La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) con i commi da 158 a 161 dell’unico articolo di cui si compone ha innovato la disciplina fiscale della deducibilità delle rettifiche dei crediti e delle perdite su crediti ai fini Irap e Ires.
Le innovazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013 hanno riguardato, in particolare, il regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi. Pertanto ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, verrà consentito di includere nella base imponibile Irap le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Anche la disciplina normativa inerente la deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio.
In materia di IRAP. Infatti ora verranno incluse nel calcolo dell’imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell’attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
I predetti componenti del reddito concorreranno al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
Per le imprese di assicurazioni valgono criteri analoghi ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Vengono incluse nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Anche in tal caso, è previsto che questi componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Le modifiche hanno riguardato anche la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi.
Il regime normativo inerente l’applicazione delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite in materia di Ires è stato anch’esso sottoposta a modifiche . Pertanto, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il limite, dalla previgente normativa precedente, dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, bensì in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Unica eccezione sono le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.