COVIP – Comunicato 25 ottobre 2019
Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”
Il presente documento, recante il testo del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 9 dicembre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.
Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.
Allegato 1
Relazione
Nell’ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “decreto n. 252/2005”) dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della direttiva (UE) 2016/2341, si sottopone alla pubblica consultazione il testo recante il nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, da adottarsi ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del decreto n. 252/2005.
L’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005, inserito ex novo dal suddetto decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, reca adesso specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. Ciò rappresenta una novità di rilievo, considerato che gli elementi essenziali della procedura sono ora direttamente disciplinati dal decreto n. 252/2005. Contestualmente a detto intervento è stato anche eliminato, dall’art. 19-quater, comma 4, del medesimo decreto, il rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d’Italia di cui al Testo unico bancario.
Il citato comma 8, dell’art. 19-quinquies, del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP definisca con regolamento, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito dallo stesso articolo, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Nello schema di Regolamento allegato sono stati, pertanto, disciplinati gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP; ciò in piena osservanza delle scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria.
Tale procedura trova in primo luogo applicazione alle sanzioni amministrative previste dall’art. 19-quater del medesimo decreto e, cioè, a quelle relative a violazioni della normativa in materia di previdenza complementare.
Le relative disposizioni si applicano, come previsto nello schema di Regolamento, anche ai procedimenti sanzionatori avviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto. Vengono qui in rilievo, in particolare, le numerose disposizioni, richiamate tra i visti del Regolamento, contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono poteri sanzionatori alla COVIP per violazioni di ulteriori previsioni normative che trovano il loro fondamento in atti legislativi dell’Unione europea.
Le disposizioni del Regolamento, salvo quanto altrimenti previsto dalle norme di riferimento relative alle diverse violazioni oggetto del procedimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.
In merito alla fase iniziale del procedimento, l’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP, nel termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, avvii la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.
A tale riguardo, nello schema di Regolamento sono in modo più puntuale individuati i contenuti della lettera di contestazione e la PEC è individuata quale mezzo ordinario per effettuare le notificazioni, altresì prevedendosi che qualora la notifica attraverso tale mezzo non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa sia effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Elemento di novità rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina primaria e secondaria è rappresentato dal non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.
Per quanto concerne il contraddittorio è previsto che, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle contestazioni, i soggetti interessati possano presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un’audizione personale, della quale è redatto apposito verbale. A tale proposito, nello schema di Regolamento sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni, sia da parte dei soggetti interessati sia da parte degli obbligati in solido. Ciò, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.
Per quanto concerne l’audizione, nello Schema di Regolamento si precisa che la richiesta deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, e che, nel caso in cui l’audizione si svolga oltre il termine previsto per l’invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l’interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.
Con riferimento alla fase decisoria è già stabilito in norma primaria che, tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l’organo di vertice della COVIP decida in ordine all’applicazione della sanzione o disponga l’archiviazione del procedimento, con provvedimento motivato. Lo Schema di Regolamento si uniforma a tale previsione, fornendo indicazioni puntuali circa la tempistica per l’adozione di detto provvedimento.
Al riguardo, nello Schema di Regolamento sono, inoltre, specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 3, del decreto n. 252/2005, la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.
Specifica disciplina, circa la relativa tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito web della COVIP.
Norme di dettaglio sono state introdotte nello Schema di Regolamento circa le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e in merito alle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.
In materia di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori è stato specificato nel decreto n. 252/2005 che la tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo e che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Come precisato nello schema di Regolamento, l’Autorità alla quale è possibile presentare il ricorso è in ogni caso espressamente indicata nel provvedimento di applicazione della sanzione.
L’adozione del nuovo Regolamento comporterà l’abrogazione del Regolamento oggi in essere, di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.
Infine, in materia di disposizioni transitorie, nello schema di Regolamento è previsto che ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla suddetta deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.
Allegato 2
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Deliberazione del ……..
“Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”
ADOTTA
il seguente regolamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della procedurasanzionatoriadi competenza della COVIP, dettata dall’articolo 19-quinquies, del decreto n. 252/2005, con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 19-quater del medesimo decreto.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimentisanzionatoriavviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 2
Destinatari della disciplina sanzionatoria
Le presenti disposizioni, salvo quanto altrimenti previsto dalla normativa di riferimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.
Capo II
Procedimento sanzionatorio
Art. 3
Fasi della procedura e riparto di competenze
La procedurasanzionatoriasi articola nelle seguenti fasi:
a) fase istruttoria, che comprende: 1) l’avvio del procedimentosanzionatorioa seguito dell’accertamento delle violazioni; 2) la notifica delle lettere di contestazione agli interessati e all’obbligato in solido; 3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di audizioni; 4) la trasmissione degli atti all’organo di vertice della COVIP;
b) fasedecisoria, che comprende: 1) l’adozione da parte dell’organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo del procedimentosanzionatorio; 2) la notifica del provvedimento agli interessati e all’obbligato in solido; 3) la pubblicazione del provvedimento.
L’accertamento e l’istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della COVIP è di competenza delle strutture operative, secondo l’organizzazione interna della medesima Autorità.
Le decisioni in ordine all’applicazione delle sanzioni sono adottate dall’organo di vertice della COVIP.
Art. 4
Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimentosanzionatorioè il Servizio Legale e Contenzioso. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile di tale Servizio o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari nella lettera di contestazione degli addebiti.
Art. 5
Accertamento delle violazioni
La COVIP avvia la procedurasanzionatorianei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative.
L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione.
Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, l’accertamento delle violazioni si intende perfezionato a decorrere dalla data in cui è stata comunicata per iscritto, al fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare, la conclusione della verifica ispettiva.
Nei casi in cui fatti di possibile rilievosanzionatoriosiano stati riscontrati nell’ambito di verifiche condotte da altre Autorità, le competenti strutture operative della COVIP esaminano la segnalazione pervenuta ai fini dell’eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all’accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.
Art. 6
Avvio del procedimento sanzionatorio
Il procedimentosanzionatorioha inizio con la contestazione formale della COVIP, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell’obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
La lettera di contestazione a firma del direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificata entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, dal perfezionamento dell’accertamento delle violazioni.
La lettera di contestazione contiene:
a) il riferimento all’accertamento ispettivo, all’attività di vigilanza o alla documentazione acquisita da cui è emersa la violazione;
b) la descrizione dei fatti accertati, rilevanti ai finisanzionatori;
c) la descrizione della violazione riscontrata;
d) l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative normesanzionatorie;
e) l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare eventualicontrodeduzioniscritte, con precisazione dei termini;
f) l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un’audizione con istanza specifica, con precisazione dei termini;
g) l’indicazione del responsabile del procedimento;
h) l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimentosanzionatorioquale domiciliazione digitale;
i) l’indicazione che l’esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento COVIP, di cui alla deliberazione del 28 novembre 2008.
Ai fini della contestazione i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari forniscono tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, i dati concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, verificandone esattezza e completezza. Essi comunicano altresì ledomiciliazionidigitali valevoli, secondo l’ordinamento, a fini di notificazione. Comunicano inoltre tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni fornite.
La lettera di contestazione, così come ogni successivo atto del procedimento soggetto a notificazione, incluso quello finale, è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall’ordinamento. La notifica è effettuata presso l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP.
Qualora la notifica per mezzo PEC non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa è effettuata con le modalità previste dall’articolo 14 della legge n. 689/1981.
Art. 7
Esclusioni
Ai sensi dell’articolo 19-quinquies, comma 1, del decreto n. 252/2005, la COVIP non procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni siano tali da non poter recare pregiudizio al tempestivo esercizio da parte della COVIP delle sue funzioni di vigilanza ovvero agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.
Art. 8
Controdeduzioni
I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimentosanzionatorio, presentandocontrodeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati, preferibilmente tramite PEC. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP entro il termine di 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.
Lecontrodeduzionipossono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi e possono essere presentate dai soggetti destinatari delle contestazioni anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata; in questo caso alle controdeduzioni sono allegate le deleghe e copia dei documenti di identità dei deleganti.
Anche gli obbligati in solido possono presentarecontrodeduzionisecondo le modalità di cui al comma 1. Le controdeduzioni sono a firma del legale rappresentante del fondo pensione o della società che gestisce la forma pensionistica complementare, o di altra persona da questi espressamente delegata. Le controdeduzioni del responsabile in solido possono essere sottoscritte anche congiuntamente a uno o più dei soggetti ritenuti responsabili.
Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l’attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell’esigenza di assicurare l’economicitàdell’azione amministrativa, lecontrodeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l’ordine delle contestazioni; ove superiori alle 30 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive.
La documentazione allegata allecontrodeduzionideve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo delle controdeduzioni va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di attestazione di conformità all’originale.
La mancata presentazione dicontrodeduzioniscritte non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
Art. 9
Audizioni
I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, richiesta di essere sentiti in audizione.
La richiesta di audizione deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata allecontrodeduzioniscritte. L’eventuale successiva rinuncia all’audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al responsabile del procedimento.
L’audizione ha luogo presso la sede della COVIP. La data dell’audizione è fissata dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale data può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.
L’audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale e non può svolgersi per delega. È consentita la partecipazione con l’assistenza di un avvocato o di altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro difese, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.
Nel caso in cui l’audizione si svolga oltre il termine previsto per l’invio dellecontrodeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo dellecontrodeduzioni, salvo che l’interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.
L’audizione si svolge innanzi al responsabile del procedimento, o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato, e ne è redatto apposito verbale. All’audizione possono partecipare anche altri dipendenti delle strutture operative della COVIP. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all’audizione.
La mancata richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedurasanzionatoria.
Art. 10
Conclusione del procedimento
Entro 180 giorni dal ricevimento dellecontrodeduzionio dall’audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, l’organo di vertice della COVIP adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252/2005, nei casi di maggiore gravità l’organo di vertice della COVIP può applicare la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
a) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità della forma pensionistica complementare o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;
b) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare;
c) il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio dalla violazione.
Art. 11
Notifica e pubblicazione dei provvedimenti
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie o il provvedimento di archiviazione del procedimento sono notificati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari e all’obbligato in solido entro 60 giorni, ovvero entro 90 giorni per i soggetti residenti all’estero, dalla relativa deliberazione.
In base all’articolo 14 della legge n. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario della COVIP.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni, una volta decorso il termine per la sua impugnabilità, è pubblicato per estratto in un’apposita sezione del sito web della COVIP, unitamente a informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia stato presentato ricorso, ne è data menzione a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l’esito dello stesso e dell’eventuale richiesta di misure cautelari.
Nella deliberazione di applicazione della sanzione può essere disposta, ove ne ricorrano i presupposti, la pubblicazione del provvedimento in forma anonima o il suo differimento, nonché modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
Art. 12
Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle spese del procedimento è effettuato, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all’estero.
Nei dieci giorni successivi al pagamento deve essere trasmessa al responsabile del procedimento copia della ricevuta di pagamento, attraverso la trasmissione del modello F23, munita del timbro di quietanza dell’intermediario tramite il quale è stato effettuato il pagamento.
Il destinatario della sanzione, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, ha facoltà di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza debitamente motivata e documentata da presentarsi entro i termini per il pagamento di cui al comma 1.
Il mancato o il ritardato pagamento della sanzione nei termini determina la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data di pagamento, qualora questo avvenga con un ritardo non superiore a un semestre dall’originaria scadenza. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, la somma dovuta per la sanzione irrogata sarà maggiorata, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602.
Art. 13
Impugnazione del provvedimento
Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni è indicata l’Autorità alla quale è possibile presentare ricorso e i relativi termini.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 14
Entrata in vigore e abrogazioni
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato sul Bollettino e sul sito web della COVIP.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di proceduresanzionatorie, è abrogata.
Art. 15
Disposizioni transitorie
Ai procedimentisanzionatoriin essere e alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.
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