La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 17903 del 23 luglio 2013 intervenendo in tema di crediti fiscali ha chiarito che, in presenza di credito d’imposta legittimo, il contribuente deve fare grande attenzione a non dimenticarsene, in quanto il diritto al rimborso è sottoposto all’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 codice civile) partendo dalla “data di presentazione della dichiarazione”.
La vicenda ha avuto inizio con l’istanza di rimborso ILOR per l’anno d’imposta del 1991 presentata dalla società in liquidazione all’Amministrazione finanziaria, la quale rigettava l’istanza per decorrenza del termine di prescrizione decennale. La società impugnava il diniego inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del contribuente. L’Amministrazione finanziaria ricorreva, avverso la decisione di primo grado, alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza impugnata poichè per i giudici della Corte Territoriale il detto termine prescrizionale inizi a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione nella quale il credito è esposto. Per cui nel caso esaminato, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso (2004), il diritto del contribuente si era già estinto.
Avverso la sentenza dei giudici di appello la società proponeva ricorso per cassazione con il quale, denunciando violazione dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, ha lamentato il fatto che il giudice del merito abbia omesso di considerare che i crediti di imposta dalla stessa vantati si erano “consolidati” per effetto dell’inutile decorrenza del termine di decadenza per la rettifica della dichiarazione, in difetto di accertamento, sicché al 1997, data di decadenza dall’esercizio dell’azione impositiva (cinque anni), essendo i crediti divenuti liquidi ed esigibili, si sarebbe dovuto collocare il “dies a quo” del termine prescrizionale.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso della società, confermando il principio secondo cui la richiesta del credito d’imposta – legittimo – ha “scadenza” decennale, a partire dal giorno della dichiarazione. Pertanto, continuano gli ermellini, i giudici di merito hanno correttamente identificato con il giorno della dichiarazione dei redditi (i vigenti articoli 2 e 3 del Dpr 322/1998) quello di decorso della prescrizione ai fini del diritto al rimborso del credito di imposta.
Pertanto, i giudici di legittimità, hanno ritenute non fondata l’osservazione del contribuente sul fatto che “i crediti di imposta si erano consolidati per effetto dell’inutile decorso del termine di decadenza per la rettifica della dichiarazione, in difetto di qualsivoglia accertamento” e che “a tale data” – cinque anni dopo la presentazione della dichiarazione – “essendo i crediti divenuti liquidi ed esigibili, si sarebbe dovuto collocare il dies a quo del termine prescrizionale”.
Nelle motivazioni la Corte Suprema ha rammentato che la giurisprudenza di legittimità (sentenze 9524/2009 e 1967/2005) ha affermato che il termine stabilito nell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (nel testo applicabile ratione temporis), entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta ha natura “ordinatoria” secondo la norma interpretativa, a efficacia retroattiva, contenuta nell’articolo 28 della legge 449/1997 e non è previsto a pena di decadenza (Cassazione 7283/2002).
Consegue, da queste considerazioni, che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento nel termine stabilito nell’articolo 43 del Dpr 600/1973 (all’epoca, 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza contenuto nell’articolo 38 del Dpr 602/1973 (quarantotto mesi dalla data del versamento), ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 codice civile), ferma restando la facoltà dell’ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.
Per cui i giudici della Corte Suprema hanno dato continuità ad un orientamento ormai consolidato ed il principio si è rafforzato per effetto della sentenza 2687/2007, con la quale le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che il credito di imposta esposto nella denuncia dei redditi è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo cosiddetto formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr 600/1973.
In effetti, il testo originario della norma non poneva alcun termine a siffatta attività di controllo, e in simile situazione era certo impossibile ipotizzare che si imponesse al contribuente di attendere sine die l’adempimento degli uffici.
Il predetto orientamento consolidato della Corte prevede che il termine stabilito nell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nel testo applicabile ratione temporis), entro il quale l’A.F. deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura “ordinatoria” (Cassazione sentenze n. 7283/2002, n. 1967/2005 e 9524/2009). Ne deriva che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l’Ufficio abbia omesso di procedere ad accertamento nel termine stabilito nell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza contenuto nell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973 (quarantotto mesi dalla data del versamento), ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 Codice civile), ferma restando la facoltà dell’Ufficio finanziario di opporre eccezioni alla domanda di rimborso (cfr. Cass. n. 7899/2012).
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