AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 133 del 17 giugno 2024
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell’attività di restauro e manutenzione, nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti, di un teatro, di proprietà di un ente territoriale, affidato in concessione ad una Fondazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ente istante (di seguito ”Fondazione” o ”Istante”) dichiara di essere una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, con lo scopo di ripristinare e mantenere un elevato standard di servizi in favore della collettività, istituito nel 2020 e iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Istante rappresenta:
di aver acquisto un immobile (di seguito ”Teatro”), chiuso in quanto dichiarato inagibile, per donarlo, nel 2021, al Comune che, nel 2019, con apposita delibera aveva già preventivamente accettato l’immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso a titolo gratuito alla costituenda Fondazione nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi;
che, nel 2021, il Teatro è stato concesso in affidamento alla Fondazione ed è stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero della Cultura;
che in forza di tale concessione e in qualità di concessionario affidatario si occupa dell’opera di integrale restauro dell’immobile, «nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l’allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici»;
che, come stabilito dall’accordo di concessione, nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi di restauro, avrà diritto allo sfruttamento economico del Teatro. Al termine di tale periodo di concessione, la Fondazione restituirà al Comune il Teatro nello stato in cui si troverà all’esito dell’utilizzo, senza alcun obbligo di remissione a nuovo;
che come indicato nell’accordo di concessione, il Comune, dovrà contribuire, ad ogni stagione teatrale e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con un versamento a favore della Fondazione di un importo annuo non inferiore ad euro 200.000.
L’Istante rappresenta, inoltre, che intende svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:
gestione del Teatro, recuperandone e sviluppando il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
promozione e sviluppo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali nonché dell’arte cinematografica.
In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha evidenziato di aver ricevuto somme sotto forma di erogazioni liberali a sostegno:
del parziale finanziamento del progetto di acquisto del Teatro nel 2020, nonché dei lavori e delle spese di restauro dello stesso;
della propria attività di gestione e, in particolare, della realizzazione della stagione teatrale e spettacolistica in corso e futura;
dell’acquisto della strumentazione multimediale di cui il Teatro necessita per lo svolgimento dell’attività spettacolistica.
Ciò posto, l’Istante chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del Teatro, sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione, sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l’immobile ricevuto in concessione, possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le erogazioni ricevute per l’intervento di restauro del Teatro possano beneficiare del Art bonus, atteso che:
si tratta di un intervento di restauro di un bene culturale pubblico;
l’intervento di restauro è realizzato dall’Istante, il quale risulta concessionario e affidatario del bene stesso;
comunica mensilmente, sia mediante il portale presente sul sito https://artbonus.gov.it/, nonché sul proprio sito web mediante apposito link che rimanda al portale del Ministero, tutte le erogazioni che vengono ricevute nel mese di riferimento.
L’Istante ritiene, inoltre, che risultano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di cui al decreto legge n. 83 del 2014 e confermati dalla circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E, la quale precisa che l’agevolazione spetta alle erogazioni liberali effettuate per la «realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso» e, pertanto, la struttura e la realizzazione del progetto di restauro del Teatro risultano in linea con lo spirito e gli obiettivi della normativa.
L’Istante ritiene, infine, che rientrino nell’agevolazione in parola anche tutte le ulteriori erogazioni liberali già effettuate o che verranno effettuate in futuro in proprio favore e in particolare:
per il sostenimento dei propri costi di gestione;
per la realizzazione e la gestione della propria attività istituzionale presso il Teatro ovvero l’organizzazione di spettacoli teatrali, lo svolgimento di attività artistiche, culturali e ricreative di interesse sociale, di promozione della cultura e dell’arte cinematografica.
A tal proposito, evidenzia che la circolare n. 24/E del 2014 specifica che il credito d’imposta spetta alle erogazioni liberali effettuate in denaro e destinate al «sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione» e con specifico riferimento al concetto di ”appartenenza pubblica” degli istituti e luoghi della cultura rimanda alla risoluzione del 7 novembre 2017, n. 136/E che chiarisce quando tale concetto risulta soddisfatto.
A parere dell’Istante non ci sono dubbi sulla possibilità di considerare la Fondazione ”istituto di appartenenza pubblica” in virtù della gestione e concessione di un patrimonio culturale pubblico quale il Teatro, di proprietà del Comune, dotato tra l’altro anche di un vincolo di interesse culturale. In quest’ottica rientrerebbero nell’agevolazione in esame tutte le erogazioni effettuate in proprio sostegno e non solo quelle destinate alla realizzazione del progetto di restauro del Teatro.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall’articolo 5, comma 1 della legge n. 175 del 2017;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Detto Ministero ha affermato, che «Con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull’immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell’appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell’intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d’imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Al contrario, per quanto concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l’organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all’Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Diversamente da quanto prospettato dall’Istante, infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con riferimento all’attività svolta presso l’immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).».
Ciò in quanto, come affermato nelle citate circolari n. 24/E del 2014 e n. 34/E del 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale occorre fare riferimento «al ”sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)”.[…]. A nulla rileva il riferimento al concetto di appartenenza pubblica astrattamente rinvenibile in capo alla Fondazione in ragione della ”gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica”, dal momento che l’immobile non può qualificarsi come istituto o luogo della cultura.».
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del Teatro possano essere ammesse al beneficio fiscale dell’Art bonus di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014.
Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell’organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale in parola.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.