La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) con i commi da 158 a 161 dell’unico articolo di cui si compone ha innovato la disciplina fiscale della deducibilità delle rettifiche dei crediti e delle perdite su crediti ai fini Irap e Ires.
Le innovazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013 hanno riguardato, in particolare, il regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi. Pertanto ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, verrà consentito di includere nella base imponibile Irap le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Anche la disciplina normativa inerente la deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio.
In materia di IRAP. Infatti ora verranno incluse nel calcolo dell’imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell’attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
I predetti componenti del reddito concorreranno al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
Per le imprese di assicurazioni valgono criteri analoghi ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Vengono incluse nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Anche in tal caso, è previsto che questi componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Le modifiche hanno riguardato anche la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi.
Il regime normativo inerente l’applicazione delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite in materia di Ires è stato anch’esso sottoposta a modifiche . Pertanto, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il limite, dalla previgente normativa precedente, dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, bensì in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Unica eccezione sono le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 32129 depositata il 31 ottobre 2022 - In tema di determinazione del reddito di impresa, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli…
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO - Ordinanza 12 marzo 2019 - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31624 - In materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei…
- CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 25 settembre 2020, n. 19 - L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato…
- Cessione di beni oggetto di truffa - Rettifiche IVA - Trattamento IRES e IRAP dei relativi componenti negativi - Risposta 07 agosto 2019, n. 331 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…