Con la circolare n. 21/E del 25 giugno del 2013 l’Agenzia delle Entrate ritorna ad illustrare ed a chiarire alcune problematiche del riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito scaturenti da dichiarazioni omesse. L’Agenzia si era già occupato dell’argomento con la circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 fornendo i primi chiarimenti in merito alle modalità ed alle condizioni per il riconoscimento, sulla base delle scritture e documenti contabili esibiti, delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 06 agosto 2012 si è soffermata in particolare sul credito IVA maturato in un periodo d’imposta per il quale è stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n.633/72, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato. Per cui in caso di utilizzo del predetto credito IVA nel periodo successivo l’Agenzia provvederà all’invio della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della sanzione (art. 13 D.Lgs. n. 471/97), nella misura del 30 % del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10% in caso di pagamentoentro 30 giorni, (co. 2 art. 2 D.Lgs. n. 462/97).
In tale circostanza l’Agenzia evidenzia, nella circolare 34/E del 2012, in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenzamedesima, attraverso la procedura di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 546/92.
Alle medesime considerazioni giunge l’amministrazione in materia di imposte sui redditi e IRAP. Anche in tale circostanza, a fronte del recupero, operato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, in relazione al credito riportato nella dichiarazione successiva, ma derivante da una annualità per cui la dichiarazione è stata omessa, si afferma, conformandosi ai principi della Circolare 4 maggio 2010, n. 23, la possibilità di riconoscere il diritto del contribuente al rimborso, a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all’amministrazione.
In riferimento alla fase di mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92) e alla fase di conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/92), nel documento di prassi è stato precisato che è possibile “scomputare” direttamente dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l’eccedenza di credito riconosciuta spettante, ferma restando la debenza delle seguenti somme:
– interessi, correttamente applicati a seguito dell’omesso versamento delle imposte;
– sanzione nella misura del 40% di quella originariamente applicata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.
Ciò in luogo dell’effettuazione del pagamento, seguito dalla presentazione di una istanza di rimborso nel termine biennale.L’Agenzia delle Entrate al fine di ridurre il contenzioso per il riconoscimento del diritto di credito in una fase antecedente chiarisce nella Circolare n.21/E del 25 giugno 2013 che:
– a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione (termine previsto dagli artt. 36-bis, co. 3 del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, co. 3 del D.P.R. n. 633/72), di idonea documentazione (es. per le eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).L’Amministrazione Finanziaria dopo aver eseguito le attività di controllo, da eseguirsi esclusivamente dall’ufficio competente nei confronti del contribuente, ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa e qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del co. 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n.462/97, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
La circolare prevede, inoltre, che restano in ogni caso dovuti, stante la legittimità della comunicazione di irregolarità a fronte del comportamento omissivo del contribuente, gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata. Il contribuente, se provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, potrà beneficiare della riduzione delle sanzione a un terzo, ossia al 10 per cento.
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