AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2020, n. 451
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Credito di imposta Art-bonus – Progetto di restauro di una chiesa di proprietà di un Ente privato – Esclusione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Un’Associazione priva di personalità giuridica, fondata nel novembre 2011, intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale ed artistico di una chiesa – che costituisce uno dei capolavori dell’architettura nazionale religiosa del secolo XVIII, nonché un luogo della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali – di proprietà di un Ente di diritto privato sottoposto al controllo pubblico, iscritto presso il registro regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, il cui Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: tre sono scelti dal Comune, uno dalla Regione e uno dal Provveditore agli Studi.
L’Ente ha ottenuto l’autorizzazione dalla Soprintendenza dei Beni Artistici e Culturali per l’esecuzione del progetto di restauro conservativo della chiesta, realizzato per iniziativa e grazie alle risorse economiche raccolte dall’Associazione.
Tanto premesso, l’Associazione chiede di conoscere se i finanziamenti eventualmente reperibili da privati ed imprese per il sostentamento dell’intervento di restauro conservativo sotto forma di erogazioni liberali effettuate da mecenati possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 (cd. Art-bonus).
In particolare, l’Associazione chiede di avere conferma che le erogazioni liberali ricevute da persone private o da esercenti attività di impresa possano beneficiare della suddetta detrazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che i soggetti che effettueranno erogazioni liberali al fine di finanziare il progetto di restauro della chiesa potranno usufruire del beneficio Art- Bonus, per i seguenti motivi:
– le erogazioni liberali sono destinate ad interventi di manutenzione e restauro di un bene culturale pubblico, in quanto l’Ente proprietario è controllato dal Comune ed il bene è riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali quale patrimonio sottoposto a vincolo storico-artistico;
– l’Associazione, in quanto destinataria delle erogazioni liberali e in virtù di un protocollo d’intesa con l’Ente, è promotrice e finanziatrice del progetto di tutela e restauro;
– l’Associazione custodisce e gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso tramite contratto di comodato ventennale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (cd. Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).
Quest’ultimo, ha ritenuto che l’intervento di restauro della chiesa non possa beneficiare dell’agevolazione Art-bonus, atteso che la circostanza, richiamata dall’Associazione, della nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione da parte di Comune, Regione e Provveditorato agli studi, non appare sufficiente a caratterizzare il bene di proprietà dell’Ente quale “bene culturale pubblico”.
Tanto premesso, in linea con il citato parere reso dal MiBACT, si ritiene che non siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dall’Associazione istante e finalizzate al recupero strutturale ed artistico della chiesa.
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