COVIP – Delibera 02 dicembre 2020
Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario del fondi pensione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell’art. 124-novies, comma 3, del TUF.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:
a) «politica di impegno»: la politica prevista dall’art. 124-quinquies, comma 1, del TUF, concernente le società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
b) «strategia di investimento azionario»: la strategia di investimento nelle società di cui alla lettera a);
c) «gestori di attivi»: i soggetti indicati nell’art. 124-quater, comma 1, lettera a), del TUF.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell’art. 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF e, cioè, ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e ai fondi pensione aperti, che sono iscritti all’albo della COVIP e che hanno almeno cento aderenti, a condizione che nella loro politica di investimento sia prevista la possibilità di investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.
2. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono dovute in relazione ai comparti dei fondi preesistenti interamente gestiti tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V.
Capo II
Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno
1. Le informazioni indicate all’art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente nell’area pubblica dei siti web dei fondi pensione di cui all’art. 3.
Per i fondi pensione di cui all’art. 12 del decreto n. 252/2005 le informazioni di cui al periodo precedente sono pubblicate nella sezione dedicata al fondo del sito web della società.
2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione da parte dell’organo amministrativo. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.
3. Le informazioni indicate dall’art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
4. Le informazioni di cui all’art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, i soggetti di cui all’art. 3 che danno attuazione alla politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto mediante gestori di attivi indicano, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo, dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.
6. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.
Art. 5
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi
1. In conformità alle modalità indicate dall’art. 4, comma 1, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente le informazioni di cui all’art. 124-sexies, comma 1, del TUF, volte a illustrare in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi del fondo pensione.
Tali informazioni sono aggiornate annualmente, entro il termine di cui all’art. 4, comma 3, qualora non intervengano modifiche sostanziali in corso d’anno, da pubblicarsi tempestivamente.
2. Laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1 illustrano altresì in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione sono coerenti con il profilo e la durata delle passività, in particolare a lungo termine.
3. Qualora l’investimento delle risorse del fondo pensione è effettuato per il tramite di gestori di attivi sono fornite al pubblico, con le medesime modalità di cui al comma 1, le informazioni riguardanti l’accordo di gestione di cui all’art. 124-sexies, comma 2, del TUF, ovvero quelle di cui all’art. 124-sexies, comma 3, del medesimo TUF.
4. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 6
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le pubblicazioni previste dall’art. 124-quinquies, commi 1 e 3, e dall’art. 124-sexies, commi 1, 2 e 3, del TUF sono effettuate, secondo le modalità individuate dallo stesso regolamento, entro il 28 febbraio 2021.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato nel Bollettino e sul sito web della COVIP.
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