COVIP – Delibera 22 marzo 2017, n. 3584
Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Delibera
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2017.
Art. 1 Contributo di vigilanza
1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2017, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2016.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.
Art. 2 Destinatari
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Art. 3 Termini e modalità di versamento
1. Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2017.
2. Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall’art. 1.
3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2017».
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2017, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
Art. 4 Riscossione coattiva
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
Art. 5 Disposizioni finali
1. La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.
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