AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 ottobre 2021, n. 719

Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società ALFA (di seguito anche “Società” o “Istante”) chiede chiarimenti sulla possibilità di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, previsti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), essendo stata la Società coinvolta, fino al gg/mm/2020, in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare”).

L’Istante è una società per azioni costituita nel … che opera principalmente nella … .

Nonostante un ruolo molto attivo nel mercato … , la Società, nel …, a causa del difficile contesto economico e finanziario …, ha presentato domanda per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 182-bis della legge fallimentare (di seguito anche “Accordo”), divenuto poi efficace in data … .

… già nel 2019 la Società aveva soddisfatto gran parte dei propri debiti, fino ad ottemperare a tutte le proprie obbligazioni e chiudere quindi la procedura stessa in data gg/mm/2020 (come attestato dalla risoluzione dell’Accordo), completando così il proprio risanamento economico e finanziario.

Durante il periodo caratterizzato dalle difficoltà finanziarie cui è stata soggetta, la Società ha svolto diversi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati all’avanzamento tecnologico ed alla creazione di prodotti sostenibili sul piano ambientale.

Ugualmente, nel periodo d’imposta 2020, ALFA ha acquistato beni strumentali nuovi, ha realizzato diversi progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche e soprattutto nell’ottica della digitalizzazione dei processi, e ha svolto numerose attività di formazione 4.0, per i quali la Società intende usufruire dei crediti d’imposta previsti rispettivamente dai commi 185-197, 198-208 e 210-217 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (di seguito, per brevità, anche solo “commi 185-197”, “commi 198-208”, “commi 210-217”).

Ciò rappresentato, l’Istante chiede di poter usufruire, per i costi sostenuti nell’intero periodo d’imposta 2020, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (commi 185-197), per investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica (commi 198-208) e per attività di formazione 4.0 del personale (commi 210-217); al riguardo, chiede se l’accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari terminato in data gg/mm/2020 possa rappresentare una causa ostativa all’accesso ai predetti crediti d’imposta ai sensi dei commi 186, 199 e 212 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (di seguito, singolarmente, anche “comma 186”, “comma 199” e “comma 212”).

In subordine, l’Istante chiede di poter usufruire dei crediti in argomento almeno per i costi sostenuti nel periodo compreso tra il (gg+1)/mm/2020, data successiva alla chiusura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ed il 31 dicembre 2020.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante evidenzia che in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 aveva chiarito che il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (così come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).

Secondo la predetta disciplina, vigente fino al 2019, l’Istante, nello svolgimento delle sue attività di ricerca e sviluppo, poteva essere considerato un soggetto ammissibile al credito in quanto sottoposto ad un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, che pacificamente rappresenta una procedura finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.

Con l’entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, il predetto credito d’imposta è stato sostituito da un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, normato dall’articolo 1, commi 198-208.

In base alle nuove disposizioni, sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 199).

Al riguardo, l’Istante sottolinea che la legge fallimentare vigente (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti all’articolo 182-bis, ovvero tra il fallimento e le altre procedure concorsuali, ma senza fornirne la qualificazione giuridica di “procedura concorsuale” in senso stretto.

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2022 (fatta eccezione per alcune disposizioni entrate in vigore il 16 marzo 2019), sostituendo integralmente – per il futuro – la vecchia legge fallimentare, annovera l’accordo di ristrutturazione dei debiti all’articolo 57, nella Sezione II, tra gli “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”.

Dunque, la Società esprime il dubbio se qualificare l’accordo di ristrutturazione dei debiti come una procedura concorsuale o meno, dal momento che le procedure concorsuali tendono alla conclusione dell’attività di impresa ed alla realizzazione dell’attivo in favore dei creditori sociali, mentre l’accordo di ristrutturazione tende a preservare la prosecuzione dell’attività di impresa, garantendo un soddisfacimento degli interessi dei creditori derogatorio rispetto alle condizioni commerciali originariamente previste tra le parti o previste per legge.

Ciò nonostante, quand’anche si dovesse ritenere che l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia configurabile come istituto potenzialmente rientrante nel campo delle esclusioni per l’accesso ai crediti d’imposta 2020 segnatamente previste dai commi 186, 199 e 212 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo l’Istante occorrerebbe tenere in considerazione che tali norme si pongono nel solco della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato; il riferimento è a quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 (c.d. “Regolamento generale di esenzione”).

Tale disciplina è tesa a impedire che risorse pubbliche siano destinate ad imprese (o in generale “operatori economici”) in stato di difficoltà finanziaria che possono essere destinate ad uscire dal mercato e cessare la propria attività, vanificando quindi l’efficacia stessa delle agevolazioni ricevute a causa della situazione di dissesto.

A tal proposito, la Società afferma che, ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria, sulla base dei due bilanci 2018 e 2019 (i bilanci oggetto di osservazione ai fini dell’applicazione di tale disciplina per l’anno d’imposta 2020) non era qualificabile come “impresa in difficoltà”.

L’Istante ritiene che una sua eventuale esclusione dai crediti d’imposta menzionati rappresenterebbe un’applicazione estremamente distorsiva della norma e del principio ispiratore della stessa.

La Società evidenzia come, nel corso nel 2020, abbia mantenuto i livelli occupazionali, abbia visto crescere il proprio EBITDA e ridursi il proprio indebitamento finanziario netto e sia riuscita a consolidare il proprio posizionamento di azienda leader per innovazione, concludendo positivamente la procedura di ristrutturazione dei debiti in data gg/mm e dimostrando nel complesso un altissimo livello di vitalità economica e finanziaria.

Pertanto, riassumendo, l’Istante ritiene di non trovarsi in una delle condizioni ostative all’accesso dei crediti d’imposta in questione in quanto:

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti non rientra tra le procedure concorsuali esplicitamente richiamate dalle norme di esclusione;

2) la Società non si configura come impresa in difficoltà come definita ai sensi della disciplina comunitaria e pertanto un’eventuale esclusione a causa dell’accordo di ristrutturazione in essere sino al gg/mm/2020 costituirebbe una distorsione dei principi comunitari stessi in tema di sovvenzioni pubbliche agli operatori economici;

3) in ogni caso l’accordo di ristrutturazione dei debiti si è concluso prima del temine dell’esercizio, per cui l’esclusione della Società dall’accesso ai crediti d’imposta sarebbe eccessivamente punitivo e penalizzante.

Parere dell’Agenzia delle entrate

In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività.

In considerazione della circostanza che l’Istante non ha allegato all’istanza alcun parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, la presente risposta, in conformità a quanto affermato nella recente circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020, viene resa nel presupposto – assunto acriticamente – che gli investimenti oggetto del quesito rientrino tra quelli agevolabili ai sensi della legge n. 160 del 2019.

Al riguardo, si precisa che la trattazione di seguito svolta relativamente al quesito formulato dall’Istante non produce alcun implicito riconoscimento dell’ammissibilità alle agevolazioni in questione, in tutto o in parte, degli investimenti effettuati. In altre parole, il presente parere non comporta, per gli investimenti in esame, alcun riconoscimento della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini agevolativi, profilo in relazione al quale resta impregiudicata ogni facoltà di controllo dell’Agenzia delle entrate, così come resta impregiudicata la facoltà dell’Istante di richiedere un eventuale parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si precisa, infine, che con la presente risposta non si esprimono giudizi riguardo alla qualificazione della Società come “impresa non in difficoltà”, effettuata nell’allegato n. … all’istanza di interpello attraverso l’analisi di diversi parametri economico-contabili; tale valutazione, infatti, richiedendo un esame di fatto della situazione del contribuente, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Ciò premesso, con riferimento al quesito formulato nell’interpello si osserva quanto segue.

Il comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, esclude dall’agevolazione “le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”; eguale formulazione viene utilizzata dal successivo comma 199 ai fini dell’esclusione dal credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

La disposizione in esame menziona, tra le condizioni di esclusione, il concordato preventivo ma limitatamente a quello senza continuità aziendale; al riguardo si ricorda che l’istituto richiamato dalla disposizione appena riportata si sostanzia in una procedura concorsuale – disciplinata dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare – che, come ricordato anche nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 (paragrafo 1.3), può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. “concordato in continuità”) sia ai fini liquidatori (c.d. “concordato liquidatorio”).

La circostanza che norma di esclusione menzioni soltanto il concordato liquidatorio e non quello in continuità può considerarsi espressiva della volontà del legislatore di escludere dalla disciplina agevolativa solo le imprese assoggettate a procedure che hanno una finalità liquidatoria dell’attività aziendale.

L’accordo di ristrutturazione (anch’esso non espressamente menzionato dalle norme in esame), come evidenziato nella circolare n. 34/E (paragrafo 1.2), è uno strumento negoziale – disciplinato dall’articolo 182-bis della legge fallimentare – che non ha finalità liquidatoria e che consente all’impresa di far fronte ad uno stato di difficoltà; detto istituto, in particolare, permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità.

In considerazione di ciò, pertanto, le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere alle agevolazioni in esame.

Tale conclusione è coerente con quanto affermato nella circolare n. 5/E del 2016

– richiamata dalla Società – in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e ss.mm.ii., di cui il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 198-208, della legge di bilancio 2020 rappresenta sostanzialmente l’evoluzione normativa; in tale sede, infatti, è stato affermato che qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (come nel caso di fallimento e di liquidazione coatta), il beneficio non può spettare.

Si ritiene che il principio sopra esposto, in base al quale l’accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari non rappresenta una causa ostativa all’accesso al credito d’imposta, possa essere riferito anche al credito d’imposta per investimenti in attività di formazione 4.0 del personale, di cui ai commi 210-217, nonostante il fatto che il comma 212, estromettendo dall’agevolazione le “imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”, utilizzi una formula di esclusione diversa da quella recata dal comma 186 e dal comma 199.

Depongono in tal senso due ordini di considerazioni.

La prima riguarda il fatto che l’articolo 2, punto 18), del regolamento UE in questione definisce “impresa in difficoltà”, per quanto qui rileva, l’impresa che sia oggetto di procedura concorsuale “per insolvenza”, facendo quindi riferimento a situazioni di grave dissesto.

La seconda è connessa ad esigenze di ordine sistematico e di coerenza interpretativa; il credito d’imposta formazione 4.0 disciplinato dai commi 210-217, infatti – insieme ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui rispettivamente ai commi 185-197 e ai commi 198-208 – fa parte del “pacchetto” di incentivi fiscali relativi al “Piano nazionale Impresa 4.0” e ridefiniti, in maniera organica, dalla legge n. 160 del 2019, per cui una difforme interpretazione delle relative cause di esclusione condurrebbe a soluzioni incoerenti sul piano della ratio delle misure stesse.