COVIP – Delibera 22 dicembre 2020
Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari
Capo I
Disposizioni generali
INDICE
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
At. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalità di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti forme pensionistiche complementari, qualora siano aperte, anche in relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni:
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita.
2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell’Unione europea, di cui all’art. 15-ter del decreto n. 252/2005, con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In aggiunta, si intende per:
a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi pensione di cui alle lettere a) e d) dell’art. 1, comma 1, anche qualora costituiti all’interno di società o enti;
b) «forma pensionistica complementare/società»: i fondi pensione di cui alle lettere a) e d) dell’art. 1, comma 1 e le società ed enti al cui interno sono costituiti i fondi pensione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 1, comma 1.
2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti istitutori» di forme pensionistiche complementari è da intendersi riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella gestione delle predette forme.
Capo II
Raccolta delle adesioni
Art. 3
Modalità di raccolta delle adesioni
1. L’adesione alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 1, comma 1, è preceduta dalla consegna gratuita della parte I «Le Informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa e dell’appendice «Informativa sulla sostenibilità», redatte in conformità alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
2. L’adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte. Nel caso di adesione di un minore non deve essere compilato il «Questionario di autovalutazione» contenuto nel Modulo di adesione.
3. Prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Art. 4
Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 7:
a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione.
2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del capo III.
Art. 5
Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all’interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all’art. 7 e delle altre regole che trovino applicazione all’intermediario secondo il proprio settore di appartenenza.
2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all’art. 4 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.
3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del capo III.
Art. 6
Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione
1. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all’aderente:
a) l’avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
b) il comparto al quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.
3. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell’aderente.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione interessati comunicano all’aderente:
a) l’avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.
5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa la parte I «Le Informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa, unitamente all’appendice «Informativa sulla sostenibilità», nonché, la modulistica necessaria per l’opzione di attivazione degli ulteriori flussi di finanziamento e per l’eventuale modifica del comparto.
6. I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti forniscono, inoltre, all’aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della parte II «Le informazioni integrative» della Nota informativa, ove predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, nonché dei documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all’adesione.
Art. 7
Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari/società rispettano le seguenti regole di comportamento nella raccolta, sia diretta sia tramite incaricati, delle adesioni:
a) osservano le disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili;
b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;
c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella parte I
«Le informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa e nell’appendice «Informativa sulla sostenibilità», in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;
d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la parte I «Le informazioni chiave per l’aderente» e con la parte II «Le informazioni integrative» della Nota informativa, ove predisposta, unitamente all’appendice «Informativa sulla sostenibilità»;
e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del paragrafo «Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione» della parte I «Le informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa, precisando che la stessa è volta a fornire una proiezione dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;
f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web della forma pensionistica complementare/società;
g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;
h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;
i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;
l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione;
m) acquisiscono, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina.
2. Le forme pensionistiche complementari/società impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l’applicazione.
Capo III
Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8
Ambito di applicazione
1. Le forme pensionistiche complementari/società, possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati, di cui agli articoli 4 e 5, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la disciplina del presente capo.
Art. 9
Procedura per il collocamento mediante sito web
1. Prima della formalizzazione dell’adesione la procedura prevede che l’interessato acquisisca la parte I «Le Informazioni chiave per l’aderente» della Nota informativa per i potenziali aderenti, unitamente all’appendice «Informativa sulla sostenibilità».
L’interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall’adesione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 11.
2. E’ in ogni caso riconosciuta all’interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall’interessato. Le forme pensionistiche complementari/società possono prevedere a carico dell’interessato l’applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.
3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell’acquisizione da parte dell’interessato di quanto previsto al comma 1.
4. Le procedure adottate forniscono, prima della formalizzazione dell’adesione, informativa sulle diverse fasi da seguire e sui mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dati.
Art. 10
Adesione
1. Non è consentita l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell’interessato all’utilizzo di tale strumento. Le forme pensionistiche complementari/società conservano la documentazione atta a comprovare l’acquisizione del consenso.
2. Immediatamente prima che l’interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.
3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Le forme pensionistiche complementari/società:
a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell’interessato all’utilizzo dello strumento web;
b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall’art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11.
5. Le forme pensionistiche complementari/società operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4.
6. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.
7. In fase di adesione può essere acquisita dall’aderente l’autorizzazione a ricevere in formato elettronico tutte le successive comunicazioni che la forma pensionistica complementare/società è tenuta a inoltrargli, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita.
Art. 11
Diritto di recesso
1. L’aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l’adesione è conclusa.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione scritta alla forma pensionistica complementare/società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.
4. La forma pensionistica complementare/società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.
5. Il momento in cui l’adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all’aderente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 12
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino COVIP e sul sito web della stessa ed entra in vigore il 1° maggio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.
3. Fino al 30 maggio 2021 è comunque ancora consentita la raccolta delle adesioni, in conformità alla deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, sulla base dei documenti informativi predisposti secondo la normativa previgente alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza. I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo possono avvalersi di tale facoltà fino al 29 giugno 2021.
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