COVIP – Comunicato 27 luglio 2020

Contributo di vigilanza per l’anno 2020 – Deliberazione COVIP dell’11 marzo 2020:

È divenuta esecutiva ai sensi di legge la Deliberazione COVIP dell’11 marzo 2020 recante “Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. La Deliberazione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso determinata dal contagio del virus COVID-19 e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l’ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza viene posticipato al 15 settembre 2020.

Allegato

Delibera

Art. 1

Contributo di vigilanza

Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2020 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019.

Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2

Destinatari

Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2019 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all’art.1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso.

Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2020.

Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall’art. 1.

Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2020”.

A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2020, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP un’apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell’esclusione.

Art. 4

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5

Disposizioni finali

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.