Il legislatore con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha imposto una stretta sui crediti fiscali a cui non sono esclusi i rimborsi dei crediti a favore dei contribuenti derivanti dal modello 730. Infatti con con i comma da 586 a 589 la legge 147 del 27 dicembre 2013 si è regolato, e cercato di arginare i rimborsi dei falsi crediti fiscali, i rimborsi fiscali eseguiti mediante il modello 730 dai sostituti di imposta d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Con la norma richiamata viene disposto che per i crediti fiscali superiore ai 4.000 euro il rimborso non sarà più automatico ed eseguito dal sostituto d’imposta per coloro che dichiarano i redditi prodotti nel periodo d’imposta con il modello 730. Inoltre, per i crediti superiore ai 4.000 euro, ai sensi del comma 587 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 il rimborso non sarà più eseguito dal sostituto di imposta (datore di lavoro, INPS per i pensionati) ma sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo aver eseguito i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia di cui al comma 586 articolo 1 della legge 147/2013 che, altresì, stabilisce che tali controlli dovranno essere disposti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.
Pertanto a partire dai redditi prodotti nel 2013 con invio del modello 730/2014 per i rimborsi che superano i 4.000 euro verranno passati al setaccio la correttezza delle detrazioni per carichi di famiglia e detrazioni per oneri (spese mediche, erogazioni liberali, interessi passivi su mutui, etc.).
Tale stretta si aggiunge a quella sulle compensazioni orizzontali di imposte dirette. Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato. Entro il 31 maggio, poi, il sostituto d’imposta deve consegnare al soggetto assistito copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati. Qualora il contribuente si rivolge a un Caf o a un professionista, la copia dlla dichiarazione ed il prospetto di liquidazione è stabilito al 17 giugno.
La predetta tempisti consente, conformemente al dm n. 164/1999, che le somme a credito siano rimborsate ai contribuenti con la busta paga di luglio. Mente in virtù della normativa introdotta dalla legge 147/2013 il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà in ogni caso posticipato.
Il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno solare di presentazione della dichiarazione. Va precisato che la legge n. 147/2013 estende espressamente la nuova disciplina anche ai 730 situazioni particolari. Si tratta, cioè, dei modelli utilizzabili, ai sensi del dl n. 69/2013, da parte di quei soggetti che hanno perso il posto di lavoro rispetto all’anno di riferimento, risultando quindi privi di un sostituto d’imposta. Per questi ultimi, tuttavia, il rimborso era già in precedenza effettuato dall’Agenzia, a prescindere dall’importo.
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