Il credito d’imposta riportato a nuovo derivante da una omessa dichiarazione precedente per essere disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria deve procedere ad emettere un avviso di accertamento e non può far scattare una cartella di pagamento prodotta a seguito di controllo automatizzato.
A stabilirlo è stata la Cassazione con sentenza n. 4539 del 2013, accogliendo il ricorso del curatore di una società fallita a cui la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto a sua volta contro la sentenza di primo grado. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate – a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del dPR n. 600/73 – aveva proceduto al recupero di somme per Irpeg, Irap ed Iva sulla dichiarazione 2004 relativo al periodo di imposta 2003.
La ricorrente società fallita proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54-bis co. 2, dPR n. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p. Infatti la ricorrente precisava che non si trattava di omesso versamento ma di una voce di credito maturata in annualità precedente e ripresentata nel 2004 con richiesta di rimborso non avendo mai utilizzato tale importo in compensazione con altre imposte.
Gli Ermellini hanno accolto il motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente degli altri proposti, e ricordando che il potere del Fisco “in sede di liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, è limitato alla correzione degli errori materiali e di calcolò commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta”. Trattandosi, nel caso di specie, del disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione “appare pertanto illegittima l’automatica trasformazione di una voce di credito in una voce di debito, dovendo, in tal caso l’ufficio disconoscere il diritto a fruire del credito residuo senza poter procedere alla richiesta di pagamento anticipato dell’imposta nell’eventualità che questa potesse essere utilizzata in futuro”. E dunque, stante l’illegittimità dell’utilizzo della procedura automatizzata, cassata senza rinvio la sentenza della Ctr e annullata la cartella di pagamento controversa.
Per visualizzare la sentenza clicca su sentenza cassazione n. 4539 del 2013
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