa anche disporre in merito alla quota di TFR da destinare a previdenza complementare, oltre che sulle altre voci contributive.
Si ritiene altresì rimessa alle predette fonti istitutive la possibilità di definire anche più quote percentuali alternative di TFR, nell’ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a zero, rimettendo agli aderenti destinatari dell’accordo la scelta in ordine alla quota da versare e, in ogni caso, senza pregiudizio della facoltà dell’aderente di disporre comunque l’integrale destinazione del TFR al fondo pensione.
Quanto ai lavoratori interessati da tali disposizioni, si esprime l’avviso che, in assenza di indicazioni specifiche, la stessa riguardi tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.
Riguardo, in particolare, ai soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, tenuto conto della ratio delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del TFR ai fondi pensione, si reputa che i lavoratori che già conferiscono il TFR in misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del TFR, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi.
Per la stessa ragione, si ritiene che la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera quota del TFR maturando, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni.
La novità in parola non incide, invece, sul meccanismo del silenzio-assenso regolato dal comma 7, del medesimo art. 8, del Decreto lgs. 252/2005. L’adesione secondo modalità tacite, quindi, comporterà sempre la devoluzione integrale del TFR.
Anche tali soggetti potranno tuttavia esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive; tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive (a condizione ovviamente che gli stessi optino per il versamento al fondo anche dei contributi a loro carico).
Con riferimento, poi, ai soggetti indicati nell’art. 8, comma 7, lett. c), numeri 1 e 2, (lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, cosiddetti “vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria”), si rileva che la normativa di settore già ammetteva la presenza di accordi collettivi che consentissero, per tali lavoratori, di versare solo una quota di TFR.
Le nuove disposizioni dell’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 non hanno dunque un effetto innovativo con riferimento a detti accordi, i quali continueranno a produrre i propri effetti.
Considerato tuttavia il mutato contesto di riferimento, si esprime l’avviso che a coloro che, pur in presenza dei predetti accordi, abbiano destinato a previdenza complementare l’intero importo del TFR, debba essere oggi consentito di rivedere tale scelta, così potendo optare per il versamento dei flussi futuri di TFR nella misura definita dagli accordi.
Resta inoltre ferma la previsione dell’art. 8, comma 7, lett. c), numero 2, del Decreto, relativa al versamento, limitatamente ai vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria, del 50 per cento del TFR, in presenza di accordi che nulla prevedono al riguardo. Per costoro, infatti, la mancata previsione da parte degli accordi di una quota minima di TFR non comporterà il versamento integrale del TFR, come invece previsto dall’art. 8, comma 2, ultimo periodo del medesimo Decreto.
Con riguardo ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 per i quali, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 gennaio 2007, è stata prevista la compilazione del cosiddetto “modulo TFR 2” entro sei mesi dall’assunzione, si considera possibile, nelle more di una revisione del predetto modulo funzionale a tenere conto delle novità normative sopravvenute, annotare nel modulo stesso, ad integrazione della Sezione 1, l’eventuale diversa scelta di versare il TFR maturando nella misura definita dalle fonti istitutive.
Le novità di cui sopra rendono necessario procedere, altresì, ad un aggiornamento della Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, avente ad oggetto “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”. Con apposita Deliberazione, adottata contestualmente alla presente Circolare, si è quindi provveduto ad apportare le relative modifiche.
Infine si evidenzia che la previsione in oggetto non riguarda gli aderenti su base individuale, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
Al fine di adeguare gli ordinamenti dei fondi alla possibilità per le fonti istitutive di stabilire quote di TFR da destinare alla previdenza complementare si rende necessario modificare gli Statuti dei fondi pensione negoziali e i Regolamenti dei fondi pensione aperti.
La riformulazione indicata nell’unito Allegato prende a riferimento le disposizioni di cui agli Schemi deliberati dalla Commissione il 31 ottobre 2006 (di seguito, Schemi).
In particolare, è necessario modificare i seguenti articoli degli Schemi:
– fondi pensione negoziali: art. 8, commi 1 e 4;
– fondi pensione aperti: art. 9, comma 3.
Le Note informative dovranno essere rese coerenti con tali indicazioni.
2. Modifiche all’art. 11, comma 4, del Decreto Igs. 252/2005
L’art. 1, comma 38, lett. b), ha sostituito l’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 con il seguente “Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso dì cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni”.
Tale novità si affianca alle novità introdotte, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).
Dal momento che la RITA e la rendita temporanea prevista dall’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 sono misure similari ma non identiche, giacché subordinate alla sussistenza di condizioni parzialmente diverse, le stesse sono distintamente attivabili, potendo riscritto alla previdenza complementare in possesso dei requisiti previsti optare per l’una o per l’altra, a seconda della sua situazione personale.
Le disposizioni del nuovo comma 4, dell’art. 11 del Decreto lgs. 252/2005 riducono il periodo di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; in tali casi l’aderente può chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica. È inoltre introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio. Le forme pensionistiche complementari sono, infine, legittimate a innalzare, nell’ambito degli Statuti e dei Regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni.
Quanto ai requisiti per la percezione, in via anticipata, delle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, occorre che l’iscritto: i) abbia cessato il rapporto di lavoro e sia rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi; ii) non sia distante più di cinque anni (o secondo quanto indicato dalle forme pensionistiche) dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza; iii) abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Dalla lettura coordinata degli arti. 14, comma 2, lett. c) e 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 deriva, inoltre, che l’accesso anticipato alla prestazione vada riconosciuto anche a coloro che si trovino, in detto periodo di prossimità alla pensione obbligatoria, in una situazione di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Stante, poi, la riduzione del periodo di inoccupazione da quarantotto a ventiquattro mesi, è ora in linea di principio possibile, per i lavoratori che aderiscono a piani di accompagnamento alla pensione ex art. 4 della Legge 92/2012 (cosiddetto esodo incentivato), il conseguimento anche della prestazione pensionistica anticipata. Resta comunque ferma l’esigenza di valutare, caso per caso, la ricorrenza di tutti i requisiti per la pensione anticipata.
In presenza dei requisiti sopra indicati, l’aderente può chiedere, in alternativa, l’erogazione delle ordinarie prestazioni pensionistiche (in capitale e/o in rendita) ovvero la rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Trattasi pertanto di facoltà tra di loro alternative, rimesse alla libera scelta dell’aderente.
In entrambi i casi, l’anticipo potrà interessare l’intero importo della posizione individuale o una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta considerata più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
La “rendita temporanea”, al pari della “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto direttamente da parte della forma pensionistica, non trovando in questo caso applicazione la disposizione di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 in materia di stipula delle convenzioni assicurative. Al riguardo, valgono le considerazioni già espresse dalla COVIP nella sua Circolare prot. n. 1174 del 22 marzo 2017 con riferimento alla “rendita integrativa temporanea anticipata”.
Riguardo, poi, alla periodicità del frazionamento, si considera rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale per l’anticipo della prestazione pensionistica, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua della posizione individuale.
Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di anticipo della prestazione pensionistica, si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Qualora siano previsti costi da addebitare per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”, gli stessi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Alle rate della “rendita temporanea” si applicano, poi, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.
In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della “rendita temporanea”, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo le regole in materia di premorienza previste dalla normativa di settore (art. 11, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).
La novità normativa determina la necessità di modificare gli Statuti e i Regolamenti delle forme pensionistiche complementari. Al riguardo, si rimanda all’unito Allegato.
In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli:
– fondi pensione negoziali: art. 6, comma 2; art. 7, comma 1; art. 10, comma 3;
– fondi pensione aperti art. 6, comma 1; art. 8, comma 1; art. 11, comma 4;
– PIP: art. 6; art. 7, comma 2; art. 10, comma 4.
Le Note informative dovranno essere integrate al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito a tali ulteriori prerogative dell’iscritto. In particolare, vanno integrati i contenuti riportati nella “Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente” relativamente al paragrafo “La prestazione pensionistica complementare” e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la Scheda dei costi con l’indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica; coerentemente, vanno integrati i contenuti riportati nella “Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, paragrafo “D. Le prestazioni pensionistiche”.
Nei casi di erogazione di una prestazione pensionistica anticipata sotto forma di rendita temporanea, le informazioni sulle rate erogate agli iscritti devono essere fomite mediante la Comunicazione periodica.
In particolare, occorre riportare nella Parte prima, Sezione 3 – Posizione individuale maturata (nel totale delle uscite), l’ammontare delle rate di rendita erogata e precisare che l’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ogni singola rata.
Nelle informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno, è necessario indicare i pagamenti rateali effettuati, la data dell’operazione, il comparto interessato dalle uscite e le eventuali spese addebitate per l’erogazione della rata. Per i fondi pensione che valorizzano in quote, va evidenziato il valore della quota alla data della valorizzazione e il corrispondente numero di quote annullate.
Dovranno altresì essere fomite le informazioni sull’ammontare dell’imposta applicata, nonché indicato il numero delle rate residue e la periodicità delle stesse, precisando che il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito.
Con riferimento poi alla facoltà riconosciuta alle forme pensionistiche di estendere fino a un massimo di 10 anni il periodo previsto per l’anticipo della prestazione pensionistica, si ritiene che la relativa modifica dovrà essere operata in sede di assemblea straordinaria, per i fondi pensione negoziali e preesistenti.
Le forme pensionistiche dovranno inoltre verificare, con i soggetti che erogano la garanzia, se le prestazioni anticipate contemplate ora dall’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 rientrano tra gli eventi coperti dalla garanzia ovvero se costituiscono un nuovo “evento” attualmente non ricompreso. In ogni caso andrà esplicitato nella documentazione della forma pensionistica (Regolamento dei fondi pensione aperti, Convenzioni e Note informative) se l’anticipo pensionistico è ricompreso o meno tra gli eventi garantiti.
3. Modifiche all’art. 14, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005
L’art. 1, comma 38, lett. c), n. 1), ha sostituito l’art. 14, comma 2, lett. c), con il seguente: “Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell’articolo 11.
La facoltà è quella disciplinata dal periodo precedente, vale a dire il riscatto totale della posizione per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
La predetta facoltà non può quindi essere esercitata nei cinque anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni, fino a dieci, eventualmente stabilito dalle forme, potendosi in tal caso usufruire della prestazione anticipata di cui al nuovo art. 11, comma 4.
In relazione alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti delle forme pensionistiche complementari, si rimanda all’Allegato.
In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli:
– fondi pensione negoziali:
– fondi pensione aperti:
– PIP: art. 12, comma 2, lett. c); art. 13, comma 2, lett. c); art. 12, comma 2, lett. c).
4. Modifiche all’art. 14, comma 5, del Decreto Igs. 252/2005
L’art. 1, comma 38, lett. c), n. 2), ha sostituito il comma 5 dell’art. 14 con il seguente: “In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6”.
La nuova norma presenta due importanti novità. In primo luogo collega il riscatto di cui all’art. 14, comma 5, alla cessazione dei requisiti di partecipazione (per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3), laddove la previgente formulazione della norma si riferiva solo al riscatto per cause diverse, senza fare riferimento alla situazione del venir meno dei requisiti di partecipazione.
In secondo luogo la norma prevede espressamente che detta tipologia di riscatto è ammessa sia nelle adesioni collettive sia in quelle individuali. La facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione è quindi consentita a tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari destinatari delle disposizioni del Decreto lgs. 252/2005.
Con riguardo alle adesioni individuali, si ritiene che il presupposto legittimante l’esercizio della predetta facoltà di riscatto debba essere il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito.
Detta facoltà è quindi da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.
Al riguardo dovrà essere acquisita documentazione idonea a comprovare l’avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa).
È peraltro da tenere presente che mancando nell’ordinamento previgente la norma relativa alla facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione nelle adesioni individuali, è possibile che coloro che hanno già aderito, pur essendo lavoratori, non abbiano espressamente dichiarato tale status.
Ritenendo che la nuova nonna si applichi dal 29 agosto 2017 anche agli aderenti in data precedente, può ammettersi che la facoltà di riscatto della posizione da parte degli aderenti individuali sia riconosciuta anche a coloro che, pur non avendolo sin qui dichiarato, possano dimostrare la sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o, comunque, durante il rapporto di partecipazione, e la perdita della stessa.
Sulla base di quanto sopra evidenziato si rappresenta l’esigenza che le forme pensionistiche complementari con aderenti su base individuale acquisiscano una dichiarazione rilasciata dai soggetti interessati sullo status di lavoratore aderente su base individuale. Questa acquisizione potrà avvenire:
– per i potenziali aderenti, mediante il modulo di adesione (già contenente la suddetta informazione);
– per i lavoratori già iscritti, con apposito modulo da inviare attraverso la Comunicazione periodica, che potrà riportare direttamente il suddetto modulo oppure contenere un invito a scaricare lo stesso dal sito web della forma pensionistica.
Si rammenta, inoltre, che questa Commissione, con riferimento agli aderenti alle forme collettive, in una risposta a quesito del marzo 2011, ha espresso l’avviso che la facoltà di cui all’art. 14, comma 5, possa essere esercitata fintanto che permane la condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione. Si reputa che tale interpretazione valga anche per le adesioni individuali, per le quali il mancato svolgimento di attività lavorativa dovrà dunque perdurare al momento della richiesta.
Analogamente si ritengono applicabili alla nuova norma dell’art. 14, comma 5, gli “Orientamenti in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” adottati con Deliberazione del 29 marzo 2012.
Le forme ad adesione individuale possono quindi prevedere, con riferimento all’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’iscritto, anche l’opzione del riscatto parziale della posizione individuale, secondo quanto chiarito nei citati Orientamenti. Anche in tal caso, l’opzione per il riscatto parziale della posizione potrà essere esercitata dall’iscritto finché perdura la condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione.
La novità normativa comporta l’esigenza di aggiornare le disposizioni regolamentari delle forme pensionistiche con aderenti su base individuale. In relazione alle modifiche da apportare al Regolamento si rimanda all’unito Allegato.
In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli:
– fondi pensione aperti: art. 13, comma 2, lett. d);
– PIP: art. 12, comma 2.
La Nota informativa dovrà essere resa coerente con tali indicazioni.
ALLEGATO
FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Art. 6 – Scelte di investimento
2. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea.
Art. 8 – Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
4. [in eventuale alternativa all’attuale comma 4, laddove le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E’ prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo di dieci anni] rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ferma restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso l’aderente ha anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale o su una sua parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ove tali eventi si verifichino nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci anni] precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova applicazione quanto previsto all’art. 10, comma 3;
FONDI PENSIONE APERTI
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è articolato in n. … comparti, come di seguito specificati:
AAA
[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica dì investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]
BBB
CCC
DDD. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR (precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).
(Indicare il comparto destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione del montante relativo alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea non ancora erogata; tale comparto sarà quello destinato al conferimento tacito del TFR o, in assenza, il più prudente).
Art. 8 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea.
Art. 9 – Contribuzione
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
Art. 11 – Prestazioni pensionistiche
4. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo di dieci] rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ferma restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso l’aderente ha anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale o su una sua parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ove tali eventi si verifichino nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci anni] precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova applicazione quanto previsto all’art. 11, comma 4.
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
Art. 6 – Scelte di investimento
7. Nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione del relativo montante non ancora erogata verrà destinata alla linea di investimento più prudente.
Art. 7 – Spese
2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
4. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo di dieci anni] rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ferma restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso l’aderente ha anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale o su una sua parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ove tali eventi si verifichino nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci anni] precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova applicazione quanto previsto all’art. 10, comma 4.
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
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