
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in tema di fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea. Infatti la risoluzione n. 12/E del 25 gennaio 2017 ha chiarito le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.
Per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 l’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 riconosce un credito d’imposta.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese che, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Con la legge di bilancio 2017 è stato prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili, ossia fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 ed è stato potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:
– l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
– l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo” non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
– l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.
La normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.
Circa la corretta individuazione dell’ammontare dei contributi comunitari rilevanti ai fini della cumulabilità dei due incentivi (nazionale e comunitario), in base all’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1906/2006, sono oggetto di rimborso “i costi direttamente attribuibili all’azione” (“costi diretti ammissibili”) e, se del caso, “i costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili all’azione” (“costi ammissibili indiretti”).
Poiché l’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili ad entrambe le discipline agevolative, la società istante dovrà dapprima individuare, in entrambe le discipline agevolative, i costi riferibili alle categorie di investimenti ammissibili, assumendo, quali costi rilevanti ai fini del calcolo del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, l’importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati (quindi per il loro intero ammontare, anche se di tali costi l’impresa non è rimasta incisa per effetto dei contributi erogati a suo favore).
Se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l’istante intende accedere all’agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l’intero importo calcolato. Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (cioè il 100% dei costi sostenuti) bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Sarà cura dell’interpellante evidenziare analiticamente i dati necessari per la verifica del cumulo, distinguendo innanzi tutto i “costi diretti” dai “costi indiretti” e individuando poi, nell’ambito di queste due categorie, i costi rilevanti e quelli irrilevanti ai fini del credito del credito di imposta nonché l’importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.
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