AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 6/E dell’ 8 marzo 2024
Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
SOMMARIO:
Premessa
1. Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
2. Comunicazione dei crediti non utilizzabili
ALLEGATO
Premessa
Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.
In proposito, sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione.
1. Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
Con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
– la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
– il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).
In proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati.
Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, da compilare secondo le relative istruzioni.
Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Al riguardo, si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura (NOTA 1), già accettate dal cessionario. Inoltre:
– qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili (NOTA 2), il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta (NOTA 3), ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata.
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
2. Comunicazione dei crediti non utilizzabili
La soluzione operativa di cui al paragrafo precedente consente alle parti di rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Nel caso in cui, invece, il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 410221 del 23 novembre 2023. In proposito, si rammenta che l’utilizzo di tale ultima procedura, a differenza della soluzione operativa di cui al paragrafo precedente, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
—
– Note –
(1) Nel caso di prima cessione o sconto in fattura, si rimanda alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 33/E del 2022 (cfr. paragrafo 5.3).
(2) Si tratta dei crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022; l’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo), che restano non tracciabili.
(3) In tale eventualità, il rifiuto dovrà essere richiesto dall’ultimo cessionario, d’intesa con il suo dante causa.
Allegato
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