AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 marzo 2021, n. 164
Articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta Art-bonus – Società concertistiche e corali – Fattispecie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Una Fondazione (di seguito, “Fondazione”) è un ente non commerciale costituita nel 1896 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della locale Prefettura.
La Fondazione contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di una cultura della divulgazione scientifica, artistica e musicale; sostiene la crescita di una realtà dalla tradizione plurisecolare, attiva nella storia italiana da più di 450 anni, grazie a un attivo network di alunni; opera in rete con tutte le istituzioni del territorio, attraverso numerose e prestigiose collaborazioni internazionali in diversi settori.
In linea con queste sue finalità, la Fondazione offre sostegno ad un’Associazione musicale (di seguito, “Associazione”), costituita nel 2006, senza scopo di lucro che opera nel settore musicale per il perseguimento delle seguenti finalità:
– lo studio e l’esecuzione di repertori vocali anche tramite l’analisi del patrimonio musicale della tradizione europea con relativo reperimento, trascrizione e studio critico di testi letterari e musicali;
– la diffusione, la conoscenza e la pratica della cultura musicale in ogni suo aspetto;
– l’organizzazione di spettacoli e concerti, la promozione di seminari, conferenze e ricerche, lo svolgimento di attività editoriali, l’organizzazione di corsi e scuole anche in collaborazione con altre associazioni, enti, fondazioni e istituzioni culturali in genere.
Per finanziare la propria attività, l’Associazione riceve liberalità da privati, persone fisiche e fondazioni. Uno dei maggiori sostenitori dell’Associazione è la Fondazione istante, i cui rapporti sono regolati da una convenzione, stipulata nel 2007, alla quale, però, non è stata mai data piena attuazione se non alle previsioni relative all’attività concertistica.
Tanto premesso, la Fondazione chiede di sapere se le erogazioni liberali in denaro, effettuate a partire dal 19 maggio 2020, a sostegno dell’attività dell’Associazione – in quanto “società concertistica e corale” – possano beneficiare del credito d’imposta (cd. Art-bonus) di cui all’articolo 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene che le erogazioni liberali effettuate nei confronti dell’Associazione, a decorrere dal 19 maggio 2020, possano beneficiare dell’Art-bonus, in quanto trattasi di un’associazione “concertistica e corale”, ai sensi del citato articolo 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 – come da ultimo modificato dall’articolo 183, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – prevede un credito d’imposta (Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).
Quest’ultimo Dicastero ha affermato che l’Associazione “costituita nel 2006 come associazione culturale senza scopo di lucro operante nel settore musicale, persegue, tra le finalità elencate all’articolo 2 dell’atto costitutivo, lo studio e l’esecuzione di repertori vocali anche tramite l’analisi del patrimonio musicale, la diffusione, la conoscenza e la pratica della cultura musicale e l’organizzazione di spettacoli e concerti.
L’Associazione è registrata sul portale www.artbonus.gov.it quale “società concertistica e corale” prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 tra i beneficiari delle erogazioni liberali destinate al sostegno e ammissibili all’Art bonus.
L’Associazione, infatti, rientra nella definizione di società concertistiche e corali di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, che riconosce il contributo a valere sul FUS per la “programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti”.
Per rispondere compiutamente al quesito posto dalla Fondazione istante, occorre analizzare i rapporti intercorrenti tra la Fondazione, quale potenziale mecenate, e l’Associazione, quale potenziale beneficiaria, al fine di accertare che i contributi disposti dalla Fondazione nei confronti dell’Associazione possano qualificarsi come erogazioni liberali, in quanto tali prive di controprestazioni o riconoscimenti di natura economica.
I rapporti tra la Fondazione e l’Associazione sono regolati da una Convenzione stipulata il 29 giugno 2007 che prevede: a) l’organizzazione da parte dell’Associazione, per ogni anno accademico, di cicli di concerti e altri spettacoli musicali, avvalendosi del gruppo residente del Collegio/Fondazione o di altre istituzioni musicali ; b) lo svolgimento da parte dell’Associazione di attività didattica a favore degli alunni del Collegio/Fondazione.
La Fondazione, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione, si impegna a finanziare l’attività didattica mediante la stipulazione di contratti con docenti e coordinatori e a contribuire al finanziamento dell’attività concertistica con la corresponsione di una somma fissata annualmente e la stipulazione di contratti relativi alla direzione artistica e all’organizzazione dell’attività, sostenendo altresì i costi di utilizzo delle strutture quali le spese di gestione e i costi di locazione.
Come illustrato dalla Fondazione istante, però, alla Convenzione è stata data solo parziale attuazione, limitatamente all’attività concertistica e non a quella didattica; pertanto, a fronte del mancato svolgimento da parte dell’Associazione di attività didattica in favore degli alunni della Fondazione, quest’ultima finanzia annualmente l’attività concertistica dell’Associazione.
Dagli elementi di fatto riportati dall’interpellante, non sembrano potersi ravvisare controprestazioni o altri riconoscimenti di natura economica in favore della Fondazione che, da oltre un decennio, eroga contributi a sostegno dell’attività concertistica dell’Associazione, qualificabili come erogazioni liberali in assenza di alcun corrispettivo.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, le erogazioni liberali destinate dalla Fondazione al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Associazione sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità”.
Tanto premesso, sulla base del citato parere reso dal MiBACT, si ritiene che le erogazioni liberali destinate dalla Fondazione al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Associazione sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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